Diritto dei trasporti
2012
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Cristina De Marzi

Disastro Costa Concordia: squali all’attacco dei naufraghi.


Come nelle peggiori tragedie del mare – quale è il disastro della Costa Concordia – dopo l’incaglio i poveri naufraghi hanno dovuto subire un pesante attacco di squali. Non ci riferiamo ovviamente a pescecani  pericolosi per l’uomo (che fortunatamente non ci sono attorno all’isola del Giglio), ma al nutrito branco di avvocati, studi legali ed associazioni di consumatori che su internet si stanno offrendo ai malcapitati naufraghi per proporre azioni legali singole o collettive contro armatore, vettore, tour operator (e chi più ne ha, più ne metta).

Nelle ore successive al disastro si sono visti fiorire su internet pagine web con moduli di adesione ad azioni di massa, pagine con istruzioni più o meno precise su come avanzare reclami, offerte di patrocinio di legali a prezzi stracciati se non gratuiti.

Offerte queste, per la maggior parte, da prendere al volo pena la decadenza da ogni diritto – secondo alcuni di questi siti – qualora la richiesta di risarcimento non sia avanzata entro dieci giorni.

I risultati offerti sono dei più vari. Si va da chi si accontenta di garantire una decina di migliaia di euro quale danno da vacanza rovinata a chi afferma la possibilità di risarcimenti pressoché sicuri fino a mezzo milione di euro. Non si tratta ovviamente di promesse esplicite, ma in genere di dotte disquisizioni sulla normativa applicabile (purtroppo raramente corrette o complete) alla fine delle quali è più o meno esplicito l’invito a rivolgersi al titolare del sito per far valere i propri diritti.
In virtù del vento liberalizzatore che sta spazzando il mercato dei servizi legali, i costi per tali azioni, quando indicati, sono generalmente modici se non addirittura nulli, proponendosi il recupero delle spese sul risarcimento ottenuto; sicché, a prima vista, potrebbe anche ritenersi che chi si fidi di tali annunci non abbia poi un grave pregiudizio se l’azione che gli viene proposta si rilevasse errata.

Tuttavia non è così. È facile prevedere che il naufrago che si affidi a tali siti abbia in seguito brutte sorprese, sia sul fronte delle spese che sul fronte dei risultati. Sul primo, dato che nessuno fa niente per niente, è difficile pensare che effettivamente azioni di quel genere non avranno gran peso economico sui naufraghi. Al di là infatti dell’eclatanza dell’avvenimento, le questioni giuridiche e gli aspetti processuali da affrontare sono oggettivamente complessi. Non si tratta, in altre parole, di una causa di infortunistica stradale davanti al Giudice di pace.

Sul fronte dei risultati, è abbastanza facile prevedere la futura delusione dei naufraghi. Chi si sarà affidato a chi propone class action per danno da vacanza rovinata si accorgerà come minimo che altri suoi compagni di sventura, più accorti nella scelta, avranno ottenuto risarcimenti ben maggiori (quali ad esempio danni fisici e morali). Chi invece avrà confidato nelle roboanti prospettazioni di risarcimenti pressoché automatici di centinaia di migliaia di euro scoprirà che per i sopravvissuti si tratta di somme non facilmente raggiungibili e comunque non ipotizzabili senza un adeguato e robusto supporto probatorio.

Ma tant’è. Nel mare globale di internet gli squali hanno cominciato a girare attorno al relitto della Costa Crociera e dei suoi naufraghi sperando di azzannarne qualcuno. E purtroppo, in questo mare, i naufraghi dovranno cavarsela da soli non essendoci una Guardia costiera o una Protezione civile che possa intervenire a salvarli.

CRISTINA DE MARZI.


[*] N.B: i contenuti della presente scritto sono aggiornati al 18 gennaio 2012.Non si garantisce che alla data odierna la normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto. Alla data del 18 gennaio 2012 tutti gli indirizzi web e i link indicati puntavano a pagine effettivamente  in linea al momento in cui questo scritto è stato redatto; tuttavia è possibile che alla data odierna alcuni tali indirizzi non siano più esistenti, alcuni link  non siano più funzionali, oppure che le pagine raggiungibili da detti link siano significativamente diverse da quelle che erano in linea a tali indirizzo al momento in cui questo scritto fu redatto.