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(Convenzione di Montreal) (testo come modificato a seguito della revisione dei limiti prevista dall'art. 24, con effetto dal 1 gennaio 2010). (Normativa applicabile anche ai trasporti nazionali in virtù del richiamo di cui all'art. 941 del codice della navigazione). Capitolo I - Disposizioni generali Articolo
1
- Campo di applicazione
Articolo 2 - Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali Articolo 3
- Passeggeri e bagagli
Articolo 4 - Merci Articolo 5 - CoNtenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico Articolo 6 - Documento relativo alla natura della merce Articolo 7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo Articolo 8 - Documentazione per colli multipli Articolo 9 - Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione Articolo 10 - Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione Articolo 11 - Efficacia probatoria della documentazione Articolo 12 - Diritto di disporre della merce Articolo 13 - Consegna della merce aL destInatario Articolo 14 - Tutela dei diritti del mittente e del destinatario Articolo 15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi Articolo 16 - Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche Articolo 17
- Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli
Articolo
21 - Risarcimento in caso di morte o lesione del
passeggero
Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci Articolo 23 - Conversione delle unità monetarie Articolo 24 - Revisione dei limiti Articolo 25 - Clausola sui limiti Articolo
26 - Nullità di clausole contrattuali
Articolo 27 - Autonomia contrattuale Articolo 28 - Anticipi di pagamento Articolo 29 - Fondamento della richiesta risarcitoria Articolo 30 - Dipendenti, incaricati, risarcimento complessivo Articolo 31 - Termini per la presentazione dei reclami Articolo 32 - Morte della persona responsabile Articolo 33 - Competenza giurisdizionale Articolo 34 - Arbitrato Articolo 35 - Limiti temporali dell'azione Articolo 36 - Trasporto successivo Articolo 37- Regresso nei confronti di terzi Articolo 38 -
Trasporto combinato
Articolo 39 - Vettore contrattuale e vettore di fatto Articolo 40 - Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto Articolo 41 - Responsabilità solidale Articolo 42 - Destinatario dei reclami e delle istruzioni Articolo 43 - Dipendenti e preposti Articolo 44 - Risarcimento complessivo Articolo 45 - Destinatario della richiesta di risarcimento Articolo 46 - Giurisdizione addizionale Articolo 47 - Nullità di clausole contrattuali Articolo 48 - Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di fatto Articolo 49
- Imperatività Capitolo VII - Disposizioni Finali Articolo 53
- Firma, ratifica ed entrata in vigore
RICONOSCENDO il significativo contributo che la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata "convenzione di Varsavia", e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea, RICONOSCENDO la necessità di adeguare e rifondere la convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo, RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione, RIAFFERMANDO l'auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformità con i principi e gli obiettivi della convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944, CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo
1 - Campo di applicazione 1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo. 2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato. 3. Ai fini della presente convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato. 4. La presente convenzione si applica anche al
trasporto di cui al capitolo
V, fatte salve le disposizioni ivi previste. Articolo
2 - Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali
1. La presente convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1. 2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le
disposizioni
della presente convenzione non si applicano al trasporto di effetti
postali. Capitolo II - DOCUMENTAZIONE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA DI TRASPORTO DI PASSEGGERI, BAGAGLI E MERCI Articolo
3 - Passeggeri e bagagli 1. In occasione del trasporto di passeggeri deve
essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo
contenente: 2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate. 3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato. 4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente convenzione, qualora applicabile. 5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai
paragrafi
precedenti non pregiudica l'esistenza né la
validità del
contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme
della presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la
limitazione della responsabilità. 1. Per il trasporto di mErci vieNe emessa una lettera di trasporto aereo. 2. In sostituZione della lettera di traspOrto aereo
è
ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni
relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali
mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una
ricevuta di carico che permetta l'identiFicaziOne della spedizione e
l'accesso alle indicazioni in esso reGistrate. Articolo
5 - Contenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di
carico La Lettera dI trAsporto aereo o la ricevuta di carico devoNo contenere: a) l'Indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali; c) l'indicazione del peso della spedizione Articolo
6 - Documento relativo alla natura della merce Se necessario all'espletamento delle
formalità
doganali, di polizia o imposte da autorità pubbliche
analoghe,
il mittente può essere tenuto a presentare un documento che
specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in
capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente
responsabilità. Articolo
7 - Descrizione della lettera di trasporto aereo 1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali. 2. Il primo originale porta l'indicazione "per il vettore" e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione "per il destinatario" e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce. 3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro. 4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la
lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che
egli abbia agito in nome del mittente. Articolo
8 - Documentazione per colli multipli Quando vi sono più colli: a) il vettore ha il diritto di chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte; b) il mittente ha il diritto di chiedere al vettore di
rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli
altri mezzi di cui all'articolo
4, paragrafo 2. Articolo
9 - Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione
L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8
non pregiudica l'esistenza né la validità del
contratto
di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della
presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione
della responsabilità. Articolo
10 - Responsabilità per le indicazioni contenute nella
documentazione 1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore. 2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome. 3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il
vettore
risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei
cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e
dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in
suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri
mezzi di cui all'articolo
4, paragrafo 2. Articolo
11 - Efficacia probatoria della documentazione 1. La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano. 2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di
trasporto
aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed
all'imballaggio della merce, nonché al numero dei colli,
fanno
fede sino a prova contraria. Quelle relative alla quantità,
al
volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il
vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla
presenza del mittente, e la verifica consti dalla lettera di trasporto
aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato
apparente della merce. Articolo
12 - Diritto di disporre della merce 1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino. 2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo. 3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente. 4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui
inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13.
Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta
irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre
della merce. Articolo
13 - Consegna della merce al destinatario 1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario può, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce. 3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal
vettore
o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare,
la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario
può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti
dal
contratto di trasporto. Articolo
14 - Tutela dei diritti del mittente e del destinatario Il mittente e il destinatario possono far valere tutti
i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13,
ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per
conto altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal
contratto di trasporto. Articolo
15 - Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci
tra terzi 1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario. 2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere
espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella
ricevuta di carico. Articolo
16 - Formalità doganali, di polizia o imposte da altre
autorità pubbliche 1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati. 2. Il vettore non è tenuto a verificare
l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti. Capitolo III - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED ENTITÀ DEL RISARCIMENTO PER DANNI Articolo
17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli 1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4. Salvo diversa disposizione, nella presente
convenzione il
termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non
consegnati. Articolo
18 - Danni alla merce 1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo. 2. Tuttavia, il vettore non è responsabile
se
dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce
deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti: 3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore. 4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun
trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un
aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in
esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della
consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che
qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del
trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue
il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo
concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso
del trasporto aereo. Il vettore è responsabile del danno
derivante da
ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il
vettore non è responsabile per i danni da ritardo se
dimostri
che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte
le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il
danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede
il
risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha
contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è
esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità
nei
confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto
illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito.
Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da
persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione
subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in
tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in
cui
dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito
per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a
tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella
presente convenzione, compreso l'articolo
21, paragrafo 1. Articolo
21 - Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero 1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 113.100 (1) diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità. 2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1
che eccedano i 113.100 (1) diritti
speciali di prelievo per
passeggero
qualora dimostri che: Articolo
22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il
bagaglio e per le merci 1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.694 (1) diritti speciali di prelievo per passeggero. 2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.131 (1) diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 19 (1) diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. 6. I limiti previsti dall'articolo 21
e dal presente articolo non ostano alla facoltà del
tribunale di
riconoscere all'attore, in conformità del proprio
ordinamento
interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle
spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione
alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione
precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento
accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla
controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per
iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è
verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della
presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva. Articolo
23 - Conversione delle unità monetarie
1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte. 2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000 unità monetarie per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15.000 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. 3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del
paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2
saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale
dello Stato parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale,
per le somme di cui agli articoli
21 e 22,
che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo
1. Gli Stati parti comunicheranno al depositario della presente
convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in
applicazione del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al
paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogni
qualvolta uno di essi venga modificato. Articolo
24 - Revisione dei limiti 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, o qualora la convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23. 2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parti, la maggioranza degli Stati parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni revisione. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura
di cui
al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo
degli Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al
paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione
ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata
in vigore della presente convenzione. Revisioni successive secondo la
procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di
cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data
delle revisioni di cui al presente paragrafo. Articolo
25 - Clausola sui limiti Nel contratto di trasporto il vettore può
stipulare
limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dalla
presente convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.
Articolo
26 - Nullità di clausole contrattuali È nulla ogni clausola contrattuale intesa
ad
escludere la responsabilità del vettore o a fissare un
limite
inferiore a quello previsto nella presente convenzione. La
nullità di detta clausola non determina tuttavia la
nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle
disposizioni della presente convenzione. Articolo
27 - Autonomia contrattuale Nessuna disposizione della presente convenzione
impedisce al
vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di
rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di
stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa. Articolo
28 - Anticipi di pagamento In caso di incidente aereo che provochi la morte o la
lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla
propria
legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di
pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto
al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità
economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di
responsabilità e può essere detratto da qualsiasi
ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di
risarcimento. Articolo
29 - Fondamento della richiesta risarcitoria Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni
azione
di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla
presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per
qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle
condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla
presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone
legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non
dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare
o
comunque non risarcitorio. Articolo
30 - Dipendenti, incaricati, risarcimento complessivo 1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della presente convenzione. 2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si
applicano al
trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un
atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con
l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la
consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno. Articolo
31 - Termini per la presentazione dei reclami 1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2. 2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione. 3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini. 4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si
estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode
da parte di quest'ultimo. Articolo
32 - Morte della persona responsabile In caso di morte della persona responsabile, l'azione
per il
risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla
presente convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa. Articolo
33 - Competenza giurisdizionale 1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2: 4. Si applicano le norme procedurali del tribunale
adito. 1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta. 2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33. 3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente convenzione. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si
presumono
far parte di ogni clausola o accordo arbitrale. Ogni condizione
stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali
disposizioni è nulla e priva di effetto. Articolo
35 - Limiti temporali dell'azione 1. L'azione di responsabilità
dovrà essere
inziata, a pena di decadenza, entro due anni contati dall'arrivo a
destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare,
o i cui il trasporto si è interrotto. 2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione
è
determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale
adito. Articolo
36 - Trasporto successivo 1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. 2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio. 3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il
mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il
passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti
dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il
vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono
verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo.
I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti
del passeggero o del mittente o del destinatario. Articolo
37 - Regresso nei confronti di terzi Nessuna disposizione della convenzione impedisce alla
persona responsabile del danno ai sensi della presente convenzione di
ricorrere contro qualsiasi altra persona. Articolo
38 - Trasporto combinato 1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1. 2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella
presente
convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo
condizioni relative alle altre modalità di trasporto,
purché per quanto attiene al trasporto aereo vengano
rispettate
le disposizioni della presente convenzione. Capitolo V - TRASPORTO AEREO EFFETTUATO DA PERSONA DIVERSA DAL VETTORE CONTRATTUALE Articolo
39 - Vettore contrattuale e vettore di fatto Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel
caso
in cui un soggetto (qui appresso denominato "il vettore contrattuale")
conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla
presente convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona
agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui
appresso denominato "il vettore di fatto") effettua, in
virtù
dell'autorità conferitagli dal vettore contrattuale, in
tutto o
in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte
un vettore successivo ai sensi della presente convenzione. Tale
autorità si presume esistere fino a prova contraria. Articolo
40 - Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e
del vettore di fatto Salvo disposizione contraria del presente capitolo,
quando
un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in
virtù del contratto di cui all'articolo 39,
è retto dalla presente convenzione, sia il vettore
contrattuale
che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente
convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto,
il secondo per la parte da lui eseguita. Articolo
41 - Responsabilità solidale 1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. 2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei
suoi
dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni,
concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono
considerati come atti e omissioni del vettore di fatto. Tuttavia, per
tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà
incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati
agli articoli 21,
22, 23 e 24.
Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non
previsti dalla presente convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a
mezzi di tutela derivanti dalla presente convenzione, nessuna
dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai
sensi dell'articolo 22
potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che
questi vi abbia acconsentito. Articolo
42 - Destinatario dei reclami e delle istruzioni I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in
applicazione della presente convenzione hanno gli stessi effetti sia se
indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di
fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se
indirizzate al vettore contrattuale. Articolo
43 - Dipendenti e preposti Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni
dipendente o preposto dello stesso vettore o del vettore contrattuale,
che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni,
può valersi dei limiti di responsabilità
applicabili, ai
sensi della presente convenzione, al vettore di cui è
dipendente
o preposto, sempreché non dimostri di aver agito in maniera
che
escluda l'applicabilità dei limiti di
responsabilità
concessi in conformità della presente convenzione. Articolo
44 - Risarcimento complessivo Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto,
l'ammontare
totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore
contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il
massimale che, secondo la presente convenzione, può essere
imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque
nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile
oltre il
limite previsto per ognuno di essi. Articolo
45 - Destinatario della richiesta di risarcimento L'azione per il risarcimento del danno contro il
vettore di
fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a
scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore
contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando
l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha
il
diritto di esigere la chiamata in corresponsabilità
dell'altro
vettore. La procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del
tribunale adito. Articolo
46 - Giurisdizione addizionale L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 è
promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati
parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può
essere
promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33
o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto
ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.
Articolo
47 - Nullità di clausole contrattuali È nulla ogni clausola contrattuale intesa
ad
esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla
responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a
fissare
un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo. La
nullità di detta clausola non determina tuttavia la
nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle
disposizioni del presente capitolo. Articolo
48 - Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di fatto
Salvo quanto previsto dall'articolo 45,
nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli
obblighi reciproci dei vettori, compreso il diritto di regresso e il
diritto al risarcimento. Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto
di
trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi
del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della
presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia
modificando le norme sulla competenza giurisdizionale. Gli Stati parti faranno obbligo ai propri vettori di
provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura
della loro responsabilità derivante dalla presente
convenzione.
Qualora richiesto dalla parte contraente nel cui territorio opera, il
vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa
per i casi di responsabilità derivante dalla presente
convenzione. Articolo
51 - Trasporto effettuato in circostanze eccezionali Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8
concernenti i
titoli di trasporto non si applicano al trasporto effettuato in
circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio
dell'attività del vettore. Articolo
52 - Definizione di giorni L'uso del termine "giorni" nella presente convenzione
indica i giorni di calendario e non i giorni feriali. Articolo
53 - Firma, ratifica ed entrata in vigore 1. La presente convenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999 da parte di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6. 2. La presente convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente convenzione l'espressione "Organizzazione di integrazione economica regionale" indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente convenzione ed sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente convenzione o ad aderirvi. Le espressioni "Stato parte" o "Stati parti", utilizzate nella presente convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24, l'espressione "la maggioranza degli Stati parti" e "un terzo degli Stati parti" esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale. 3. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari. 4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale depositario. 6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale. 7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 8. Il depositario informerà prontamente
tutti gli Stati firmatari e gli Stati parti in merito a: 1. Ogni Stato parte della presente convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa. 2. La denuncia produrrà i suoi effetti
centottanta
giorni dopo la ricezione da parte del depositario della notifica della
denuncia. Articolo
55 - Relazione con gli altri strumenti della convenzione di Varsavia
La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale: 1) tra gli Stati parti della presente convenzione che
siano anche parti dei seguenti strumenti: 2) all'interno dei territori di ogni singolo Stato
parte
della presente convenzione che sia anche parte di uno o più
degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e). Articolo
56 - Stati con più ordinamenti giuridici 1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione. 2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la convenzione. 3. Nel caso di uno Stato parte che abbia presentato la
predetta dichiarazione: Nessuna riserva potrà essere formulata alla
presente
convenzione, tuttavia uno Stato parte può in ogni momento
dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al depositario, che la
presente convenzione non si applica: IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parti della presente convenzione, nonché a tutti gli Stati parti della convenzione di Varsavia, del protocollo dell'Aja, della convenzione di Guadalajara, del protocollo di Città del Guatemala e dei protocolli di Montreal. |
(1) Somma così modificata ex art. 24 della convenzione, a far data dal 30 dicembre 2009, sulla base della determinazione da parte dell'ICAO del 22/5/2009 del tasso di inflazione del 13,1% nel periodo 2003-2008.

(testo a cura di Enzo Fogliani)
(pagina aggiornata il 10.10.2011)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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