IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(Testo
approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997, successivamente modificato il 16
ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio
2006 e il 18 gennaio
2007)
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia ed
indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la
conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione,
l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto
alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della
difesa;
assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela
di questi valori.
I
PRINCIPI GENERALI
ART.
1. - Ambito di applicazione.
Le norme deontologiche si applicano a
tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei
loro reciproci
rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. - Potestà disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la
potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate
alla
violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e
devono
tener conto della reiterazione dei comportamenti nonchè
delle
specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare l'infrazione.
ART. 3. - Volontarietà dell'azione.
La responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà
della
condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento
la sanzione deve essere unica.
ART. 4. - Attività all'estero e attività in
Italia dello straniero.
Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che
siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano
è tenuto
al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l'attività.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività
professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al
rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.
L'avvocato deve
ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di
probità,
dignità e decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui
sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge
penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per
fatti anche
non riguardanti l'attività forense quando si riflettano
sulla sua
reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe
forense.
III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale
non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello
stesso
procedimento.
ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale
con lealtà e correttezza.
I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7. - Dovere di fedeltà.
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria
attività professionale.
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato
che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel
rispetto dei
doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività
per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni
altro potere.
ART. 8. - Dovere di diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza.
E' dovere, oltrechè
diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto
sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano
a lui
fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato.
I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei
confronti degli ex clienti, sia per l'attività giudiziale
che per
l'attività stragiudiziale.
II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato.
III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del
segreto
professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la
divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia
necessaria:
a. per lo
svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito
di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra
avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa
degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10. - Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o
condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria
sfera personale.
ART. 11. - Dovere di difesa.
L'avvocato deve prestare la propria
attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli
organi
giudiziari in base alle leggi vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando
ciò
sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di
scegliersi un
difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un
compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a
norma di legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di
prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale attività.
ART. 12. - Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive
alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il
caso di
controversie di particolare impegno e complessità,
l'opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa
presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare
riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio
individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i
regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine
di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
ART. 14. - Dovere di verità.
Le dichiarazioni in giudizio relative
alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto
specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato
abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non
indurre il giudice in errore.
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel
processo prove
false. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale nè
introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia
essere false.
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti
già ottenuti o il
rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o
richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.
L'avvocato
deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti
agli organi forensi nonchè agli adempimenti previdenziali e
fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.
E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità ostative alla
permanenza
nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio
Consiglio dell'ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale
o di mediazione.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione
all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non
dichiarate,
ancorchè queste siano venute meno.
ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.
L'avvocato può dare informazioni sulla propria
attività professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la
finalità della tutela dell'affidamento della
collettività e
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il
rispetto
dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a
verità e
correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o
coperte dal
segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al
pubblico il nome
dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve
rispettare la dignità e il decoro della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la
sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione
forense da parte di avvocati o di società o di associazioni
di
avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di
svolgimento dell'evento.
II. E' consentita l'indicazione del nome di
un avvocato defunto, che
abbia fatto parte dello studio, purchè il professionista a
suo tempo lo
abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal
senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
ART. 17 bis - Mezzi di informazione consentiti
L’avvocato che intende dare informazione sulla
propria attività professionale deve indicare:
•)
la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei
professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della
professione
sia svolto in forma associata o societaria;
•) il Consiglio dell’Ordine presso il
quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
•)
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i
recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici,
fax,
e-mail e del sito web, se attivato.
•) il titolo professionale che
consente all’avvocato straniero l’esercizio in
Italia, o che consenta
all’avvocato italiano l’esercizio
all’estero, della professione di
avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
•) i
titoli accademici;
•) i diplomi di specializzazione conseguiti
presso gli istituti universitari;
•) l’abilitazione a esercitare avanti
alle giurisdizioni superiori;
•) i
settori di esercizio dell’attività professionale
e,
nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività
prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
•)
l’eventuale certificazione di qualità dello
studio; l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare
presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della
certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato;
•) i
settori di esercizio dell’attività professionale
e,
nell’ambito di questi, eventuali materie di
attività
prevalente;
•) le lingue conosciute;
•) il logo dello studio;
•) gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale;
•)
l’eventuale certificazione di qualità dello
studio; l’avvocato che
intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare
presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della
certificazione
in corso di validità e l’indicazione completa del
certificatore e del
campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta
dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare
esclusivamente i siti web
con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipa,
previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della
forma e
del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in
esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il
sito non può contenere riferimenti commerciali e/o
pubblicitari
mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di
alcun tipo.
ART. 18. - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con
gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di
informazione e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di
enfatizzare
la propria capacità professionale, di spendere il nome dei
propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi
di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto
altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le
esigenze di
difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio
dell'ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su
organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a
rubriche fisse televisive o radiofoniche.
ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela.
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione
di rapporti di
clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi
alla correttezza e decoro.
I - L’avvocato non
deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario,
una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
presentazione di un cliente.
II - Costituisce infrazione
disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi
ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
III – E’ vietato offrire, sia
direttamente
che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in
generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
IV –
E’ altresì vietato all’avvocato offrire,
senza esserne richiesto, una
prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona
determinata
per un specifico affare.
ART. 20. - Divieto di uso
di espressioni sconvenienti od offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in
giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei
confronti dei
colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei
terzi.
I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle
offese non escludono l'infrazione della regola deontologica
ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o
di uso di
titoli inesistenti.
L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per
l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e
consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale
non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza
di titolo
o in periodo di sospensione.
II. Costituisce altresì illecito disciplinare il
comportamento
dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che
tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente
al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.
III. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di
professore solo
se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso
dovrà
specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la
facoltà.
IV. L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può
usare
esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con
l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia
conseguito tale abilitazione.
II
RAPPORTI CON
I COLLEGHI
ART. 22. - Rapporto di
colleganza.
L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un
comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere
un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti
all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione
per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da
tutelare.
III. L'avvocato non può
registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita
soltanto
con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23. - Rapporto di
colleganza e dovere di difesa nel processo.
Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto
possibile il rapporto di colleganza.
I. L'avvocato è tenuto a
rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra
occasione
di incontro con i colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi a
qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo
dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il difensore, che riceva
l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di
difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di
quanto è dovuto al difensore d'ufficio per
l'attività
professionale eventualmente già svolta.
IV. Nell'esercizio del mandato
l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre
parti,
anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
V. Nei casi di difesa congiunta,
è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine
ad
ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il
comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
VI. L'interruzione delle trattative
stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie,
deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 24. - Rapporti con
il Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione
delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è
tenuto a
riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense
o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o
interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine
richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione
ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante,
la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito
disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte
del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse generale.
IV. L'avvocato ha il dovere di
comunicare senza ritardo al Consiglio dell�Ordine di appartenenza ed
eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di
associazioni o società professionali e i successivi eventi
modificativi, nonchè l'apertura di studi principali,
secondari e
anche recapiti professionali.
ART. 25. - Rapporti con i
collaboratori dello studio.
L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la
preparazione professionale, compensandone la collaborazione in
proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26. - Rapporti con i
praticanti.
L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della
pratica
forense al fine di consentire un'adeguata formazione.
I. L'avvocato deve fornire al
praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso,
dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la
veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di
pratica
solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di
favore o di amicizia.
III. E' responsabile disciplinarmente
l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere
attività
difensiva non consentita.
ART. 27. - Obbligo di
corrispondere con il collega.
L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per
richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od
evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può
essere
indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone
copia per conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito disciplinare
il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte,
sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28. - Divieto di
produrre la corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere
qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la corrispondenza
intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di
cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri
l'adempimento delle prestazioni richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare
all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma
può,
qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale è tenuto ad
osservare i
medesimi criteri di riservatezza.
ART. 29. - Notizie
riguardanti il collega.
L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua
persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che
l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attività professionale di un collega.
ART. 30. - Obbligo di
soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di
esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di
essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per
ottenere l'adempimento.
ART. 31. - Obbligo di
dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.
L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega
corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II. E' fatto divieto all'avvocato
corrispondente di definire direttamente una controversia, in via
transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno
per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32. - Divieto di
impugnazione della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo
transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33. - Sostituzione
del collega nell'attività di difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere
nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza
pregiudizio per l'attività difensiva, perchè
siano
soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
I. L'avvocato sostituito deve
adoperarsi affinchè la successione nel mandato avvenga senza
danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi
per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34. -
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i
collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
III
RAPPORTI CON
LA PARTE ASSISTITA
ART. 35. -
Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro
avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio
interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il
consenso
della parte assistita.
II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o
commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale, salvo quanto previsto
nell'art. 45.
ART. 36. - Autonomia del rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di
difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei
principi deontologici.
I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente
gravose, nè suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,
fraudolenti o colpiti da nullità.
II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare
l'identit� del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per
quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o
gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria
attività quando
dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia
finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
ART. 37. - Conflitto di interessi.
L'avvocato ha l'obbligo di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini
un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca
con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento
di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle
informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza
degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro
assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti
l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi
interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa
società di avvocati o associazione professionale o che
esercitino negli
stessi locali.
ART. 38. - Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei
doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione
all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove
accetti, è responsabile dell'adempimento dell�incarico.
ART. 39. - Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformità con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla
astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata
astensione
a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che
aderisca all'astensione non può dissociarsene con
riferimento a singole
giornate o a proprie specifiche attività, così
come l'avvocato che se
ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o
per
particolari proprie attività professionali.
ART. 40. - Obbligo di informazione.
L'avvocato è tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle
attività
da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione
possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad
informare il proprio
assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.
I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte
assistita
sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili
del processo.
II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la
necessità del compimento di determinanti atti al fine di
evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente
agli incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il
contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile
all'interesse di questi.
ART. 41. - Gestione di denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con
puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio
assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto
della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo
strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a
richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42. - Restituzione di documenti.
L'avvocato è in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I. L'avvocato può trattenere copia della documentazione,
senza il
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini
della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43. - Richiesta di pagamento.
Durante lo svolgimento del
rapporto professionale l'avvocato può chiedere la
corresponsione di
anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di
acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla
quantità e
complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento
dell'incarico.
I. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese
sostenute e degli
acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del
cliente, la
nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le
prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente
sproporzionati all'attività svolta.
III. L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di
quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
IV. L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei
propri
diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento
alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
ART. 44. - Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le
somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente;
può anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti
di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di
diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte
assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento
espressamente accettata dalla parte assistita.
I. In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere
immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di
questa.
ART. 45. - Divieto di patto di quota lite.
E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente
compensi parametrati
al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto
dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano
proporzionati
all’attività svolta.
ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del
compenso.
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della
parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47. - Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte
assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla
nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge
l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero
pervenirgli.
III. In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare
la rinuncia
al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale
formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato
è esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
IV
RAPPORTO CON LA
CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART.
48. - Minaccia di azioni alla controparte.
L'intimazione fatta
dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce
o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere
avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel
proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve
precisarle che può essere accompagnata da un legale di
fiducia.
II. L'addebito alla controparte di competenze e spese per
l'attività
prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purchè
la richiesta di
pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della
controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative
giudiziali la situazione debitoria della controparte quando
ciò non
corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte.
E' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio
compenso
professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I. In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla
controparte
il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex clienti.
L'assunzione di
un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa
quando sia
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale
e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di
utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già
esaurito.
I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in
controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di
essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
ART. 52. - Rapporti con i testimoni.
L'avvocato deve evitare di
intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire
deposizioni compiacenti.
I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei
modi e
termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle
disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti
ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la
necessità o
l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in
relazione alle
esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni
nonchè sulla utilizzazione dei risultati compete al
difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio,
investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore
può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti
necessari
per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e
l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale
sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finchè
non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta
causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare
scrupolosamente e
riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per
tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. E' fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di
corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma
alle persone
interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la
facoltà
di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle
investigazioni della propria qualità, senza obbligo di
rivelare il nome
dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se
si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate
ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un
esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere
anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone
sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di
non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo
privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la
disponibilità,
informandolo della propria qualità e della natura dell'atto
da
compiere, nonchè della possibilità che, ove non
sia prestato il
consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere
dichiarazioni scritte o assumere
informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa,
ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita,
nell'invito è indicata l'opportunità che comunque
un
legale sia
consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito
è comunicato anche a chi esercita la potestà dei
genitori, con facoltà
di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee
ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni
assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica
le
informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto
a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni
nè al suo difensore.
ART. 53. - Rapporti con i magistrati.
I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono
alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del
giudizio
civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la
presenza del legale avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve
rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla
incompatibilità.
III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di
amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati
per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la
natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
L'avvocato deve
ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55. - Arbitrato.
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di
arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a
probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità
e indipendenza.
I. L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando
abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una
delle
parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui
socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
III. L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di
arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico,
l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro
o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico,
familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve
specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali
relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si
oppongano
entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
IV. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso
del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle
parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di
qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a
conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente
comunicata a tutte le parti.
ART. 56. - Rapporti con i terzi.
L'avvocato ha il dovere di
rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale
ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le
persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della
professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il
dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non
compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua
capacità
di adempiere i doveri professionali e nella dignità della
professione.
ART. 57. - Elezioni forensi.
L'avvocato che partecipi, quale
candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla
dignità
delle funzioni.
I. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella
sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è
consentita la
sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le
regole di svolgimento delle operazioni di voto.
ART. 58. - La testimonianza dell'avvocato.
Per quanto possibile,
l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell'esercizio della propria attività professionale
e inerenti
al mandato ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria
parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone
dovrà rinunciare al mandato e non potrà
riassumerlo.
ART. 59. - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni
assunte nei confronti dei terzi.
L'avvocato è tenuto a provvedere
regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti
dei terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della
professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per
modalità o gravità, sia tale da compromettere la
fiducia dei terzi
nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
V
DISPOSIZIONE
FINALE
ART. 60. - Norma di
chiusura.
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non
limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
aggiornamento:
10/4/2007