Nomos, Le attualità del diritto
 1989  I  3

 Gustavo Romanelli, Enzo Fogliani
           SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI ENTE PER  LA SICUREZZA DEL VOLO

1) I recenti sviluppi in ambito internazionale

     Il disegno di legge in esame si propone di dare un nuovo assetto  alle  inchieste formali aeronautiche  istituendo  un apposito    ente   indipendente,   composto   di    personale specializzato,  con  lo specifico compito di  procedere  alle inchieste sui sinistri aeronautici.

     Tale   iniziativa   si  inserisce  nell'ambito   di   un piu'  generale  orientamento  evolutivo  in  atto  nei  paesi occidentali  piu'  interessati  al  traffico  aereo, tendente appunto alla creazione di organismi tecnici svincolati  dagli interessi  delle amministrazioni o degli  enti  eventualmente coinvolti   nel  sinistro,  con  la  precisa   finalita'   di determinare le cause tecniche dei sinistri a scopo preventivo piuttosto che allo scopo di stabilire le responsabilita'  del sinistro occorso.

     Tale  tendenza  rappresenta in  concreto  l'applicazione  nei  singoli  paesi del principio stabilito  dall'annesso  13 dell'ICAO, relativo alle inchieste sui sinistri  aeronautici, annesso  nella cui redazione e' stata tenuta  particolarmente presente l'esperienza statunitense in materia.

     Gli    Stati   Uniti   d'America,   paese   da    sempre all'avanguardia  nel settore del trasporto aereo, sono  stati infatti i primi ad avviare tale processo evolutivo, che si e' sviluppato a partire dall'istituzione del CAB (Civil Aviation Board) nel 1940, per proseguire con la riforma introdotta nel 1958  mediante il Federal Aviation Act (che lascio'  comunque al   CAB  le  inchieste  sui  sinistri  aerei)  e   pervenire all'istituzione (mediante il Department of Transportation Act del  1966)  del National Transport Safety Board  (NTSB),  nel quale,  pur  con  possibilita' di delega  alla  FAA  (Federal Aviation Administration) e' stata concentrata per la  maggior parte la competenza in tema di sicurezza di volo.

     Il  sorgere  di  divergenze  tra  funzionari  di  nomina governativa  non dotati di specifica competenza in materia ed il   personale   tecnico   (divergenze   tali   da   incidere negativamente  sulla  funzionalita'  dell'NTSB)  porto'  alla ribalta  la  necessita'  di rendere  del  tutto  autonome  le commissioni   d'inchiesta.   Cio'   fu   ottenuto    mediante l'Independent Safety Board Act del 1974, a seguito del  quale fu  istituito  nel  1976 un apposito  organo  cui  sono  oggi delegate le inchieste sui sinistri aeronautici: il Bureau  of Accident Investigation.

     Al  Bureau  of  Accident  Investigation,  che  opera  in stretto  coordinamento  con altri uffici  tecnici  del  NTSB, spetta  la  conduzione dell'inchiesta e  la  redazione  della relazione  finale  da sottoporre al Board.  Specifiche  norme succedutesi   nel   corso   degli   anni   ne    garantiscono l'indipendenza  e  l'imparzialita'  nonche'  la  pubblicita', seppur parziale, delle inchieste. Nei procedimenti innanzi al NSTB  e' inoltre garantito il contraddittorio ed  il  diritto alla difesa delle parti coinvolte.

     Anche  il  Canada ha di recente  modificato  la  propria normativa   relativa  alle  inchieste  sui  sinistri   aerei, delineando  un  quadro  molto vicino a  quello  proposto  dal disegno di legge in esame.

     Dal  1984,  infatti,  a seguito  del  Canadian  Aviation Safety  Board  Act,  e' stato istituito  in  Canada  il  CASB (Canadian  Aviation  Safety  Board,  regolato  in  parte  sul modello statunitense del NTSB), con specifica competenza  per le inchieste sui sinistri aeronautici, i cui compiti,  poteri e  struttura sono assai simili a quelli dell'istituendo  Ente per la sicurezza del volo.

     Alcune  fra  le differenze piu'  significative  rispetto all'ente  previsto  dal  disegno di legge  italiano  sono  la possibilita'   di  delega  delle  proprie  competenze  e,   a simiglianza dell'NTSB, un netta separazione fra i membri  del Board e le commissioni investigative.

     La  possibilita'  di delega,  anch'essa  di  derivazione statunitense,   dovrebbe   consentire  la   possibilita'   di interventi  di  carattere  straordinario  anche  in  casi  di carenza  del personale del CASB; mentre la  indipendenza  del personale   investigativo  dal  resto  del   Board   dovrebbe garantire  una  maggiore indipendenza del  personale  addetto alle inchieste.
 

2) Le inchieste aeronautiche nella disciplina vigente

     Come  e' noto, la disciplina vigente (artt. 826 e  segg. cod.  nav.)  prevede  che  il  direttore  d'aeroporto,  avuta notizia  di  un  incidente  aeronautico  accaduto  nella  sua circoscrizione,   lo  comunichi  all'autorita'   giudiziaria, svolgendo   nel  contempo  l'inchiesta  sommaria.   Terminata l'inchiesta  sommaria, i relativi atti vengono  trasmessi  al Ministro   dei  Trasporti,  il  quale,  sulla  scorta   della relazione finale dell'inchiesta sommaria, decide se  disporre o meno l'esecuzione dell'inchiesta tecnica formale.

     Se   la  decisione  e'  positiva,  viene  nominata   una commissione d'inchiesta, per la cui composizione l'art.  827, II  comma  cod.  nav. rimanda al  regolamento,  peraltro  mai emanato. In mancanza di tale normativa secondaria, la  prassi seguita  dal  ministero e' stata quella  di  nominare  membri della  commissione  un  ufficiale  generale  o  un  ufficiale superiore   dell'aeronautica   militare,   ruolo    naviganti (presidente  della  commissione),  due  ufficiali   superiori dell'aeronautica militare, ruolo ingegneri, un ingegnere  del registro aeronautico italiano, un ufficiale pilota, oltre  ad altri membri di specifica competenza professionale a  seconda del tipo di sinistro.

     Esperita   l'inchiesta,  la  commissione   formula   una relazione finale contenente le conclusioni raggiunte circa le cause   tecniche   e   le   responsabilita'   del   sinistro, eventualmente  suggerendo  modifiche  tecniche  o  interventi volti ad evitare nel futuro il ripetersi di simili incidenti.
 

3) Le previste modifiche nello svolgimento delle inchieste

     I  punti  qualificanti  del  disegno  di  legge  possono dunque  ritenersi la costituzione di un ente tecnico,  capace di   intervento   immediato  (e  non  dopo   la   conclusione dell'inchiesta sommaria e la nomina della commissione), e del tutto  estraneo  ed indipendente dagli enti  il  cui  operato potrebbe verosimilmente essere chiamato a valutare.

     Per  quanto attiene al primo punto,  indubbio  vantaggio rispetto  alla  normativa vigente e' la  possibile  celerita' d'intervento  dell'ente,  il  quale  deve  essere   informato immediatamente, secondo il nuovo proposto testo dell'art. 826 cod. nav., dell'avvenuto incidente (o mancato incidente).

     Cio'  costituisce  indubbiamente un  notevole  passo  in avanti  rispetto  al  quadro  attuale,  in  quanto   consente all'ente  preposto  all'inchiesta tecnica  formale  di  avere accesso ai luoghi ed ai reperti relativi all'incidente con la massima  tempestivita', non essendo vincolata all'attesa  dei tempi  necessari alla conclusione della inchiesta sommaria  e della nomina della commissione.

     Tuttavia,  tale lodevole intento non  appare  supportato adeguatamente  dal  proposto  testo della  norma,  che  nella formulazione attuale del disegno di legge lascia piu' di  uno spazio  alla  possibilita'  che  la  celerita'   d'intervento auspicata dai redattori possa in concreto non realizzarsi.

     Anzitutto,  le  modifiche  apportate  al  codice   della navigazione (del quale vengono sostituiti in tutto o in parte gli  artt. da 826 a 829, e da 830 a 833) appaiono  presentare alcune   lacune  che  potrebbero  dar  adito  a   difficolta' interpretative.

     L'art.   826,   ove  specificamente  si   prevedeva   lo svolgimento da parte del direttore d'aeroporto dell'inchiesta sommaria, contiene ora riferimento a tale inchiesta  soltanto nella  rubrica  dell'articolo.  Dall'art.  1,  punto  4,  del disegno di legge, nonche' dal proposto nuovo testo  dell'art. 827  sembra  doversi dedurre  che  il  direttore  d'aeroporto dovrebbe  pur  sempre  svolgere detta  inchiesta;  e  non  si capisce quindi perche' la relativa chiara dizione del vigente art. 826 sia stata sul punto omessa.

     Altri  aspetti che suscitano perplessita' si  rinvengono in   relazione  alle  modalita'  ed  ai  tempi   d'intervento dell'ente.

     Anche per il nuovo progetto di legge rimane la  potesta' discrezionale dell'ente di decidere se sia o meno il caso  di procedere  all'inchiesta tecnica formale; aspetto  questo  in cui  la disciplina aeronautica si discosta dalla sua  omologa marittima.   L'art.  579  cod.  nav.  dispone   infatti   che l'inchiesta  tecnica formale per i sinistri  marittimi  debba essere   disposta  d'ufficio  se  dal  processo  verbale   di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta  che il fatto puo' essere avvenuto per colpa o per dolo.

     Tenuto  conto che lo scopo finale di  prevenzione  degli incidenti  e'  alla base dell'istituzione  dell'ente  per  la sicurezza  del volo, ci si sarebbe potuti aspettare,  se  non l'obbligatorieta'   della   inchiesta   tecnica,    perlomeno un'adeguamento   alla  normativa  marittima  (e   quindi   lo svolgimento  dell'inchiesta in tutti i casi in cui  il  fatto puo' essere avvenuto per colpa o per dolo).

   La  potesta'  discrezionale concessa  all'istituendo  ente lascia  quindi   dubbiosi, in quanto  piu'  rispondente  agli scopi  della nuova normativa sarebbe stato prevedere in  ogni caso l'obbligatorieta' della inchiesta formale. Cio' anche in considerazione del fatto che l'inchiesta sommaria da un  lato non gode affatto di tale discrezionalita', dall'altro non  e' neppure    piu'    posta    come    elemento    pregiudiziale all'espletamento della inchiesta tecnico formale.

     L'istituendo  ente,  infatti, puo' decidere  il  proprio intervento   in  qualsiasi  fase  della  inchiesta   sommaria condotta dal direttore d'aeroporto, la quale viene ad  essere cosi' sospesa.

     Le  ipotesi  che  possono  quindi  presentarsi  sembrano essere, in relazione all'inchiesta sommaria,  sostanzialmente tre:  1)  l'ente interviene immediatamente,  sottraendola  al direttore  d'aeroporto; 2) l'ente interviene durante  il  suo svolgimento,   interrompendola;  3)  l'ente   interviene   ad inchiesta sommaria terminata.

     Nella  terza  ipotesi  e' evidente che in  nulla  ci  si discosterebbe  dalla normativa vigente, talche' nei  casi  in cui  in  concreto  l'ente operasse in tal  guisa  non  ci  si troverebbe in situazione diversa da quella attuale.

     Se invece l'ente operasse, come auspicabile, secondo  la prima ipotesi, sarebbe evidente l'inutilita' della previsione normativa   di   una   inchiesta   sommaria   del   direttore d'aeroporto.

     Infine,  nella seconda ipotesi,  l'intervento  dell'ente  verrebbe ad interrompere la gia' iniziata inchiesta sommaria. E  data  la nota delicatezza, in questi casi,  del  passaggio delle  consegne  fra diverse autorita' che  stanno  indagando su un incidente senza che la prima sia in grado di concludere la  propria  opera,   e' da chiedersi se a  quel  punto  tale intervento sia in effetti giustificato ed opportuno.

     Sembra quindi che, per il raggiungimento degli scopi che ci si prefiggeva (e per i quali viene appositamente istituito un ente gravante sul bilancio dello Stato) sarebbe stato piu' rispondente prevedere l'abolizione della inchiesta  sommaria, rendendo l'intervento dell'ente obbligatorio in ogni caso  di notizia   di   incidente   o   quasi   incidente;    potrebbe eventualmente  lasciarsi ad esso la possibilita' di  motivata archiviazione qualora detta notizia si rivelasse non  fondata o non meritevole di inchiesta.

     Tanto   piu'  che,  come  si  vedra'  in   seguito,   la obbligatorieta' dell'intervento dell'ente risulta sancito nel caso  di  sinistri  ad  aeromobili  stranieri,  per  i  quali l'annesso   13  dell'ICAO  prevede  la  facolta'  di   delega dell'inchiesta allo Stato di immatricolazione dell'aeromobilecoinvolto.
 

4) La terzieta' dell'ente e delle commissioni

     Altro  scopo  dichiarato dei redattori  del  disegno  di legge e' la costituzione di un ente (e quindi di  commissioni d'inchiesta) sicuramente terzi rispetto agli interessati o ai soggetti  (comprese  amministrazioni, enti,  etc.)  coinvolti negli incidenti su cui devono svolgersi le indagini.

     Si tratta di un'evoluzione attraverso la quale sono gia' passati  altri ordinamenti, ed ispirata dalla  considerazione che  in genere gli esperti del settore chiamati a  far  parte delle commissioni sono piu' o meno strettamente legati a enti (pubblici  e non) sul cui operato la commissione puo'  essere  chiamata ad indagare.

     Per  la verita' il problema, che pure  all'estero  aveva avuto  particolare gravita' e notevole rilevanza, non  sembra essere  in  Italia  di tale  urgenza.  Come  gia'  accennato, infatti, in assenza del regolamento la prassi ministeriale si era   orientata  nel  senso  di  nominare  i  componenti   la commissione  d'inchiesta  fra  i  militari   dell'aeronautica esperti  nei vari settori. Tale prassi, se crea  gravi  dubbi nel caso di incidenti aerei in cui siano coinvolti velivoli o strutture militari, e' stato  peraltro in grado di assicurare una discreta indipendenza dell'organo inquirente, soprattutto dopo  la  smilitarizzazione  dei controllori di  volo.  E  la scelta fra tali membri di ufficiali piloti in servizio attivo garantisce  la idoneita' della preparazione dei membri  della commissione, anche in relazione alle problematiche  effettive del volo.

     Quanto   sopra  potrebbe  finire  col  mancare  ad   una commissione  composta  di personale  esclusivamente  preposto alle  inchieste. E se cio' puo' indubbiamente determinare  un passo  avanti per quanto attiene  l'indipendenza  dell'organo inquirente, potrebbe pero' presentare inconvenienti dal punto di  vista della competenza tecnica, in un campo in  cui  tale competenza  ed  il contatto con la pratica giocano  un  ruolo essenziale.

     Discorso  simile potrebbe farsi per quanto attiene  alle cause  di  incompatibilita' sancite dal d.d.l. a  carico  del presidente,   del  direttore  e  del   consiglio   direttivo, quest'ultimo investito del delicato compito di deliberare  le relazioni finali sugli incidenti.

     Il  fatto che tali funzionari, nominati  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri,  non possano, fra le altre  cose, essere  "consulenti  o dipendenti di societa', di enti  o  di amministrazioni   pubbliche  che  operano  nel  settore   del trasporto  aereo  ovvero  che  sono  comunque  in  contrasto, concorrenti   o  collegate  con  dette  societa',   enti   ed amministrazioni"  (art.  4,  punto 4, C  del  d.d.l.)  lascia perplessi   circa  la  possibilita'  di  reperire   personale provvisto di specifica idonea esperienza nel ramo. Tanto piu' che, al di la' della generica "alta qualificazione nelle aree tecniche e operative del volo civile e commerciale" (art.  5, punto  1  del d.d.l.) non e' previsto alcun  altro  requisito tecnico  specifico ne' alcuna specifica esperienza , che  pur sembrerebbero assolutamente essenziali.
 

5) La struttura dell'ente

     L'istituendo  ente viene delineato dal disegno di  legge come  autonomo  e dotato di personalita'  giuridica.  I  suoi compiti,  oltre alle inchieste sugli incidenti e sui  mancati incidenti   finalizzate  al  suggerimento   alle   competenti autorita'  di  provvedimenti per la  sicurezza  del  traffico aereo,  si  possono sintetizzare nelle  attivita',  anche  di studio  e di ricerca, volte in genere alla prevenzione  degli incidenti aerei.

     Il  disegno  di legge prevede una  pianta  organica  del personale   fissata  in  cinquanta  elementi,  da   assumersi attraverso concorso pubblico; ed anche a questo proposito  e' da   chiedersi   se  in  concreto   il   d.d.l.   rappresenti effettivamente  un  passo  avanti  rispetto  alla   normativa vigente.

     Sulla  base  dell'esperienza statunitense,  la  risposta sembra  poter  non  essere del  tutto  positiva.  Negli  anni sessanta,  infatti, proprio la carenza di personale  del  CAB (l'ente  allora  preposto  alle  inchieste  sugli   incidenti aeronautici) aveva costretto quest'ultimo a delegare alla FAA parte delle proprie inchieste generando una serie di problemi irrisolti.

     Tornando  alla  pianta  organica  proposta  per   l'ente previsto  dal d.d.l., e' certo che delle 50 persone  previste un   buon  numero  sara'  impiegato  per  compiti   di   mera amministrazione e funzionamento dell'ente stesso.

     Il  restante  personale, quello in una  qualche  maniera specializzato,  dovrebbe  poi occuparsi  non  soltanto  delle inchieste,  ma  anche  di tutta  quella  serie  di  attivita' previste  dall'art.  3  del  d.d.l.:  collaborazione  con  la magistratura,  compilazione di  relazioni per il  Parlamento, organizzazione  di  convegni di studio, cooperazione con  gli enti omologhi stranieri, e via dicendo.

     E'  quindi  evidente  che  il  personale  ed  il   tempo rimanente  da  dedicare alle inchieste potrebbe  in  concreto risultare esiguo, specie nell'ipotesi di contemporaneita'  di piu' inchieste.

     Inoltre,  non  necessariamente nel limitato  ambito  del personale dell'ente si troveranno gli esperti in  particolari settori che possono servire, a seconda delle circostanze, nei diversi   incidenti:   con  inevitabile  ricorso   quindi   a consulenti  esterni,  pure previsti, ma per i  quali  non  e' dettata alcuna  norma volta ad accertarne la indipendenza.

     Cio'  potrebbe  comportare quindi la  conseguenza,  gia' delineata in precedenza, di un intervento non tempestivo vuoi per  carenza  di   personale, vuoi per  il  tempo  necessario all'eventuale reperimento e nomina dei consulenti esterni (la cui inclusione nelle commissioni potrebbe in ipotesi incidere negativamente   sulla   indipendenza   e   terzieta'    delle commissioni stesse).

     Come   si  vede,  il  disegno  di  legge  desta   alcune perplessita' circa la sua rispondenza agli scopi per il quale e' stato formulato; e cio' non tanto per difetti  sostanziali di  formulazione,  quanto  per la  oggettiva  difficolta'  di coniugare ed armonizzare fra loro istanze contrapposte.

     E' evidente infatti  che l'esigenza di stabilire  chiari criteri  di incompatibilita' volti a garantire  la  terzieta' dell'ente  si  scontra fatalmente con la  necessita'  che  il consiglio  direttivo e il personale dipendente  od  impiegato dall'ente  sia esperto nel settore, e si sia  quindi  formato nell'ambito  di quegli enti, la cui attivita' andra'  bene  o male  a controllare. Cosi' come la necessita' di  avere,  per ovvie esigenze di chiarezza contabile e finanziaria, una  ben determinata pianta organica potrebbe in un futuro di maggiore sviluppo  del traffico aereo rendere il  personale  dell'ente insufficiente per gli scopi per cui e' stato creato.
 

6) L'intervento nei sinistri occorsi ad aeromobili esteri

     Tra le modifiche che il d.d.l. si propone di introdurre, particolarmente   lodevole  si appalesa quella  che  prevede, attraverso  opportuna  modifica  all'art.  832,  l'intervento obbligatorio  dell'ente  nel  caso di  sinistri  occorsi  nel territorio nazionale ad aeromobili stranieri, in  conformita' all'art. 26 della convenzione di Chicago del 7 dicembre  1944 sull'aviazione  civile ed al relativo annesso 13 dell'ICAO.

     Come  noto, detto annesso 13 (in ottemperanza  a  quanto disposto dall'art. 37,punto k, della convenzione di  Chicago) stabilisce  gli  standard e le  procedure  raccomandate  agli Stati  membri  in tema di inchieste sui sinistri  occorsi  ad aeromobili    in    territorio   diverso   da    quello    di immatricolazione;  inchieste  volte ad  accertare   le  cause tecniche   dell'incidente  a  scopo  preventivo.

     L'annesso  13 dell'ICAO stabilisce quindi  le  modalita' dei  rapporti  fra  le  autorita'  aeronautiche  degli  Stati interessati,  rapporti  che  devono  essere  improntati  alla massima collaborazione, sia nello scambio delle  informazioni e  della documentazione necessaria all'inchiesta,  sia  nella messa  a disposizione e restituzione delle prove e di  quanto utile  allo Stato di immatricolazione dell'aeromobile per  lo svolgimento  della  propria inchiesta.  Nell'ambito  di  tale collaborazione  e' prevista la possibilita' dello  Stato  nel cui   territorio   e'  avvenuto   l'incidente   di   delegare l'inchiesta all'autorita' dello Stato di immatricolazione; e' in ogni caso previsto che quest'ultimo possa nominare  propri rappresentanti   e  consulenti  con  facolta'  di   assistere all'inchiesta.

     Il  nuovo  testo dell'art. 832 cod.  nav.  previsto  dal d.d.l.,  contempla esplicitamente  l'obbligo  dell'intervento dell'ente   nel  caso  di  sinistri  occorsi  ad   aeromobile straniero;  in cio' si discosta dalla normativa proposta  per  le  inchieste  in  ambito nazionale, la  quale,  come  visto, prevede la discrezionalita' dell'intervento dell'ente.

     Il contenuto dell'annesso ICAO non si limita comunque  a dettare  norme  di  relazione fra  gli  Stati  coinvolti  nel sinistro,  ma raccomanda l'adozione di vere e  proprie  norme procedimentali in relazione alla modalita' di acquisizione  e conservazione delle prove, allo svolgimento dell'inchiesta, e via dicendo.

     Il   richiamo  effettuato  dal  proposto   nuovo   testo dell'art.  832  cod. nav. all'Annesso 13  dell'ICAO  potrebbe avere   quindi  come  effetto  l'obbligo  di  seguire   nelle inchieste  (almeno  in quelle che  coinvolgono  interessi  di altri Stati) le previsioni di detto Annesso.
 

 Gustavo Romanelli
  Enzo Fogliani
                             NOTA:

     In relazione alla vigente normativa in tema di inchieste della navigazione nell'ordinamento italiano, si rimanda  alla monografia  di  T. Testa, "Le inchieste  sui  sinistri  della navigazione",  Milano,  1958,  il quale  fornisce  anche  una completo  sommario del contenuto dell'annesso  13  dell'ICAO; nonche' a F.A. Querci, "Inchieste marittime ed aeronautiche", in Enciclopedia del diritto, vol. XX, Milano, 1970

     Sul  sistema oggi in vigore negli Stati Uniti,  si  veda C.O. Miller, "Aviation accident investigation: functional and legal  perspectives",  in Journal of Air  Law  and  Commerce, 1981, I, 237.

     Circa la recente riforma canadese, B.M. Deschenes,  "The Canadian Aviation Safety Board: experiences in  international co-operation and adaptation", in Annals of Air and Space Law, vol. XII, 1987, 3.

     Il  sistema  inglese e' invece ampiamente  descritto  da Sawcross  &  Beaumont, "Air Law", Londra, 1977,  pag.  321  e segg.

     Alla  stessa  opera si puo' far riferimento  per  quanto attiene  alla struttura ed al funzionamento  dell'ICAO  (pag. 100  e  segg.),  nonche' per  gli  ultimi  sviluppi  relativi all'annesso dell'ICAO n. 13.