31
maggio 2010,
Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale (pagine da 48 a
54, per scansione)
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica.
…omissis…
CAPO III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA
Articolo 11
Controllo della spesa sanitaria
1.
Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai
piani
di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di
verifica
annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi
strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui
all’articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
avendo
garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo
state
sottoposte a commissariamento, possono
chiedere la prosecuzione
del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini
del completamento
dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto
per la salute
per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all’articolo 2, comma 88,
della
legge 23 dicembre 2009, 11. 191. La prosecuzione e il completamento del
Piano
di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle
risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a
legislazione
vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano — ancorché
anticipate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, 11. 154, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del
decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio
2009, n. 2- in mancanza delle quali vengono rideterminati
i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si
riferiscono.
2.
Per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari,
sottoscritti
ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e
successive modificazioni, e già commissariate
alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di
assicurare il
conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro
unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei
debiti
accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta
procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-
legge,
alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti,
predisponendo
un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di
agevolare
quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto
nell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3
dicembre
2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni medesime.
3.
All’art.
77-quater, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con
legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I
recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque
effettuati a
valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla
regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.”.
4.
In
conformità con quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999,
n. 488, e dall’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo
il
monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18
settembre
2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405,
gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle
aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per
importi
superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata
relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle
aziende
sanitarie ed ospedaliere.
5.
Al fine di
razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta
programmazione, si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12
dirette
ad assicurare:
a) le risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio
sanitario
nazionale, pari a 550 milioni
di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma
67,
secondo pendo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell’articolo 1, comma 4, lettera e), dell’ Intesa Stato-Regioni in
materia
sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura del predetto
importo di
550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300 milioni di euro
mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni di cui
al comma
7, lettera a. e per la restante parte, pari a
250
milioni di euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A
tale
ultimo fine il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui
concorre
ordinariamente lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge
23
dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro
per
l’anno 2010;
b) un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore
sanitario
pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
6.
A
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le
quote di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al
pubblico
delle specialità medicinali di classe a), di cui
all’articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura
rispettivamente del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40,
della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b),
del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, sono rideterminate nella misura del 3 per
cento per i grossisti e
del 30,35 per cento per i farmacisti.
Il Servizio sanitario nazionale,
nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene
ad
ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente
normativa, una quota pari al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico
al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
7.
Entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana
del
farmaco provvede:
a. all’individuazione,
fra
i medicinali attualmente a carico della spesa farmaceutica ospedaliera
di
cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge i ottobre 2007, n, 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di
quelli
che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono
essere
erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati ai sensi del presente
comma,
attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui all’articolo
5, comma
1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico della relativa spesa,
per un
importo su base annua pari a 600 milioni di curo;
b. alla
predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema
Tessera
sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di
tabelle
di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole
regioni, con
la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul
comportamento prescrittivo registrato nelle
regioni
con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a
base
di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore,
rispetto al
totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica
equivalente. Ciò al fine di mettere a disposizione delle regioni
strumenti di
programmazione e controllo idonei a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro su base annua che restano nelle
disponibilità
dei servizi sanitari regionali.
8.
Con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,
le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della
salute, sono
fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende
sanitarie nelle
attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei
medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento
dei
grossisti.
9. A
decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei
medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre
2001, n. 405, e successive
modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non
superiore a
quattro, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica,
dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a
parità
di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione.
La
limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da
brevetto o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto.
Il prezzo
rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con
prezzo più
basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre
specialità
medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come erogabili a
a carico del SSN, previa corresponsione da
parte dell’
assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel
rispetto
della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci
equivalenti. Le
economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nelle
disponibilità dei servizi sanitari regionali.
10.
Il prezzo
al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all’articolo 7, comma 1,
del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e
successive modificazioni, è ridotto dell’12,5 per cento a decorrere dal
1°
giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
La riduzione non si applica ai
medicinali
originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze
derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato
negoziato
successivamente al 30 settembre 2008, nonché a quelli per i quali il
prezzo in
vigore è pari al prezzo vigente alla data del 31 dicembre 2009.
11
.Le
direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia
italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
3003, n.
326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di
controllo
dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei
principi
attivi utilizzati.
12.
In
funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del
finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è
rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011.
13.
Il comma
2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente
all’importo
dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso
d’inflazione.
14.
Fermo
restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i
periodi
da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare
la
somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti
salvi gli
effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
15. Nelle more dell’emanazione
dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24
novembre
2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria (TS) di
cui al
comma i del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria - Carta
nazionale
dei servizi (TS-CNS), in occasione del rinnovo delle tessere in scadenza
il
Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva
consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all’Allegato B
del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con
il
Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A tal fine è
autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2011.
16.
Nelle
more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma
5-bis,
ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con
modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al
fine
di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione
delle
modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui
all’articolo 50, commi 4, 5 e 5- bis, del citato decreto-legge n. 269
del 2003,
il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della
diffusione della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le
modalità
tecniche operative di cui all’allegato i del decreto del Ministro della
salute
del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo
2010, n.
65.
…omissis…