Ultime notizie: dal 1 Dicembre 2008, come stabilito dal Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 17/11/2008,
tutti i medicinali di fascia A che non hanno un farmaco equivalente
corrispondente, sono soggetti ad una nuova forma di
compartecipazione (rispetto a quella individuata nel Settembre 2008),
così stabilità:
1) Per gli assistiti NON esenti:
- € 4,00 per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5,00
- € 2,50 per ogni confezione con prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00
2) Per gli assistiti esenti per patologia:
- € 2,00 per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5,00
- € 1,00 per ogni confezione con prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00
Gli assistiti esenti "totali" (invalidità di guerra), esenti per "reddito" e per "invalidità" (esenzioni SLC ed E) sono esclusi da qualsiasi forma di compartecipazione.
In
tutti gli altri casi le disposizioni rimangono invariate (antibiotici
iniettabili monodose senza equivalenti 1 € a confezione).
Ultime notizie (27-9-08): la Regione, con nota prot.
n. 111478 del 26-9-08, accogliendo le richieste di semplificazione da parte dei
farmacisti, ha stabilito che gli inibitori di pompa protonica, classe
ATC A02BC non sono mai soggetti a quota fissa di compartecipazione
(resta in vigore la precedente delibera regionale n. 124 del
27-2-07).
IL PRESIDENTE
[premesse dal DC 24 del 10-9-08]
In qualità di Commissario ad Acta
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente: “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. i della legge
23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n.3 11 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)” ed in particolare l’art. 1, comma 180
che ha previsto per le Regioni interessate, qualora si verificasse una
situazione di squilibrio economico — finanziario, l’obbligo
di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente
elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore al triennio;
VISTA l’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005 che in
attuazione della Legge Finanziaria dello Stato pone in capo alla
Regione:
• l’obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi
sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
l’equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario
regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di
bilancio preventivo economico per l’anno di riferimento (art.6);
• la stipula - in relazione a quanto disposto dall’ari i
comma 180 della Legge 30 dicembre 2004 - con i Ministri
dell’Economia e della Salute di un apposito accordo che individui
gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art.8);
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)” e, in particolare:
• l’art.l, comma 796, lett. b) che ha istituito per il
triennio 2007 — 2009 il Fondo transitorio per le regioni con
disavanzi elevati, subordinando l’accesso allo stesso alla
sottoscrizione di un apposto accordo, tra i Ministri della Salute,
dell’Economia e Finanze e la Regione interessata, ai sensi
dell’art. 1, comma 180, della L. 11.311/04;
PRECISATO in proposito che, così come previsto dallo stesso art.
1, comma 796, lett. b), il predetto accordo deve essere comprensivo di
uno specifico piano di rientro, contenente tra l’altro le misure
per l’azzeramento del disavanzo entro il 2010;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2006, n.27 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2007 (art.11, L.R. 20 novembre 2001, n.25)”
e, in particolare, l’art. 8 concernente le misure di attuazione
del patto nazionale sulla salute;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio:
• n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del
“Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo
tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art. i, comma 180, della
Legge 311/2004”;
• n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa
d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi
dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il
28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”;
RILEVATO, in particolare:
• che il predetto Piano di rientro prevede interventi generali e
specifici all’interno dei quali sono sviluppati obiettivi
operativi ed interventi con l’indicazione, per ognuno di essi dei
tempi e dei modi di realizzazione;
• che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro hanno
esplicito rilievo quelli relativi alla politica del farmaco;
DATO ATTO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell‘11luglio 2008, il Presidente della Regione Lazio, Pietro
Marrazzo, è stato nominato commissario ad acta pro tempore per
la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti
nel Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
CONSIDERATO che la deliberazione del Consiglio dei Ministri
dell’il luglio 2008 che indica le priorità d’azione
del Commissario, prevede al punto 10) l’introduzione di forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura
proporzionale al disavanzo residuo stimato per l’anno 2008;
CONSIDERATO a tal riguardo che i dati di consumo dei farmaci nel
periodo gennaio-luglio 2008 mostrano come la Regione Lazio ancora non
sia allineata al tetto di spesa previsto dalla normativa vigente;
DATO ATTO che l’art, 79, comma 1-bis della legge 133/2008
(conversione con modifiche del dl 112/2008, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) impegna le Regioni, nel caso si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare forme di
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini;
ATTESO che a partire dal i gennaio 2009 il diritto degli assistititi a
vedere riconosciuta l’esenzione “totale”, “per
reddito” e per “categoria”, sarà rideterminato
in base all’applicazione regionale dell’ISEE e in coerenza
con il nuovo flusso informativo che sarà messo a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 settembre 2008
secondo il disposto dell’art. 79, comma 1-sexics della legge
133/2008;
CONSIDERATO che la Legge Regionale 26/2007 (legge finanziaria per
l’esercizio 2008, capo Il, articolo Il, comma 1) dispone
l’adozione dell’ISEE come strumento per uniformare in senso
equitativo i criteri di assegnazione di prestazioni o servizi sociali,
socio-sanitari o assistenziali non destinati alla generalità dei
soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche, o di prestazioni per le quali comunque vige un
principio di razionamento o di tariffazione differenziata sulla base
delle condizioni economiche dei richiedenti;
CONSIDERATO che il valore economico e sociale del settore farmaceutico,
particolarmente presente con i suoi insediamenti sul territorio della
Regione Lazio, rende indispensabile l’avvio di un percorso
condiviso tra imprese e Istituzioni locali per delineare una politica
orientata alla gestione sostenibile della spesa sanitaria che punti
all’appropriatezza delle prestazioni, evitando misure che possano
penalizzare le cure innovative per esigenze economiche;
RITENUTO a tal riguardo opportuno indirizzare, ove possibile, la
prescrizione medica verso i farmaci a brevetto scaduto (sia con
marchio, sia generici) che rappresentino la scelta più
vantaggiosa in termini di rapporto costo-efficacia;
RITENUTO che per realizzare il miglior rapporto costo-efficacia nelle
prescrizioni per ciascuna categoria ATC l’uso dei farmaci a
brevetto scaduto può essere incentivato esentando tali
medicinali da qualsiasi compartecipazione da parte del cittadino;
CONSIDERATO che, anche a fronte del tendenziale sfondamento per il
2008, nella Regione Lazio, del tetto di spesa previsto dalla normativa
vigente, una politica sanitaria regionale che, ove appropriato,
indirizzi la prescrizione medica verso i farmaci a brevetto scaduto,
può essere rafforzata da misure di compartecipazione che
incentivino i cittadini a richiedere ai propri medici curanti di
orientare la prescrizione verso tali farmaci, pur nella consapevolezza
che il farmaco innovativo riveste comunque un molo fondamentale ed
insostituibile per la cura del paziente, la sostenibilità e
l’efficienza dell’intero sistema salute;
RITENUTO opportuno che, al fine di orientare la diffusione verso i
farmaci a brevetto scaduto e laddove appropriato, sia utile individuare
degli obiettivi di prescrizione da conseguire per le categorie ATC di
cui alla tabella I, che saranno individuati con successivo Atto, alla
conclusione del confronto già avviato con l’Aifa;
Tabella I [non presente nel DC 45 del 17-11-08]
ATC Descrizione
CO9AA/CO9BA ACE/ACE + diuretici
CO9CA/CO9DA SARTANI/Sartani + diuretici
CO1OAA/BAO2 STATINE
CO8CA Derivati didropiridinici
JO1FA Macrolidi
MOlAB Derivati Ac.Acetico
MO5BA Difosfonati
NO6AB Inib. Selettivi reuptake serotonina
ROSAE Derivati piperazinici
RQ6AX Altri antistaminici uso sistemico
ROSAC Beta 2 agonisti selettivi
RICONOSCIUTO che lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione
farmaceutica è comunque un valore imprescindibile per il
paziente stesso;
DECRETA
[disposizioni dal DC 45 del 17-11-08]
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
1) Per le ricette spedite nelle farmacie a decorrere dal 17/9/2008
è introdotta una partecipazione alla spesa su tutte le
confezioni di farmaci con brevetto ancora in corso di validità,
inclusi nella fascia A del Prontuario Terapeutico Nazionale;
2)
La misura si applica a tutte le confezioni non incluse nelle lista di
trasparenza AlFA, in attesa di poter disporre di un elenco esaustivo e
ufficialmente riconosciuto dei farmaci che pur non essendo coperti da
brevetto, non sono inclusi nelle citate liste di trasparenza AlFA.
3) I cittadini esenti “totali”
[esenzioni codice “G” e “V”], ‘per reddito”
[esenzioni codice “E” tutti i sottogruppi] e per “categoria”
[esenzioni codici SLC, tutti i sottogruppi, inoltre T01 e F01], restano esclusi da qualsiasi forma di compartecipazione;
4) L’entità della compartecipazione, a partire dal 1° dicembre 2008, è così determinata:
•
€ 4,00 (quattro/00) per ogni confezione avente prezzo di vendita
superiore a € 5,00 (cinque) dispensata agli assistiti che non
abbiano diritto ad alcuna delle esenzioni previste dalla normativa
vigente;
• € 2,50 (due/50) per ogni confèzione
avente prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00 (cinque)
dispensata agli assistiti che non abbiano diritto ad alcuna delle
esenzioni previste dalla normativa vigente;
• (€ 2,00
(due/00) per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5
(cinque/00) dispensata a carico degli assistiti esenti per patologia e
invalidità
[esenzioni per patologia e analoghe, codici “0”, “R” e “N”], non inclusi nelle “categorie’ di cui al punto 3.
•
€ 1,00 (uno/00) per ogni confezione con prezzo di vendita
inferiore o uguale a € 5.00 (cinque/00) dispensata a carico degli
assistiti esenti per patologia e invalidità
[esenzioni per patologia e analoghe, codici “0”, “R” e “N”], non inclusi nelle “categorie” di cui al punto 3.
[- Per gli
antibiotici iniettabili, farmaci ad esclusivo uso fleboclisi, per i
quali è possibile da parte del medico proscrittore una
prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, la compartecipazione è
dovuta nella misura di € 1,00 a confezione;
- I
medicinali non soggetti alla compartecipazione della spesa sono quelli
indicati nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di
riferimento, e i medicinali inibitori di pompa protonica. Per tali medicinali resta in vigore il pagamento del
prezzo di riferimento o la differenza col prezzo di rimborso per la categoria PPI.
- La
biffatura della lettera N “Non esente” sulla ricetta,
è prevalente su tutti gli eventuali codici di esenzione
riportati nell’apposito spazio presente sulla ricetta, ad
eccezione dell’esenzioni per reddito “E”. Questa
esenzione può essere apposta anche successivamente mediante
biffatura della R (reddito) e richiede la firma autocertificante
(dell’intestatario o di un suo delegato) con l’indicazione
del codice “E” seguito dall’opportuno subcodice
annotato o dichiarato dall’assistito e trascritto dal farmacista.
- La compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
* prescrizioni di medicinali stupefacenti di cui alla L. 309/90, appartenenti a qualsiasi tabella;
* l’ossigeno terapeutico liquido e gassoso;
* medicinali che sono anche distribuiti in DPC (Distribuzione per conto
della Regione) e DD (Distribuzione Diretta da parte delle strutture
pubbliche)
- Per le
prescrizioni degli inibitori della pompa acida atc A02B (PPI) non
è
dovuta la quota fissa di compartecipazione, ma solo la eventuale
differenza col prezzo di rimborso della categoria nel caso in cui
il medico
non indichi la lettera di esenzione dalla B alla F.]
5)
A partire dal
[1° gennaio 2009] 30 aprile 2009 [termine posticipato, vedi nota Regionale prot 152282 del 30-12-2008] il diritto degli assistiti
all’esenzione “totale”, per reddito” e per
“categoria” sarà riconosciuto in base
all’applicazione regionale dell’ISEE e in coerenza con il
nuovo flusso informativo che sarà messo a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 settembre 2008,
secondo il disposto del art. 79, comma l-sexies della L .l33/2008:
L’incremento
del gettito atteso dalle misure di compartecipaizione, così come
aggiornate dal presente decreto rispetto a quanto fissato dal decreto
24 del 10 settembre 2008 e tenuto conto del recepimento delle
osservazioni formulate dall’Alfa, è quantificabile in
€ 19. 847 milioni di euro su base annua.
[
punto 4) del precedente DC n. 24] Con successivo Atto da predispone a conclusione del confronto
avviato con l’Aifa e al fine di conseguire una riduzione della
spesa farmaceutica convenzionata, sono individuati per le categorie ATC
di cui alla tabella i gli obiettivi di diffusione dei farmaci a
brevetto scaduto e le relative modalità di esenzioni dalla
partecipazione a carico degli assistiti.]
Il presente decreto ha validità dalla data della sua adozione e
verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
nonché resa disponibile anche sul sito web della Regione Lazio
all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla
sanità tra le “Ultime notizie”.
Il Presidente Marrazzo
[Allegati omessi]
[farfog]
Le indicazioni in verde corsivo sono tratte dalla nota regionale che illustra le procedure applicative.
Cosa ne pensano i medici della FIMMG
Ticket: esenzioni per reddito in farmacia
CIRCOLARE del 17/9/08
In merito alle numerose segnalazioni pervenute
riguardo alla corretta compilazione della ricetta, relativa alle prescrizioni
farmaceutiche per i pazienti esenti per reddito, si precisa, che, così come
ribadito nella nota della Regione Lazio N Prot. 195763/J06 del 09/11/2007. Il
medico dovrà barrare sempre la lettera N, sarà cura dell’assistito barrare la
lettera R ed apporre la firma nello spazio contiguo. Che avrà valore di
autocertificazione.
Tale interpretazione è stata recepita, successivamente alla stesura della prima nota regionale che illustra le procedure applicative, nella integrazione alla nota stessa (nota prot 108107 del 18-9-08).
Alla faccia della privacy!!
Dobbiamo interrogare noi i nostri utenti, per conoscere la loro situazione reddituale?
Propongo un manifesto da sottoporre all'attenzione degli assistiti,
se hanno diritto all'esenzione ce lo diranno loro.
Giancarlo Fogliani