Convenzione
d’Atene del 13 dicembre 1974
relativa al trasporto per mare di passeggeri
e dei loro bagagli, come modificata dal Protocollo di Londra del 19
novembre 1976
Gli Stati parti della presente Convenzione,
avendo riconosciuto l’utilità di
stabilire di comune accordo certe
regole in materia di trasporto per mare di passeggeri e dei loro
bagagli,
hanno deciso di concludere una convenzione a questo
scopo e, di conseguenza, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Nella presente Convenzione i termini seguenti sono
utilizzati nel senso sotto indicato:
- 1. a)
- «vettore» significa una persona
dalla quale o per conto della quale è stato concluso un
contratto di
trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito
effettivamente da essa o da un vettore sostituito;
- b)
- «vettore
sostituito» significa una persona diversa dal vettore, sia
essa il
proprietario, il noleggiatore o l’armatore della nave, che
esegue
effettivamente la totalità o parte del trasporto;
2. «contratto di trasporto»
significa un contratto concluso da un
vettore o per conto di un vettore per il trasporto per mare di un
passeggero o, secondo il caso, di un passeggero e dei suoi bagagli;
3. «nave» significa unicamente un
bastimento che
viaggia sul mare, con esclusione di qualsiasi veicolo a cuscino
d’aria;
4. «passeggero» significa qualsiasi
persona trasportata su di una nave
- a)
- in virtù di un contratto di trasporto, o
- b)
- che,
con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi
oggetto di un contratto di trasporto di merci non regolato dalla
presente Convenzione;
5. «bagagli» significa qualsiasi
oggetto o veicolo
trasportato dal vettore in virtù di un contratto di
trasporto,
eccettuati:
- a)
- gli oggetti o veicoli trasportati
in virtù di un contratto di noleggio, di una polizza di
carico o di un
contratto concernente a titolo principale il trasporto di merci, e
- b)
- gli animali vivi;
6. «bagagli di cabina» significa i
bagagli che il passeggero ha
nella propria cabina o di cui ha il possesso, la custodia o il
controllo. Salvo che ai fini dell’applicazione del paragrafo
8 del
presente articolo, i bagagli di cabina comprendono i bagagli che il
passeggero ha nel suo veicolo o su di esso;
7. «perdita o danni subiti dai
bagagli» include anche il danno
materiale risultante dal fatto che i bagagli non siano stati restituiti
al passeggero in un termine ragionevole dal momento
dell’arrivo della
nave sulla quale i bagagli sono stati trasportati o avrebbero dovuto
esserlo, ma non comprende i ritardi dovuti a conflitti di lavoro;
8. «trasporto» comprende i periodi
seguenti:
- a)
- per quanto concerne il passeggero
e/o i suoi bagagli di cabina, il periodo di tempo durante il quale il
passeggero e i suoi bagagli si trovano a bordo della nave o durante
l’imbarco o lo sbarco, e il periodo di tempo durante il quale
essi sono
trasportati per via d’acqua dalla banchina alla nave o
viceversa, se il
prezzo di tale trasporto è compreso in quello del biglietto
o se il
mezzo adibito a tale trasporto accessorio è stato messo a
disposizione
dal vettore. Tuttavia, il trasporto non comprende, per quanto concerne
il passeggero, il periodo di tempo durante il quale egli si trova in
una stazione marittima o su di una banchina od altra installazione
portuale;
- b)
- per quanto concerne i bagagli di cabina,
anche il periodo durante il quale il passeggero si trova in una
stazione marittima o su di una banchina od altra installazione
portuale, se tali bagagli sono stati presi in consegna dal vettore o
dai suoi ausiliari e non sono ancora stati restituiti al passeggero;
- c)
- per
quanto concerne gli altri bagagli, ossia quelli che non sono bagagli di
cabina, il periodo di tempo compreso tra il momento in cui sono presi
in consegna dal vettore o da un suo ausiliario, a terra o a bordo, e il
momento in cui sono stati restituiti dal vettore o da un suo ausiliario;
9. «trasporto internazionale»
significa ogni trasporto il cui luogo
di partenza e quello di destinazione sono, secondo il contatto di
trasporto, situati in due Stati differenti o in un solo Stato se,
secondo il contratto di trasporto o l’itinerario previsto, vi
è un
porto di scalo intermedio in un altro Stato;
10. «Organizzazione» significa
l’Organizzazione intergovernativa consultiva per la
navigazione marittima.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. La presente Convenzione si applica a qualsiasi
trasporto internazionale se:
- a)
- la nave batte bandiera di uno Stato parte della
presente Convenzione od è immatricolata in tale Stato, o
- b)
- il contratto di trasporto è stato concluso
in uno Stato parte della presente Convenzione, o
- c)
- secondo
il contratto di trasporto, il luogo di partenza o di destinazione si
trova in uno Stato parte della presente Convenzione.
2. Malgrado le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo, la presente Convenzione non si applica se il trasporto
è
soggetto ad un regime di responsabilità civile previsto
dalle
disposizioni di un’altra convenzione internazionale sul
trasporto di
passeggeri o dei bagagli mediante un modo di trasporto differente,
nella misura in cui tali disposizioni devono essere applicate al
trasporto per mare.
Articolo 3
Responsabilità
del vettore
1. Il vettore è responsabile del danno
risultante dalla morte
o dalle lesioni personali di un passeggero e della perdita o dei danni
subiti dai bagagli se l’evento che ha causato il pregiudizio
ha
avuto luogo nel corso del trasporto ed è imputabile a colpa
o
negligenza del vettore o dei suoi ausiliari nell’esercizio
delle
loro funzioni.
2. La prova che l’evento che ha causato il
pregiudizio ha
avuto luogo nel corso del trasporto, come pure la prova
dell’estensione del pregiudizio, incombono alla parte
interessata.
3. La colpa o la negligenza del vettore e dei suoi
ausiliari
nell’esercizio delle loro funzioni è presunta,
fino a
prova contraria, se la morte o le lesioni personali del passeggero o la
perdita o i danni subiti dai bagagli di cabina risultano direttamente o
indirettamente da naufragio, abbordaggio, incagliamento, esplosione,
incendio o difetto della nave. Per quanto concerne la perdita o i danni
subiti dagli altri bagagli, la colpa o la negligenza di cui trattasi
è presunta, salvo prova contraria, indipendentemente
dall’evento che li ha causati. In tutti gli altri casi, la
prova
della colpa o della negligenza incombe alla parte interessata.
Articolo
4
Vettore sostituito
1. Se l’intEro trasporto, o parte di esso,
è stato
affidato a uN vettore sostituito, il vettore rimane nondimeno
responsabile ai sensi della presente ConvenZione per l’interO
trasporto. Inoltre, il vettore sostituito e i suoi ausiliari sono
soggetti alle disposizioni della presente Convenzione e possono
prevalersene per la parte del trasporto da essi efFettuata.
2. Il vettOre è, per quanto concerne il
trasporto effettuato
dal vettore sostituito, responsabile deGLI Atti e delle omissioNI del
vettore sostituito e dei suoi ausiliari nell’esercizio delle
loro
funzioni.
3. Ogni accordo speciale in virtù del quale
il vettore assume
obblighi non impostigli dalla presente Convenzione o rinuncia a diritti
conferitigli dalla presente Convenzione ha effetto nei confronti del
vettore sostituito se questi vi ha consentito espressamente e per
iscritto.
4. Se il vettore e il vettore sostituito sono
responsabili, la loro
responsabilità è solidale nella misura in cui
sono
responsabili.
5. Nessuna disposizione del presente articolo
può limitare il diritto di regresso del vettore e del
vettore sostituito.
Articolo
5
Beni di valore
Il vettore non risponde in caso di perdita o di danni
subiti da
denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento, gioielli, preziosi,
oggetti d’arte od altri beni di valore, salvo che tali beni
siano
stati depositati presso il vettore e che questi abbia convenuto di
custodirli in luogo sicuro; in tal caso il vettore è
responsabile fino a concorrenza del limite fissato nel paragrafo 3
dell’articolo 8, salvo che un limite superiore sia stato
determinato di comune intesa conformemente al paragrafo 1
dell’articolo 10.
Articolo
6
Colpa del passeggero
Se il vettore dimostra che la morte o le lesioni
personali del
passeggero, la perdita o i danni subiti dai suoi bagagli sono dovuti,
direttamente o indirettamente, a colpa o a negligenza del passeggero,
il tribunale adito può, conformemente alle disposizioni
della
propria legge, escludere o attenuare la responsabilità del
vettore
Articolo
7
Limiti di responsabilità in caso
di lesioni personali
1. La responsabilità del vettore derivante
dalla morte o da
lesioni personali di un passeggero è limitata, in ogni caso,
a
46 666 unità di conto per trasporto. Se, secondo la legge
del
tribunale adito, l’indennità può essere
accordata
sotto forma di rendita, il capitale della rendita non può
eccedere tale limite.1
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo,
la legislazione nazionale di ogni Stato parte della presente
Convenzione può fissare per i vettori suoi cittadini un
limite
più elevato di responsabilità per ogni passeggero.
Articolo
8
Limite di responsabilità in caso
di perdita o di danni subiti dai bagagli
1. La responsabilità del vettore derivante da
perdita o danni subiti
dai bagagli di cabina è limitata, in ogni caso, a 833
unità di conto
per passeggero e per trasporto.
2. La responsabilità del vettore derivante da
perdita o danni subiti
dai veicoli, ivi compresi tutti i bagagli trasportati nel veicolo o su
di esso, è limitata, in ogni caso, a 3333 unità
di conto per veicolo e
per trasporto.
3. La responsabilità del vettore derivante da
perdita o danni subiti
dai bagagli diversi da quelli contemplati nei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo, è limitata, in ogni caso, a 1200
unità di conto per
passeggero e per trasporto.
4. Il vettore e il passeggero possono convenire che
dall’importo per
cui è responsabile il vettore sia dedotta una franchigia non
eccedente
117 unità di conto in caso di danni causati a un veicolo e
13 unità di
conto per passeggero un caso di perdita o di danni subiti da altri
bagagli. Tale ammontare va dedotto dall’importo della perdita
o del
danno.
Articolo
9
Unità di conto o unità
monetaria e conversione
1. L’unità di conto menzionata
nella presente
Convenzione è il Diritto di prelievo speciale quale definito
dal
Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui agli articoli 7 e 8
sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato a cui appartiene il
tribunale adito, in base al valore di detta moneta alla data della
sentenza o alla data adottata di comune accordo dalle parti. Il valore
in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato
membro del Fondo monetario internazionale è calcolato
secondo il
metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla
data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore in
Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato non
membro del Fondo monetario internazionale è calcolato
secondo
quanto stabilito da detto Stato.
2. Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo monetario
internazionale
o la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del
paragrafo 1 del presente articolo può, al momento della
ratifica
o dell’adesione, o in qualunque altro momento successivo,
dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella
presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel
modo seguente:
- a)
- per quanto concerne il paragrafo 1
dell’articolo 7, 700 000 unità monetarie;
- b)
- per quanto concerne il paragrafo 1
dell’articolo 8, 12 500 unità monetarie;
- c)
- per quanto concerne il paragrafo 2
dell’articolo 8, 50 000 unità monetarie;
- d)
- per quanto concerne il paragrafo 3
dell’articolo 8, 18 000 unità monetarie;
- e)
- per
quanto concerne il paragrafo 4 dell’articolo 8, la franchigia
non
eccederà 1750 unità monetarie in caso di danni
causati a
un veicolo e 200 unità monetarie per passeggero in caso di
perdita o di danni subiti da altri bagagli.
L’unità monetaria di cui al
presente paragrafo
corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di
fino. La conversione in moneta nazionale degli importi indicati nel
presente paragrafo è effettuata conformemente alla
legislazione
dello Stato interessato.
3. Il calcolo menzionato nell’ultimo periodo
del paragrafo 1 e
la conversione di cui al paragrafo 2 devono essere effettuati, per
quanto possibile, in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato
lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto
negli articoli 7 e 8. Al momento del deposito di uno strumento di cui
all’articolo III e ogni qual volta si verifichi un
cambiamento
nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale
rispetto all’unità di conto o
all’unità
monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro
metodo di calcolo conformemente al paragrafo 1, o i risultati della
conversione conformemente al paragrafo 2, secondo i casi.
Articolo
10
Disposizioni supplementari relative ai
limiti di responsabilità
1. Il vettore e il passeggero possono convenire
espressamente e per
iscritto limiti di responsabilità più elevati di
quelli previsti negli
articoli 7 e 8.
2. Gli interessi e le spese di giustizia non sono
inclusi nei limiti di responsabilità previsti negli articoli
7 e 8.
Articolo
11
Esoneri e limiti invocabili da parte degli
ausiliari del vettore
Se un’azione è promossa nei
confronti di un ausiliario
del vettore o del vettore sostituito per danni contemplati nella
presente Convenzione, tale ausiliario può, in quanto provi
di
aver agito nell’esercizio delle sue funzioni, beneficiare
degli
esoneri e dei limiti di responsabilità che possono invocare
il
vettore o il vettore sostituito in virtù della presente
Convenzione.
Articolo
12
Cumulo di azioni di responsabilità
1. Se intervengono i limiti di responsabilità
previsti negli
articoli 7 e 8, essi si applicano alla somma totale del risarcimento
che può essere ottenuta nel quadro di tutte le azioni di
responsabilità promosse in caso di morte o di lesioni
personali
di un passeggero o di perdita o danni subiti dai suoi bagagli.
2. Per quanto concerne il trasporto effettuato da un
vettore
sostituito, la somma totale del risarcimento che può essere
ottenuta dal vettore e dal vettore sostituito, come pure dai loro
ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, non
può
eccedere l’indennità più elevata che
possa essere
posta a carico sia del vettore sia del vettore sostituito, in
virtù della presente Convenzione, con la riserva che nessuna
delle persone menzionate può essere chiamata a rispondere
oltre
il limite ad essa applicabile.
3. In tutti i casi in cui l’ausiliario del
vettore o del
vettore sostituito può, in virtù
dell’articolo 11
della presente Convenzione, avvalersi dei limiti di
responsabilità contemplati negli articoli 7 e 8, la somma
totale
del risarcimento che può essere ottenuta dal vettore o, se
del
caso, dal vettore sostituito e da questo ausiliario, non può
eccedere tali limiti.

Articolo
13
Decadenza dal diritto d’invocare i
limiti di responsabilità
1. Il vettore perde il diritto di avvalersi dei limiti
di
responsabilità contemplati negli articoli 7 e 8 e nel
paragrafo
1 dell’articolo 10, se è provato che i danni
risultano da
un atto o da un’omissione commessi dal vettore sia
intenzionalmente per provocare un danno, sia temerariamente e con la
consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente un danno.
2. L’ausiliario del vettore o del vettore
sostituito non
può avvalersi di tali limiti se è provato che i
danni
risultano da un atto o da un’omissione commessi da questo
ausiliario sia intenzionalmente per provocare un danno, sia
temerariamente e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente
un danno.

Articolo
14
Base delle azioni
Qualsiasi azione di responsabilità, in caso
di morte o di
lesioni personali del passeggero o di perdita o danni subiti dai
bagagli, può essere promossa soltanto in base alla presente
Convenzione.
Articolo
15
Notificazione della perdita o dei danni
subiti dai bagagli
1. Il passeggero deve notificare i danni per iscritto al
vettore o al suo ausiliario:
- a)
- in caso di danni apparenti causati ai bagagli:
- i)
- per i bagagli di cabina, prima dello sbarco del
passeggero o al momento di tale sbarco;
- ii)
- per tutti gli altri bagagli, prima della loro
consegna o al momento di tale consegna;
- b)
- in caso di danni non apparenti causati ai bagagli o
di perdita di bagagli, nel termine di quindici giorni dalla data dello
sbarco o della consegna o dalla data in cui la consegna avrebbe dovuto
aver luogo.
2. Se il passeggero non procede conformemente alle
disposizioni del
presente articolo, si presume, salvo prova contraria, che il passeggero
ha ricevuto i suoi bagagli in buono stato.
3. È superflua una notificazione scritta se
lo stato dei
bagagli ha fatto l’oggetto di un accertamento o di
un’ispezione contraddittoria al momento in cui sono stati
ricevuti.
Articolo
16
Termine di prescrizione per le azioni di
responsabilità
1. Ogni azione diretta al risarcimento del danno
risultante dalla
morte o da lesioni personali di un passeggero, o dalla perdita o dai
danni subiti ai bagagli, è soggetta a una prescrizione di
due
anni.
2. Il termine di prescrizione decorre:
- a)
- nel caso di lesioni personali, dalla data dello
sbarco del passeggero;
- b)
- nel
caso di morte intervenuta nel corso del trasporto, dalla data in cui il
passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato e, in caso di lesioni
personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno dato luogo
alla morte del passeggero dopo il suo sbarco, dalla data della
morte; il termine non può tuttavia
eccedere tre anni dalla data dello sbarco;
- c)
- nel
caso di perdita o di danni subiti dai bagagli, dalla data dello sbarco
o dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo, essendo
determinante la data più recente.
3. La legge del tribunale adito regola le cause di
sospensione e
d’interruzione dei termini di prescrizione, ma in nessun caso
una
domanda soggetta alla presente Convenzione può essere
proposta
dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data di sbarco del
passeggero o dalla data alla quale tale sbarco avrebbe dovuto aver
luogo, essendo determinante la data più recente.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del
presente
articolo, il termine di prescrizione può essere prorogato
mediante dichiarazione del vettore o per accordo tra le parti concluso
dopo che il danno ha avuto luogo. La dichiarazione e
l’accordo
devono avvenire per iscritto.
Articolo
17
Foro competente
1. Un’azione promossa in virtù
della presente
Convenzione dev’essere proposta, a scelta
dell’attore,
dinanzi a uno dei fori seguenti, a condizione che sia situato in uno
Stato parte della presente Convenzione:
- a)
- avanti il tribunale della residenza abituale o dello
stabilimento principale del convenuto;
- b)
- avanti il tribunale del luogo di partenza o di
destinazione stipulato nel contratto di trasporto;
- c)
- avanti
un tribunale dello Stato di domicilio o della residenza abituale
dell’attore, se il convenuto ha una sede della propria
attività in tale Stato ed è soggetto alla
giurisdizione
di quest’ultimo;
- d.)
- avanti un tribunale dello
Stato del luogo di conclusione del contratto se il convenuto vi ha una
sede della propria attività ed è soggetto alla
giurisdizione di tale Stato.
2. Dopo che ha avuto luogo l’evento dannoso,
le parti possono
convenire il foro o il tribunale arbitrale a cui intendono sottoporre
la controversia.
Articolo
18
Nullità di clausole contrattuali
È nulla qualsiasi stipulazione contrattuale
conclusa prima
dell’evento che ha causato la morte o le lesioni personali
del
passeggero, o la perdita o i danni subiti dai suoi bagagli, tendente a
esonerare il vettore della sua responsabilità nei confronti
del
passeggero o a stabilire un limite di responsabilità
inferiore a
quello previsto nel paragrafo 4 dell’articolo 8, o ad
invertire
l’onere della prova incombente al vettore, o che avrebbe come
effetto di restringere la scelta specificata nel paragrafo 1
dell’articolo 17; la nullità di tale
stipulazione non
comporta tuttavia la nullità del contratto di trasporto, che
rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 19
Altre convenzioni sulla limitazione della
responsabilità
La presente Convenzione non modifica in alcun modo i
diritti e gli
obblighi del vettore, del vettore sostituito e dei loro ausiliari,
quali risultanti dalle convenzioni internazionali sulla limitazione
della responsabilità dei proprietari delle navi di mare.
Articolo
20
Danno nucleare
Nessuno può essere tenuto responsabile in
virtù della
presente Convenzione di un danno causato da un incidente nucleare:
- a)
- se l’esercente di un
impianto nucleare è responsabile di tale danno in
virtù
della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla
responsabilità civile nell’ambito
dell’energia
nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, o in
virtù della Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963
relativa
alla responsabilità civile in materia di danno nucleare;
- b)
- se
l’esercente di un impianto nucleare è responsabile
di tale
danno in virtù della legislazione nazionale che regola la
responsabilità per siffatti danni, a condizione che detta
legislazione sia sotto tutti gli aspetti altrettanto favorevole che la
Convenzione di Parigi o che la Convenzione di Vienna nei confronti
delle persone suscettibili d’essere danneggiate.
Articolo
21
Trasporti commerciali effettuati da persone
giuridiche
La presente Convenzione si applica ai trasporti
effettuati a titolo
commerciale da uno Stato o da altre persone giuridiche di diritto
pubblico in virtù di un contratto di trasporto quale
definito
nell’articolo I.
Articolo 22
Dichiarazione di non applicazione
1. In occasione dell’adesione alla presente
Convenzione, della
sua firma, ratificazione, accettazione od approvazione, ogni Parte
può dichiarare per iscritto che essa non
applicherà le
disposizioni della presente Convenzione quando il passeggero e il
vettore siano suoi cittadini.
2. Ogni dichiarazione fatta in virtù del
paragrafo 1 del
presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento
mediante notificazione scritta al Segretario generale
dell’Organizzazione.
Articolo
23
Firma, ratifica e adesione
1. La presente Convenzione è aperta per la
forma nella sede
dell’Organizzazione fino al 31 dicembre 1975 e resta in
seguito
aperta per l’adesione.
2. Gli Stati possono divenire Parti della presente
Convenzione mediante:
- a)
- firma senza riserva di ratifica, accettazione o
approvazione;
- b)
- firma con riserva di ratifica, accettazione o
approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione; o
- c)
- adesione.
3. La ratifica, l’accettazione,
l’approvazione o
l’adesione si effettuano mediante il deposito presso il
Segretario generale dell’Organizzazione di uno strumento in
buona
e debita forma a questo fine.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il
novantesimo giorno
dopo che dieci Stati l’hanno firmata senza riserva di
ratifica,
accettazione o approvazione, o hanno depositato uno strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che successivamente firma la presente
Convenzione
senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o deposita uno
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la
Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo la firma o il
deposito.
Articolo 25
Denuncia
1. La presente Convenzione può essere
denunciata da qualunque
Parte in qualsiasi momento a partire dalla data di entrata in vigore
nei confronti di tale Parte.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno
strumento
presso il Segretario generale dell’Organizzazione, che
informerà tutte le altre Parti del ricevimento dello
strumento
di denuncia e della data in cui esso è stato depositato.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di
deposito dello
strumento di denuncia o alla scadenza del periodo più lungo
eventualmente specificato in detto strumento.
Articolo 26
Revisione e modifica
1. L’Organizzazione può convocare
una conferenza per la revisione o l’emendamento della
presente Convenzione.
2. L’Organizzazione convoca una conferenza
delle Parti della
presente Convenzione per rivedere o emendare quest’ultima, su
richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Ogni Stato che diviene Parte della presente
Convenzione dopo
l’entrata in vigore di un emendamento adottato da una
conferenza
convocata conformemente alle disposizioni del presente articolo
è vincolato dalla Convenzione modificata.
Articolo 27
Deposito
1. La presente Convenzione è depositata
presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:
- a)
- informa tutti gli Stati che hanno firmato la
Convenzione o vi hanno aderito;
- i)
- di ogni nuova firma e di ogni
nuovo deposito di strumento, nonché della data in cui tale
firma
o deposito è stato effettuato;
- ii)
- della data d’entrata in vigore della
presente Convenzione;
- iii)
- del deposito di ogni strumento di denuncia della
presente Convenzione e della data in cui la denuncia ha effetto;
- b)
- trasmette copie certificate conformi della presente
Convenzione a ogni Stato che ha firmato la Convenzione o che vi ha
aderito.
3. All’entrata in vigore della Convenzione, il
Segretario
generale dell’Organizzazione ne trasmette una copia
certificata
conforme al Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite
per la registrazione e la pubblicazione conformemente
all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Articolo 29
Lingue
La
presente Convenzione è redatta in un unico esemplare
originale
nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Vengono effettuate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola,
preparate dal Segretario generale dell’Organizzazione e
depositate con l’originale munito delle firme.
In fede di che i sottoscritti,
debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto ad Atene il 13 dicembre 1974
[Modificato con Protocollo di Londra del 19 novembre
1976]
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