Gli Stati firmatari della presente convezione
considerato che la convenzione di Varsavia non
contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo
internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di
trasporto,
reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme
applicabili in tale caso,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo
I
Nella presente convenzione:
- a. «Convenzione di Varsavia»
significa sia la convenzione per l’unificazione di alcune
norme sul trasporto aereo internazionale, conchiusa a Varsavia il 12
ottobre 1929, sia la convenzione
di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, secondo che
il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto
dall’una o dall’altra;
- b. «Vettore contrattuale»
significa la persona che è parte in un contratto di
trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e conchiuso con un
viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
- c. «Vettore effettivo»
significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per
autorizzazione di quest’ultimo, eseguisce in tutto o in parte
il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a
detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di
Varsavia. L’autorizzazione è presunta sino a prova
contraria.
Articolo II
Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore
effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in
virtù del contratto di cui all’articolo I, lettera
b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di
questa s’applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore
effettivo, al primo per l’intero trasporto stipulato, al
secondo per la parte da lui eseguita.
Articolo
III
1. Le azioni ed omissioni del vettore effettivo o dei suoi preposti,
nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto
eseguito dal vettore effettivo, valgono parimenti come azioni ed
omissioni del vettore contrattuale.
2. Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o
dei suoi proposti, nell’esercizio delle loro funzioni,
concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono
parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per
esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una
responsabilità superiore ai limiti indicati
nell’articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun
accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non
previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti
stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale
d’interesse alla riconsegna secondo l’articolo 2
della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo
che questi non vi abbia acconsentito.
Articolo
IV
Gli ordini o le proteste da notificare al vettore in applicazione della
convenzione di Varsavia hanno lo stesso effetto sia se indirizzate al
vettore contrattuale sia se indirizzate al vettore effettivo. Tuttavia
gli ordini di cui all’articolo 12 della convenzione citata
valgono solo se indirizzati al vettore contrattuale.
Articolo
V
Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, ogni preposto dallo
stesso o dal vettore contrattuale, che provi d’aver agito
nell’esercizio delle proprie funzioni, può valersi
dei limiti di responsabilità applicabili in virtù
della presente convenzione al vettore da cui è preposto,
sempreché non sia provato che abbia agito in maniera che
escluda l’applicabilità dei limiti di
responsabilità concessi dalla convenzione di Varsavia.
Articolo
VI
Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, l’ammontare
totale del risarcimento pagato dallo stesso, dal vettore contrattuale e
dai proposti, che abbiano agito nell’esercizio delle proprie
funzioni, non può superare l’indennità
massima che secondo la presente convenzione può essere messa
a carico del vettore contrattuale o di quello effettivo,
sempreché nessuna di queste persone possa essere tenuta
responsabile oltre il limite che le è applicabile.
Articolo
VII
L’azione di responsabilità contro il vettore
effettivo per il trasporto eseguito può essere promossa, a
scelta dell’attore, contro lo stesso o contro il vettore
contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando
l’azione è promossa contro un solo vettore, questi
ha il diritto di esigere la chiamata in causa dell’altro
vettore; gli effetti e la procedura di questo intervento sono regolati
dalla legge del Tribunale adito.
Articolo
VIII
L’azione per responsabilità, prevista
nell’articolo VII qui sopra, deve essere promossa, a scelta
dell’attore, sia davanti a uno dei tribunali cui
può essere proposta l’azione contro il vettore
contrattuale, giusta l’articolo 28 della convenzione di
Varsavia, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore effettivo
o della sede principale della sua impresa.
Articolo
IX
1. Ogni clausola intesa a esentare il vettore contrattuale o quello
effettivo dalla responsabilità che gli spetta in
virtù della presente convenzione o a stabilire un limite
minore di quello fissato nella medesima è nulla e priva
d’effetto; la nullità di detta clausola non
implica però la nullità del contratto, che rimane
soggetto alle disposizioni della presente convenzione.
2. Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il
numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o
avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci
trasportate.
3. Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e
ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti
deroghino ai disposti della presente convenzione, sia determinando la
legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel
trasporto merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse nei
limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella
giurisdizione dei tribunali previsti all’articolo VIII.
Articolo
X
Eccetto quanto previsto all’articolo VII, nessun disposto
della presente convenzione tocca i diritti e gli obblighi vicendevoli
dei due vettori.
Articolo
XI
La presente convenzione, sino a quando non sia entrata in vigore
secondo l’articolo XIII, sarà aperta alla firma di
ogni Stato che, a tale data, sia membro dell’ONU o di
un’istituzione speciale.
Articolo
XII
1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati
firmatari.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati
presso il Governo degli Stati Uniti del Messico.
Articolo
XIII
1. La presente convenzione, ratificata che sia da cinque Stati
firmatari, entrerà in vigore fra essi il novantesimo giorno
dal deposito dell’ultimo strumento di ratificazione, Essa
entrerà in vigore per ogni Stato che la ratifichi in
seguito, il novantesimo giorno dal deposito del suo strumento di
ratificazione.
2. Non appena entrata in vigore, la presente
convenzione verrà registrata presso l’ONU e
l’OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico.
Articolo
XIV
1. La presente convenzione resterà aperta, dopo
l’entrata in vigore, all’adesione di tutti gli
Stati membri dell' ONU o d’un istituzione speciale.
2. L’adesione avverrà mediante
deposito d’uno strumento d’adesione presso il
governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il
novantesimo giorno da detto deposito.
Articolo
XV
1. Ogni Stato contraente potrà recedere dalla presente
convenzione, notificandone la disdetta al Governo degli Stati Uniti del
Messico.
2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo
che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà
ricevuto la notificazione.
Articolo
XVI
1. Nel ratificare la presente convenzione, nell’aderirvi, od
anche successivamente, ogni Stato contraente può mediante
notifica al Governo degli Stati Uniti del Messico, dichiarare che essa
si estenderà a uno qualsiasi dai territori da esso
rappresentati nei rapporti esterni.
2. La convenzione si estenderà ai territori
indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo
degli Stati Uniti del Messico l’avrà ricevuta.
3. Ogni Stato contraente può, giusta
l’articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti
o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti
esterni.
Articolo
XVII
Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.
Articolo
XVIII
Il Governo degli Stati Uniti del Messico notifica all’OACI e
a tutti gli Stati membri dell’ONU o d’un’
istituzione speciale:
- a. ogni firma apposta alla presente convenzione, e
la data dello stesso;
- b. ogni deposito di strumento di ratificazione o
d’adesione, e la data della stessa;
- c. la data d’entrata in vigore della
convenzione conformemente al numero 1 dell’articolo XIII;
- d. ogni ricezione di notifica di disdetta, e la
data della stessa;
- e. ogni ricezione di notifica di dichiarazione in
virtù dell’articolo XVI, sarà e la data
della stessa.
In fede di che, i plenipotenziari
sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
convenzione.
Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese
di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici,
redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza,
farà sede il testo francese, lingua della convenzione di
Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà
una traduzione ufficiale in lingua russa.
La presente convenzione sarà depositata
presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi
rimarrà aperta alla firma, conformemente
all’articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie
certificate confermi all’OACI e a tutti gli Stati membri
dell’ONU o di un’istituzione speciale.