la
prescrizione di questi medicinali deve essere effettuata su diagnosi e
piano terapeutico dello specialista in neurologia o neuropsichiatria o
geriatria o psichiatria; sulla
base dello stesso piano terapeutico, che
ha validità massima
di sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni (non ripetibili)
anche dal medico
curante (al momento della dispensazione il farmacista non è
tenuto nè ad allegare copia del piano terapeutico
nè ad effettuare alcuna verifica relativa allo stesso).
rimane
assoggettato alla ricetta non ripetibile senza nessun'altra
limitazione, ma per tenerne sotto controllo i possibili gravi effetti
collaterali gastrointestinali viene inserito nell'elenco dei medicinali
sottoposti a monitoraggio intensivo (nonostante che siano
già
trascorsi più di cinque anni dalla commercializzazione).
vengono modificati gli stampati in relazione a
possibili reazioni avverse gravi di tipo allergico
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 12 aprile 2007 (GU 21-4-07)
Modifica della modalita' di prescrizione e dispensazione di specialita' medicinali contenenti pergolide.
IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nelle sedute del 12 febbraio 2007 e del 2 aprile; Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nelle sedute del 13/14 febbraio 2007 e del 3/4 aprile; Determina: Art. 1. 1. La prescrizione delle specialita' medicinali a base di pergolide, anche autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia o neuropsichiatria o geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico con validita' massima di sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante. 2. L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialita' dovra' recare la dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. La prescrizione e' riservata esclusivamente su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia o neuropsichiatria o geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico, della durata di validita' massima di mesi 6, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante.
Art. 2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialita' medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per l'etichetta esterna a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla entrata in vigore della presente determinazione. Roma, 12 aprile 2007 Il dirigente: Venegoni
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 12 aprile 2007 (GU 19-4-07)
Modifica degli stampati e della modalita' di prescrizione e dispensazione di specialita' medicinali contenenti cabergolina.
IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il parere del Pharmacovigilance Working Party del luglio 2006 e del gennaio 2007 riguardante la sicurezza cardiaca dei medicinali per uso umano contenenti il principio attivo cabergolina; Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nelle sedute del 12 febbraio e del 2 aprile 2007; Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nelle sedute del 13/14 febbraio e del 3/4 aprile 2007; Determina: Art. 1. 1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali, autorizzate con procedura nazionale, e contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di Parkinson, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina. 2. Le modifiche di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante di ciascun decreto di autorizzazione per le specialita' medicinali di cui al comma 1, dovranno essere apportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per le specialita' medicinali contenenti cabergolina. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, non potranno piu' essere dispensate al pubblico confezioni di specialita' medicinali contenenti il principio attivo cabergolina indicate nella malattia di Parkinson, che non rechino le modifiche di cui alla presente determina. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. 4. Gli stampati delle specialita' medicinali contenenti il principio attivo cabergolina con indicazione nella malattia di Parkinson, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare quanto indicato nell'allegato I della presente determina. 5. La prescrizione delle specialita' medicinali a base di cabergolina, indicate nella malattia di Parkinson e autorizzate anche con procedura di mutuo riconoscimento, deve essere effettuata su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia, neuropsichiatria, geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico, della durata massima di sei mesi, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante. 6. L'etichetta esterna delle confezioni delle suddette specialita' dovra' recare la dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. La prescrizione e' riservata esclusivamente su diagnosi e piano terapeutico dello specialista in neurologia, neuropsichiatria, geriatria o psichiatria. Sulla base del predetto piano terapeutico, della durata di validita' massima di mesi sei, possono essere effettuate prescrizioni anche dal medico curante».
Art. 2. La presente determina sostituisce la determinazione relativa alla modifica degli stampati di specialita' medicinali contenenti cabergolina del 28 febbraio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007. La presente determina entra in vigore il 16 aprile 2007. Roma, 12 aprile 2007 Il dirigente: Venegoni
Allegato I
4.1 Indicazioni terapeutiche. Quando si ritiene opportuno il trattamento dei segni e sintomi della malattia di Parkinson con un farmaco agonista dopaminergico, la cabergolina e' indicata come terapia di seconda linea in pazienti intolleranti ai farmaci non derivati dall'ergotamina o che non abbiano risposto a tale terapia, sia in monoterapia che in associazione alla levodopa in combinazione con un inibitore periferico della decarbossilasi. Il trattamento deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico specialista in neurologia o neuropsichiatria o geriatria o psichiatria. Il beneficio derivante da un trattamento continuato deve essere controllato periodicamente tenendo conto del rischio di reazioni fibrotiche e di valvulopatia (vedere sezioni 4.3, 4.4 e 4.8). 4.3 Controindicazioni. Ipersensibilita' alla cabergolina, agli alcaloidi dell'ergot o a uno qualsiasi degli eccipienti. Storia di fibrosi polmonare, pericardica o retroperitoneale. Evidenza anatomica di valvulopatia cardiaca a qualunque livello valvolare (per esempio un ecocardiogramma che mostri ispessimento dei lembi valvolari, restringimento della valvola, restringimento/stenosi valvolare combinati). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Fibrosi e valvulopatia cardiaca. Dopo uso prolungato di derivati ergotaminici, inclusa la cabergolina, si sono verificati disturbi fibrotici e infiammatori a carico delle sierose, quali pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca con interessamento di una o piu' valvole (aortica, mitrale e tricuspide) o fibrosi retroperitoneale. In alcuni casi, i sintomi o le manifestazioni della valvulopatia cardiaca sono migliorati dopo interruzione del trattamento con cabergolina. La velocita' di eritrosedimentazione (VES) e' aumentata in modo anomalo in associazione a versamento pleurico/fibrosi. Si raccomanda di effettuare un esame radiografico del torace in caso di un aumento anomalo e inspiegato della VES. Un'analisi dei livelli sierici di creatina puo' rivelarsi utile nella diagnosi di fibrosi. La patologia valvolare e' stata associata ad un dosaggio eccessivo. Prima di iniziare il trattamento: Prima di iniziare il trattamento si raccomanda che tutti i pazienti effettuino una valutazione cardiovascolare, comprendente un ecocardiogramma, per stabilire la potenziale presenza di una patologia valvolare silente. Prima di iniziare la terapia puo' rivelarsi utile effettuare un'analisi della velocita' di eritrosedimentazione (VES) o altri marker infiammatori, un test della funzionalita' polmonare/esame radiografico del torace e test della funzionalita' renale. Se viene diagnosticata una fibrosi valvolare, il paziente non deve essere trattato con cabergolina (vedere sezione 4.3). Durante il trattamento: Le patologie fibrotiche possono avere un esordio insidioso e i pazienti devono essere costantemente monitorati per evitare il rischio di possibili manifestazioni di fibrosi progressive. Durante il trattamento si raccomanda pertanto di prestare attenzione a segni e sintomi di: disturbi pleuropolmonari, quali dispnea, respiro corto, tosse persistente o dolore al petto. insufficienza renale o ostruzione vascolare dell'uretere o dell'addome che comporti dolore ai fianchi/lombalgia e edema agli arti inferiori, cosi' come l'eventuale presenza di massa o dolorabilita' addominale che possa indicare fibrosi retroperitoneale. insufficienza cardiaca, perche' casi di fibrosi pericardica si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; le pericarditi da costrizione dovrebbero essere escluse se compaiono tali sintomi; insufficienza cardiaca, perche' casi di fibrosi valvolare si sono spesso manifestati con insufficienza cardiaca; la fibrosi valvolare dovrebbe essere esclusa se compaiono tali sintomi. Si raccomanda di effettuare un appropriato monitoraggio clinico e diagnostico per lo sviluppo della malattia valvolare o di fibrosi. Un primo ecocardiogramma deve essere effettuato entro 3-6 mesi dall'inizio della terapia, dopodiche' la frequenza del monitoraggio ecocardiografico deve essere determinata da una appropriata valutazione clinica individuale, ponendo particolare attenzione ai segni e sintomi sopramenzionati, ma sempre con una frequenza minima di 6-12 mesi. Il trattamento con cabergolina deve essere interrotto nel caso un ecocardiogramma riveli un nuovo riflusso valvolare o un aggravamento di un riflusso gia' esistente, un restringimento valvolare o un ispessimento dei lembi valvolari (vedere sezione 4.3). La necessita' di ulteriori controlli clinici (ad es. esame obiettivo, attenta auscultazione cardiaca, radiografia, ecocardiogramma, TAC) deve essere determinata su base individuale. 4.8 Effetti indesiderati. Sono stati segnalati casi di fibrosi e di patologie infiammatorie a carico delle sierose come pleurite, versamento pleurico, fibrosi pleurica, fibrosi polmonare, pericardite, versamento pericardico, valvulopatia cardiaca e fibrosi retroperitoneale nei pazienti in trattamento con cabergolina (vedere sezione avvertenze speciali e precauzioni di impiego). L'incidenza della valvulopatia nei pazienti in trattamento con cabergolina non e' nota; comunque, sulla base di studi recenti sulla prevalenza del riflusso valvolare (l'indice ecocardiografico piu' sensibile per la valvulopatia restrittiva), la prevalenza del riflusso (virtualmente tutti casi asintomatici) potenzialmente attribuibile alla cabergolina puo' essere dell'ordine del 20% o anche maggiore. Sono disponibili informazioni limitate riguardo alla reversibilita' di queste reazioni.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 13 aprile 2007 (GU 19-4-07)
Modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti il principio attivo ketorolac.
IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute; Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che e' assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2005; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei Medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati delle specialita' medicinali contenenti ketoprofene, ketorolac e piroxicam, in formulazione sistemica; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 dicembre 2006; Vista la determinazione del 23 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007; Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza nella seduta del 2 aprile 2007; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2007; Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare il regime di fornitura dei medicinali contenenti ketorolac; Determina: Art. 1. 1) I medicinali contenenti il principio attivo ketorolac ai fini della classificazione del regime di fornitura sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta nel rispetto dell'art. 89 decreto legislativo n. 219/2006. 2) I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
Art. 2. I medicinali contenenti il principio attivo ketorolac sono inseriti nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2003 e successivi aggiornamenti.
Art. 3. La determina del 23 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007 e concernente la modifica del regime di fornitura dei medicinali contenenti ketorolac e' annullata e sostituita dalla presente. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2007 Il dirigente: Venegoni
IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto il parere formulato dal Pharmacovigilance Working Party dell'EMEA (Agenzia europea dei medicinali) a maggio 2006 relativo alla modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico; Visto i pareri della Sottocommissione di farmacovigilanza resi rispettivamente in data 6 novembre 2006 e 2 aprile 2007; Visti i pareri della Commissione tecnico--scientifica dell'AIFA del 13 dicembre 2006 e del 4 aprile 2007; Vista la propria determinazione 23 febbraio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007, concernente la modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni a uso sistemico; Ritenuto ai fini di tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico; Determina: Art. 1. 1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, autorizzati con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti ketorolac, nelle formulazioni ad uso sistemico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina. 2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo. Entro il suddetto termine le confezioni non modificate dovranno essere ritirate dal commercio. 3. Gli stampati dei medicinali contenenti ketorolac, nelle formulazioni ad uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale, successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato I della presente determina. La presente determina, che sostituisce la precedente del 23 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2007, concernente la modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni a uso sistemico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2007 Il dirigente: Venegoni
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 13 aprile 2007 Modifica degli stampati dei medicinali contenenti ketorolac nelle formulazioni ad uso sistemico.
Allegato 1 Elementi chiave da implementare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per la prescrizione dei FANS: sicurezza cardiovascolare e gastrointestinale con avvertenze rinforzate per Ketorolac. Sicurezza gastrointestinale dei FANS Sezione 4.3 Controindicazioni. Ketorolac: ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o piu' episodi distinti di dimostrata ulcerazione o emorragia). Sezione 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. L'uso concomitante di «nome di fantasia» con altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2, deve essere evitato. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento piu' breve possibile che occorre per controllare i sintomi. Anziani: i pazienti anziani hanno una frequenza aumentata di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali. Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione, che possono essere fatali. Ketorolac: evidenze epidemiologiche suggeriscono che ketorolac puo' essere associato a un elevato rischio di tossicita' gastrointestinale, rispetto ad altri FANS, soprattutto quando usato al di fuori delle indicazioni autorizzate e/o per prolungati periodi (vedi anche sezione 4.1, 4.2 e 4.3). Sicurezza cardiovascolare dei FANS Sezione 4.3 Controindicazioni. Ketorolac: Severa insufficienza cardiaca.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 13 aprile 2007 (GU 21-4-07)
Modifica degli stampati delle specialita' medicinali contenenti il principio attivo cefaclor/cefaclor monoidrato.
IL DIRIGENTE dell'Ufficio di farmacovigilanza Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145; Visto il parere della Sottocommissione di Farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 12 marzo 2007; Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 13-14 marzo 2007; Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialita' medicinali contenenti il principio attivo cefaclor/cefaclor monoidrato; Determina: Art. 1. 1. E' fatto obbligo alle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali contenenti il principio attivo cefaclor/cefaclor monoidrato autorizzate con procedura nazionale, di integrare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato I e II che costituiscono parte integrante della presente determinazione. 2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per le specialita' medicinali contenenti cefaclor/cefaclor monoidrato - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione. 3. Trascorso il termine di cui al comma 2 non potranno piu' essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine indicato dal comma 2, tali confezioni andranno ritirate dal commercio. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 aprile 2007 Il dirigente: Venegoni
Allegato 1 MODIFICHE DA APPORTARE AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 4.4. Speciali avvertenze e precauzioni d'uso. Prima di istituire la terapia con il Cefaclor, deve essere attentamente valutato il rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente, in particolare si raccomanda di effettuare una attenta anamnesi familiare ed individuale relativamente alla comparsa di reazioni da ipersensibilita' a questo o ad altri medicinali. Si deve attentamente valutare se il paziente e' risultato precedentemente ipersensibile alle cefalosporine ed alle penicilline. I derivati della cefalosporina C dovrebbero essere somministrati con prudenza ai pazienti penicillino-sensibili. Vi sono prove di una parziale allergenicita' crociata tra le penicilline e le cefalosporine. Pertanto devono essere adottate precauzioni utili a prevenire reazioni indesiderate. Vi sono stati pazienti che hanno avuto gravi reazioni (compresa l'anafilassi) in seguito alla somministrazione di penicilline o cefalosporine, reazioni IgE mediate che si manifestano solitamente a livello cutaneo, gastroenterico, respiratorio e cardiocircolatorio. I sintomi possono essere: ipotensione grave ed improvvisa, accelerazione e rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione, vertigine, perdita di coscienza, difficolta' della respirazione o della deglutizione, prurito generalizzato specialmente alle piante dei piedi e alle palme delle mani, orticaria con o senza angioedema (aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate piu' frequentemente alle estremita', ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra), arrossamento della cute specialmente intorno alle orecchie, cianosi, sudorazione abbondante, nausea, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea. 4.8. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse considerate correlabili al trattamento con cefaclor vengono qui riportate. Ipersensibilita': Si sono osservate reazioni di ipersensibilita' nell'1,5% dei pazienti, comprese le eruzioni morbilliformi (1 su 100). Prurito, orticaria e test di Coombs positivo si osservano in meno di 1 paziente su 200 trattati. Sono state riportate reazioni generalizzate tipo «malattie da siero-simili» con l'uso del cefaclor. Queste sono caratterizzate dalla presenza di eritema multiforme, rash ed altre manifestazioni a carico della cute, accompagnate da artriti/artralgie, con o senza febbre, e si differenziano dalla classica malattia da siero in quanto la linfoadenopatia e la proteinuria sono raramente presenti, mancano complessi immuni circolanti e non c'e' evidenza a tutt'oggi di sequele della reazione. Tali reazioni sono state riportate con maggior frequenza nei bambini che negli adulti, con un'incidenza di 1 su 200 (0,5%) in un lavoro clinico, di 2 su 8.346 (0,024%) in altri lavori clinici (con una incidenza nei bambini pari allo 0,055%) ed infine di 1 su 38.000 (0,003%) nell'ambito di eventi spontanei. I segni ed i sintomi si manifestano pochi giorni dopo l'inizio della terapia e cessano pochi giorni dopo la sua conclusione. Solo occasionalmente queste reazioni hanno causato ospedalizzazione, che generalmente e' stata di breve durata (in media da 2 a 3 giorni, secondo gli studi di «Post-Marketing Surveillance»). Nei pazienti che erano stati ricoverati, la sintomatologia al momento del ricovero si era dimostrata da leggera a severa e comunque piu' grave nel bambino. Gli antistaminici ed i cortisonici favoriscono la remissione dei segni e dei sintomi. Non sono state riportate sequele gravi. Reazioni di ipersensibilita' piu' severe, comprese la sindrome di Stevens-Johnson, la necrolisi tossica epidermica e l'anafilassi sono state raramente osservate. Sono stati segnalati molto raramente casi ad esito fatale; l'insorgenza e l'evuluzione di una reazione anafilattica grave possono essere molto rapide pertanto occorre adottare tutte le precauzioni utili a prevenire tali reazioni (vedi punto 4.4). L'anafilassi puo' essere osservata piu' facilmente in pazienti allergici alle penicilline. Effetti gastroenterici: si evidenziano in circa il 2,5% dei pazienti, compresa la diarrea (1 su 70 trattati). La colite pseudomembranosa puo' essere osservata durante e dopo il trattamento antibiotico. Raramente si osservano nausea e vomito. Con alcune penicilline ed altre cefalosporine raramente si evidenziano epatite transitoria ed ittero colestatico. Altri: angioedema, eosinofilia (1 su 50 trattati), prurito ai genitali, moniliasi vaginale e vaginite (meno di 1 su 100) e, raramente, trombocitopenia e nefrite interstiziale reversibile. Sono stati segnalati casi di anemia emolitica in seguito a trattamento con cefalosporine. Eventi per i quali la correlabilita' non e' certa: Sistema nervoso centrale: raramente vengono riportate iperattivita' reversibile, irrequietezza, insonnia, confusione mentale, ipertonia, allucinazioni, senso di instabilita' e barcollamento, sonnolenza. Alterazioni transitorie dei valori ematochimici sono state riportate. Anche se di eziologia incerta, queste vengono riportate di seguito come ulteriori informazioni per il clinico. Alterazioni della funzione epatica: sono stati riferiti lievi aumenti dei valori delle SGOT e SGPT, o della fosfatasi alcalina (1 su 40). Alterazioni ematologiche: cosi' come per altri antibiotici beta-lattamici, sono stati riportati linfocitosi transitoria, leucopenia e, raramente, anemia emolitica, anemia aplastica, agranulocitosi e neutropenia reversibile di possibile significativita' clinica. Ci sono state rare segnalazioni di aumento del tempo di protrombina con o senza sanguinamento clinico in pazienti che ricevevano contemporaneamente cefaclor e Warfarin sodico. Alterazioni renali: sono stati riportati lievi aumenti dell'azotemia o della creatininemia (meno di 1 su 500) o alterazioni dell'analisi delle urine (meno di 1 su 200).
Allegato 2 MODIFICHE DA APPORTARE AL FOGLIO ILLUSTRATIVO Foglio illustrativo. Precauzioni per l'uso: vi sono stati pazienti che hanno avuto gravi reazioni (compresa l'anafilassi) in seguito alla somministrazione di penicilline o cefalosporine incluso Cefaclor, reazioni IgE mediate che si manifestano solitamente a livello cutaneo, gastroenterico, respiratorio e cardiocircolatorio. I sintomi possono essere: ipotensione grave ed improvvisa, accelerazione e rallentamento del battito cardiaco, stanchezza o debolezza insolite, ansia, agitazione, vertigine, perdita di coscienza, difficolta' della respirazione o della deglutizione, prurito generalizzato specialmente alle piante dei piedi e alle palme delle mani, orticaria con o senza angioedema (aree cutanee gonfie e pruriginose localizzate piu' frequentemente alle estremita', ai genitali esterni e al viso, soprattutto nella regione degli occhi e delle labbra), arrossamento della cute specialmente intorno alle orecchie, cianosi, sudorazione abbondante, nausea, vomito, dolori addominali crampiformi, diarrea.