DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.
(GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I
Norme generali sulle liberalizzazioni
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:
...omissis...

Capo III
Servizi professionali
                                Art. 11 

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo
comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia
superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti,
l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la
popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500
abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario
per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia
stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e
ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei
provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio
sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le
disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni
regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure
concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio
autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi
alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la
titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi
vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i
secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e
prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle
parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base
della sua specifica competenza professionale, ad informare il
paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le
seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti
apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del
farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente
generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del
cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del
personale non addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti.
Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il
versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista
collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo.
Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di
fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento
comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
...omissis...
                               Art. 98 
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino
Farfog