La
decadenza dall’azione nel trasporto aereo:
l’illusione dell’uniformità.
(Intervento al convegno “Nuovi profili di
responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico”
– Roma, 29 maggio 2008 [*])
1 D.lg.s 9 maggio 2005,
n. 96 e d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151
2 Cfr. per il trasporto
passeggeri, l’art. 941, I comma, cod. nav. nel
testo modificato prima dall’art. 17, n. 1 del d. lgs. 9
maggio 2005, n. 96, poi dall’art. 14, n. 5; per il trasporto
merci, l’art. 951, I comma, cod. nav. nel testo portato
dall’art. 14, n. 13 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Per
effetto di tali norme, il trasporto aereo è regolato dalle
norme internazionali in vigore nella Repubblica.
3 Nel trasporto di
passeggeri e bagagli, art. 14, n. 11 del D. lgs 15 marzo
2006, n. 151, che ha introdotto il nuovo art. 949ter cod. nav.; nel
trasporto di cose, art. 14, n. 16 del D. lgs 15 marzo 2006,
n. 151, che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 954 cod.
nav.
4 Per il trasporto di
persone, di bagagli non registrati e di cose in Europa e nei paesi
bagnati dal mediterraneo, sei mesi (art. 418, I comma, cod. nav.,
richiamato dal vecchio testo dell’art. 949 cod. nav., e art.
438, I comma, cod. nav., richiamato dal vecchio testo
dell’art. 955 cod. nav.); per il trasporto di bagagli
registrati, e di persone, bagagli non registrati e cose fuori
dall’Europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, un anno
(art. 418, II e III comma, cod. nav., richiamati dal vecchio testo
dell’art. 949 cod. nav.; art. 438, II comma, cod.
nav., richiamato dal vecchio testo dell’art. 955
cod. nav.).
5 Art. 29 della
Convenzione di Varsavia del 12 ottobe 1929; art. 35 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
6 Sul punto, si veda app.
Roma 25 settembre 2003, n. 4006, in Dir. trasp. 2004,
pag. 888, con nota di C. DE MARZI, Concorrenza
di prescrizione del diritto e decadenza dall’azione nel
trasporto aereo internazionale.
7 Art. 1 della l. 7
ottobre 1969, n. 742.
8 Così c.
cost. 2 febbraio 1990 n. 49, in Foro
it. 1990, I, col. 2383, in tema di termine di impugnativa
delle assemblee condominiali ex
art. 1337 c.c.; conforme alle precedenti c. cost. 13 luglio 1987 n.
255, in Foro it.
1987, I, col. 2277, in tema di termine di opposizione
all'indennità di espropriazione ex art. 19, I comma
l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche, e c. cost. 13
febbraio 1985 n. 40, in Giust.
civ. 1985, I, pag. 965, in relazione al termine di
opposizione ex art. 51, I e II comma, l. 25 giugno 1865 n.
2359. La corte di cassazione, che del resto aveva sollevato
le due questioni di costituzionalità più
risalenti, ha poi seguito tale impostazione; si vedano, cass. 19 giugno
1990 n. 6164 e cass. 20 giugno 1990 n. 6217, quest'ultima in Giust. civ. 1990,
I, pag. 2885. Pur in mancanza di specifiche pronunzie sul punto,
è da ritenere quindi che l'art. 1 della l. 7
ottobre 1969 n. 742 sia applicabile anche ai termini interruttibili
solo mediante azione giudiziaria previsti dalle convenzioni
internazionali.
9 Nella migliore delle
ipotesi, il vettore potrebbe ottenere una sentenza di accertamento
negativo, ma non certo una condanna alle spese processuali
dell’avversario non costituito.
10 Art. 163bis, I comma
c.p.c., come modificato dall’art. 2 della l. 28 dicembre
2005, n. 263. Se il convenuto risiede all’estero,
il termine minimo a comparire aumenta a 150 giorni.
11 Art. 166 c.p.c., nel
testo introdotto – per la parte che qui interessa –
dall’art. 10 della l. 26 novembre 1990, n. 353.
12 Art. 307, II comma
c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 31 della l. 14 luglio
1950.
13 Si preferisce ritenere
che la decadenza sancita dall’art 35 della convenzione di
Montreal colpisca l’azione piuttosto che il diritto, in
virtù del fatto che la norma appare l’esatta
riproduzione dell’art. 29 della convenzione di Varsavia del
1929, il cui testo francese parlava esplicitamente di decadenza
dall’azione. Ad ogni modo, per quel che qui rileva il
considerare la decadenza come estintiva del diritto piuttosto che
dell’azione non muta la sostanza conclusioni cui si giunge.
Per un approfondito esame della natura del termine estintivo biennale
della convenzione di Montreal, si rinvia a E. FOGLIANI, La decadenza
dall’azione, in La nuova disciplina del
trasporto aereo, Commento della convenzione di Montreal del 28 maggio
1999, a cura di L. TULLIO, Jovene, Napoli 2006, pag. 337.
14 Cfr. Cass. 18 gennaio
2007, n. 1090, in Vita
not., 2007, pag. 185 , secondo cui “La domanda giudiziale
è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto,
non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà
sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale
diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice,
sicché l’esercizio dell’azione
giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il
giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio
estinto, prevista dall’art. 310, 2º comma, c.p.c.,
non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti
processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali fatte salve
le specifiche deroghe normative”. La massima
è conforme al tradizionale orientamento già
espresso da cass. 8 giugno 2000, n. 7801, da cass. 14 aprile 1994, n.
3505, in Giust. civ.,
1994, I, pag. 147, da cass. 13 giugno 1991, n. 6717, da cass. 18 giugno
1987, n. 5357, in Dir.
trasp., II, 1988, pag. 231, con nota di E. FOGLIANI, Sul termine per l'azione contro
il vettore secondo la Convenzione di Bruxelles del 1924,
da cass. 3 luglio 1980, n. 4214, in Foro it., 1981, I,
col. 128, da cass. 5 dicembre 1970, n. 2561, in Giust. civ. 1971, I
, pag. 14, da cass. 9 novembre 1970, n. 2296, in Foro it. 1970, I,
col. 2648. Solo apparentemente contraria a tale orientamento
è la massima di cass. 5 febbraio 1979, n. 770 ed alcune
successive in tema di esercizio del diritto di riscatto nei contratti
agrari, in quanto relative a fattispecie in cui la decadenza poteva
essere evitata anche con dichiarazione stragiudiziale e pertanto la
nullità della citazione in quanto tale non inficiava la
dichiarazione di volontà di esercitare il diritto in essa
contenuta.
15 Si veda per tutti G.
PANZA, Decadenza nel
diritto civile, in Dig.,
della disc. priv., sez. civ., vol. V, Utet, Torino 1989,
pag. 132, 135.
16 Si noti che qualora si
ritenesse che la decadenza sia impedita anche da una citazione di un
processo poi estinto, i problemi dati dalla nuova
formulazione della norma non si fermerebbero qui. Infatti, per evitare
la concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza
dall’azione che si verificava nel regime precedente, il
legislatore ha ritenuto specificare che i diritti derivanti dal
contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla
prescrizione. Il che, con l’interpretazione che qui si
avversa, creerebbe a favore del danneggiato un diritto che - una volta
interrotta la decadenza - sarebbe eterno. Infatti, optando per un
effetto istantaneo ed irrevocabile dell’impedimento alla
decadenza, perdurante anche se il processo instaurato con la prima
citazione interruttiva della decadenza si è estinto, la
persistenza del diritto non impedirebbe che l’azione sia
riproposta senza alcun altro limite temporale, atteso che
“l’estinzione del processo non estingue
l’azione” (art. 310, I comma, c.p.c.). In
altre parole il legislatore, anziché porre un limite
temporale invalicabile e tombale alle possibilità di azione
contro il vettore, avrebbe creato una sorta di prescrizione biennale (o
meglio biennale più tre mesi) interuttibile solo mediante
atti di citazione; nel cui regime, il più oneroso metodo di
interruzione sarebbe premiato con l’eterna successiva vita
del diritto azionato.
17 Il concorso
è stato eliminato precisando che i diritti derivanti dal
contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla
prescrizione; precisazione necessaria, in quanto il concorso fra
prescrizione breve del diritto e decadenza dell’azione si
sarebbe riproposto se il legislatore si fosse limitato al richiamo alla
normativa internazionali, oggi presente nei nuovi testi degli artt. 941
e 951 cod. nav..