Il nuovo intervento normativo si è reso necessario:-
per adeguare alcune disposizioni alle recenti innovazioni in
materia di vendita al pubblico di medicinali e in materia di
distribuzione all’ingrosso di medicinali, introdotte dal
cosiddetto “Decreto Bersani” del luglio scorso,- per porre fine ad alcune procedure di infrazione comunitarie nel settore dei medicinali;- per risolvere alcune problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo 219/2006.Ecco le principali novità:•
viene stabilito che il Ministro della Salute, con proprio decreto
da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, sentiti gli Ordini dei medici e
dei farmacisti, individui le condizioni per consentire al farmacista,
in caso di estrema necessità e urgenza, di fornire anche in
assenza di prescrizione medica un medicinale soggetto a prescrizione
“semplice” o da rinnovare volta per volta. Questa
disposizione non intende alterare l’attuale distinzione delle
competenze fra medici e farmacisti, ma solo venire incontro alle
necessità dei pazienti, in casi di straordinaria urgenza, quando
risulta per loro impossibile procurarsi la ricetta medica;•
sono introdotte specifiche norme per rendere più agevole
l’azione dell’AIFA. In particolare, si prevede che le
richieste di variazioni delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di rilevanza minore possano essere attuate dalla azienda
farmaceutica senza un formale provvedimento dell’AIFA e si
semplificano la disciplina dello smaltimento delle scorte dei
medicinali e le procedure di rinnovo dell’AIC dopo cinque
anni dal primo rilascio;• è
introdotta una specifica disposizione che consente al Ministro della
Salute di autorizzare sperimentazioni di nuove modalità di
fornitura di medicinali. Questa nuova norma consente di
“inquadrare” giuridicamente alcune sperimentazioni (quali
quella denominata “Pharmaclick”), avviata anche su impulso
della Commissione Europea, dirette a testare forme di rifornimento di
farmaci, mediante macchine distributrici che consentono il contatto a
distanza con un farmacista;• viene
introdotta una norma che stabilisce espressamente che i farmacisti e le
società di farmacisti titolari di farmacia e le società
che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di
distribuzione all’ingrosso di medicinali;•
vengono modificate varie disposizioni del decreto legislativo
219, che prevedono responsabilità e competenze dei farmacisti in
farmacia (ad esempio, in materia di farmacovigilanza e di informazioni
da dare all’autorità sanitaria sulla provenienza dei
farmaci venduti, di messa a disposizione di fogli illustrativi in
lingua tedesca in provincia di Bolzano, di consigli da dare ai clienti
sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica) per adeguarle
alla nuova realtà conseguente all’entrata in vigore della
liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta;•
viene ammessa la possibilità di utilizzare fotografie o
rappresentazioni grafiche delle confezioni dei medicinali sui cartelli
indicanti i prezzi di vendita al pubblico e gli eventuali sconti
praticati in farmacia e nei punti-vendita previsti dal decreto-legge
Bersani (la norma riguarda, ovviamente, soltanto i farmaci senza
obbligo di ricetta e di automedicazione);•
sempre con decreto ministeriale da emanarsi entro il 29 febbraio
2008, sarà introdotta una nuova disciplina per la cessione a
titolo gratuito ai medici, da parte dell’industria farmaceutica,
del materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro
(libri, riviste, materiale digitale, con esclusione
dell’hardware);• in analogia a
quanto già stabilito dal decreto legislativo 219 con riferimento
alle farmacie, sono previste conseguenze amministrative (chiusura
temporanea o definitiva) per i reparti dei punti vendita del
decreto-legge Bersani che commettano irregolarità nella vendita
di medicinali.DECRETO
LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n.274
pubblicato
sulla GU del 14-2-08
in vigore dal 29-2-08
Disposizioni
correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario
concernente medicinali per uso umano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano,
nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare,
l'articolo 5, comma 7;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dal 13 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, nella
seduta del 1° agosto 2007;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto del decreto legislativo
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE», sono apportate le modifiche previste
dall'articolo 2.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
1. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «prodotti
intermedi» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi formulati intermedi, sfusi di prodotti medicinali e prodotti
medicinali parzialmente confezionati,».
2. All'articolo 6, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi
entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AIFA, sono previste
particolari disposizioni per la graduale applicazione del disposto del
comma 1, con riferimento all'autorizzazione all'immissione in commercio
dei gas medicinali.».
3. All'articolo 20, comma 1, le parole: «l'autorizzazione o
la registrazione semplificata di tali prodotti e' rilasciata secondo la
disciplina del presente decreto.» sono sostituite dalle
seguenti: «tali prodotti sono soggetti alla procedura
semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17, anche
quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 16; quando ricorra quest'ultima ipotesi, il
richiedente e' tenuto comunque a provare la sicurezza del prodotto,
avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di
somministrazione.».
4. All'articolo 35, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di valutazione positiva della variazione di
tipo IA e di tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte
dell'AIFA di un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il
richiedente, scaduti i termini previsti dal regolamento (CE) n.
1084/2003, da' corso alla modifica. L'AIFA conserva documentazione
elettronica o cartacea della valutazione effettuata. Per le procedure
di mutuo riconoscimento e decentrate in cui l'Italia agisce quale Stato
membro di riferimento restano fermi gli obblighi di informazione alle
autorita' competenti interessate e al titolare previsti per le
variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5
del citato regolamento (CE) n. 1084/2003.».
5. All'art. 36, comma 1, dopo le parole: «per la salute
pubblica», sono inserite le seguenti:
«ivi comprese le modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, ed eventualmente del foglio illustrativo,
a seguito dell'acquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che
incidano negativamente sul rapporto rischio-beneficio del medicinale;
6. L'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Nei casi di variazioni minori di tipo IA e IB, definite a
norma del regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi
dell'articolo 35, e' concesso lo smaltimento delle scorte del
medicinale oggetto di modifica salvo che l'AIFA, per motivi di salute
pubblica o di trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il
ritiro dal commercio delle confezioni per le quali e' intervenuta la
modifica; nei casi di variazioni di tipo II, definite a norma del
regolamento (CE) n. 1084/2003, autorizzate ai sensi dell'articolo 35,
l'AIFA quando a cio' non ostano motivi di salute pubblica o di
trasparenza del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda
interessata, puo' concedere un termine per il ritiro dal commercio
delle confezioni per le quali e' intervenuta la modifica. L'AIFA,
sentite le associazioni dell'industria farmaceutica, adotta e rende
noti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni del
presente comma.».
7. All'articolo 38, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui non venga presentata domanda di
rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e
rende noto, con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che il medicinale non puo' essere piu'
commercializzato. Nei casi in cui, a seguito di presentazione di
domanda di rinnovo, la valutazione del rapporto rischio beneficio sia
risultata non favorevole, l'interessato puo' presentare all'AIFA, entro
trenta giorni, opposizione al provvedimento di diniego; l'AIFA decide
entro i successivi novanta giorni, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Se la decisione non e' favorevole, l'AIFA ne da' sollecita
comunicazione al titolare dell'AIC e rende noto con un comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che il medicinale non puo' essere
piu' commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del rapporto
rischio beneficio sia risultata favorevole, ma i termini
dell'autorizzazione debbano essere modificati, l'AIFA adotta uno
specifico provvedimento; negli altri casi l'autorizzazione e'
automaticamente rinnovata alla data di scadenza di validita'
dell'autorizzazione originaria.».
8. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo la parola: «condizioni» e'
inserita la seguente: «essenziali»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Con apposita determinazione, da adottarsi entro il 29
febbraio 2008, l'AIFA individua le modifiche, diverse da quelle
previste al comma 5, che l'interessato e' tenuto a comunicare alla
stessa Agenzia.».
9. All'articolo 54, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica
dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono
essere corredate di una certificazione di qualita' che attesti la
conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona
qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di
effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita' delle materie
prime alla certificazione resa.».
10. All'articolo 73, comma 2, le parole: «previa
autorizzazione dell'AIFA» sono sostituite dalle seguenti:
«previa notifica all'AIFA».
11. All'articolo 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), n. 7), dopo la parola:
«produttore», sono aggiunte le seguenti:
«responsabile del rilascio dei lotti»;
b) al comma 2, le parole: «previa autorizzazione
dell'AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «previa
notifica all'AIFA»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: «, secondo i
criteri stabiliti con apposita determinazione dell'AIFA».
12. All'articolo 80, comma 1, dopo la parola:
«farmacia», sono inserite le parole: «e
nei punti vendita previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248,».
13. All'articolo 88, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministro della salute, con proprio decreto da
adottarsi entro il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Federazioni degli ordini
professionali dei farmacisti e dei medici, nonche' le organizzazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private, individua le condizioni
che consentono al farmacista, in caso di estrema necessita' e urgenza,
di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di
prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2 o
dall'articolo 89.».
14. All'articolo 96 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono soppresse le parole: «, in
farmacia,»;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
medicinali di automedicazione di cui al primo periodo possono essere
oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti
vendita previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.».
15. Dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis
Sperimentazioni sulle modalita' di fornitura dei medicinali
1. Il Ministero della salute puo' autorizzare, previo parere favorevole
della regione interessata, sperimentazioni sulle modalita' di fornitura
di medicinali in deroga alle disposizioni del presente titolo,
stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della
tutela della salute pubblica. Il parere favorevole delle regioni si
intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla richiesta del
Ministero della salute.».
16. All'articolo 100, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I farmacisti e le societa' di farmacisti, titolari di
farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
nonche' le societa' che gestiscono farmacie comunali possono svolgere
attivita' di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto
delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le societa' che
svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono
svolgere attivita' di vendita al pubblico di medicinali attraverso la
gestione di farmacie comunali.
1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di
praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti
condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni
generali di contratto.».
17. All'articolo 101, comma 2, in fine, e' aggiunto, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro della salute, sentita
l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto della lettera b) del
comma 1 e al disposto di cui al precedente periodo.».
18. All'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 92 e
94», sono inserite le seguenti: «ovvero
dall'articolo 96»;
b) al comma 3, dopo la parola: «pubblico» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi i punti vendita di
medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,»;
c) al comma 4, dopo la parola: «ospedaliere,» sono
inserite le seguenti: «o dei punti vendita di medicinali
previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,»;
d) al comma 5, dopo le parole: «oltre al proprio nome e
indirizzo» sono inserite le seguenti: «e al codice
identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della salute in data
15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 2 del 4 gennaio 2005,»;
e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«b) la denominazione, la forma farmaceutica e il numero
dell'AIC del medicinale;».
19. All'articolo 107, comma 1, dopo le parole: «Le farmacie
aperte al pubblico,» sono inserite le seguenti: «i
punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248,».
20. All'articolo 108 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Il farmacista che esplica l'attivita' professionale
prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
responsabile, oltre che della gestione del reparto e dell'attivita' di
vendita al pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei
medicinali nel magazzino annesso, funzionale all'esercizio commerciale.
1-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al reparto per la
vendita di medicinali sono assegnati piu' farmacisti, il titolare
dell'esercizio commerciale individua il farmacista responsabile, il
quale deve risultare identificabile dall'utente.».
21. All'articolo 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo'
essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad
eccezione:
a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica
che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 116, comma 1, si
limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni,
le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le
interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti
nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o
di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del
confezionamento primario del medicinale;
b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio
esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui
cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti
praticati esposti da coloro che svolgono attivita' di fornitura al
pubblico, limitatamente ai farmaci di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal
comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente che la
domanda non puo' essere accolta, la domanda stessa e' da intendersi
definitivamente respinta qualora l'interessato non presenti
osservazioni entro il termine di dieci giorni; se l'interessato
presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio,
diverse da quelle previste nella comunicazione ministeriale, il
relativo atto e' considerato, a tutti gli effetti, come nuova domanda
di autorizzazione se le osservazioni dell'interessato si limitano a
ribadire, con l'eventuale supporto di documentazione, il contenuto
della domanda iniziale, su di essa si pronuncia, in, via definitiva, il
competente ufficio del Ministero della salute, senza necessita' di una
nuova consultazione della commissione di cui al comma 2.».
22. All'articolo 120, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i medicinali omeopatici o antroposofici senza
indicazioni terapeutiche, al medico puo' essere consegnata la
documentazione utile a ricordare posologia e campi di applicazione
mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee europee o dalla
letteratura omeopatica o antroposofica. In quest'ultimo caso, deve
essere stampigliato in modo visibile che trattasi di indicazioni per
cui non vi e', allo stato, evidenza scientificamente provata della
efficacia del medicinale omeopatico o antroposofico.».
23. Il comma 2 dell'articolo 123 e' sostituito dal seguente:
«2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o
di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere
ceduto a titolo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con
decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio
2008 su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino all'adozione
del predetto decreto, il materiale informativo di consultazione
scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale,
puo' essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie
pubbliche.».
24. All'articolo 125, comma 10, terzo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, comunque non superiore al
mese».
25. All'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «definite dall'EMEA»
sono inserite le seguenti: «, nonche' alle linee direttrici
elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 106,
paragrafo 1, della direttiva n. 2001/83/CE»;
b) al comma 5, dopo la parola: «AIFA», sono
aggiunte le seguenti parole: «previa consultazione delle
Associazioni dell'industria farmaceutica,».
26. All'articolo 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «secondo le modalita', previste
dalle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 129», sono
sostituite dalle seguenti: «secondo le modalita', previste
dalle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 106, paragrafo 1, della direttiva n.
2001/83/CE»;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, della
direttiva n. 2001/83/CE, i titolari dell'AIC utilizzano la terminologia
medica concordata a livello internazionale per le segnalazioni di
reazioni avverse.».
27. All'articolo 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «medici» sono
inserite le seguenti: «, i farmacisti anche operanti nei
punti vendita previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,»;
b) al comma 7 e' aggiunta, in fine, la seguente parola:
«129».
28. All'articolo 133, comma 1, le parole: «linee guida di cui
all'», sono sostituite dalle seguenti: «linee
direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi
dell'».
29. All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «della farmacia»
sono inserite le seguenti: «o dell'apposito reparto del punto
vendita previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i fatti
previsti dal comma 1 presso la stessa farmacia o lo stesso punto
vendita, l'autorita' amministrativa competente dispone la decadenza
della farmacia o, nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, la chiusura del reparto.».
30. All'articolo 147, comma 3, dopo le parole: «o
confermata» sono aggiunte le seguenti: «ovvero e'
stata sospesa o revocata,».
31. All'articolo 148, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Il distributore all'ingrosso che non osserva il
divieto previsto dall'articolo 100, comma 1-ter, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila
euro.».
32. All'articolo 158 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono abrogati l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, l'articolo 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
e l'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute in data
27 gennaio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «farmacologicamente
attive» sono inserite le seguenti: «ovvero di
divisione, riconfezionamento e rietichettatura delle stesse»;
c) al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita
dalla seguente: «ventiquattro»;
d) al comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, identifica
le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica la tariffa
in quanto non comportano una prestazione aggiuntiva da parte
dell'AIFA.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino,
Ministro per le politiche europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema,
Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Lanzillotta, Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli
(ad interim): Prodi
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e nelle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142, supplemento ordinario.
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre
2001, n. L311.
- La direttiva 2003/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 ottobre 2003,
n. L 262.
- L'art. 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 1 53, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 supplemento ordinario n.
183, cosi' recita:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel campo della distribuzione di
farmaci). -
1. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e
alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita' previste
dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto
costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore
e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale
contraria e' nulla. Sono abrogati l'art. 1, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa
in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per
le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e
dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 15 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 2 1 9, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai
medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1, dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono
soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le
seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la
societa»; al comma 1, lettera a), dell'art. 8 della medesima
legge e' soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno
i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede
la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto
medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della
farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo
comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'art. 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
21 9, e' abrogato.». Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, vedi note alle
premesse.
- Per le direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, vedi note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 2. Campo di applicazione; prevalenza della disciplina
dei medicinali su altre discipline.
1. Il presente decreto si applica ai medicinali per uso umano,
preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo
industriale, destinati ad essere immessi in commercio sul territorio
nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle
sue caratteristiche, puo' rientrare contemporaneamente nella
definizione di «medicinale» e nella definizione di
un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si
applicano le disposizioni del presente decreto.
3 . I medicina1i destinati esclusivamente al esportazione e i prodotti
intermedi, ivi compresi formulati intermedi, sfusi di prodotti
medicinali e prodotti medicinali parzialmente confezionati, sono
soggetti soltanto alle disposizioni del titolo IV del presente decreto.
4. Le disposizioni sulla produzione dei medicinali contenute nel titolo
IV, quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono, per
quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente
attive.».
Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6. Estensione ed effetti dell'autorizzazione.
1. Nessun medicinale puo' essere immesso in commercio sul territorio
nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AlFA o
un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una AIC ai sensi del
comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di
somministrazione e presentazione, nonche' le variazioni ed estensioni
sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma
1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale,
come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in
particolare ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 1.
3 . Il titolare dell'AIC e' responsabile della commercializzazione del
medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il
titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta anche per i
generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di
radionuclidi, nonche' per i radiofarmaci preparati industrialmente.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 29
febbraio 2008, su proposta dell'AlFA, sono previste particolari
disposizioni per la graduale applicazione del, disposto del comma 1,
con riferimento all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas
medicinali.»
- Il testo dell'art. 20, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20. Disposizione transitoria sui medicinali omeopatici;
estensione della disciplina ai medicinali antroposofici.
1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data
del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono
soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista articoli
16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle
lettere a) e c) del comma 1, dell'art. 16; quando ricorra quest'ultima
ipotesi, il richiedente e' tenuto comunque a provare la sicurezza del
prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e
via di somministrazione.
2. Ai prodotti di cui al comma i si applicano, in ogni caso, le
disposizioni previste dal titolo IX.
3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e
preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti
del presente decreto, ai medicinali omeopatici.».
- Il testo dell'art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 35. Modifiche delle autorizzazioni.
1. Alle modifiche delle AIC si applicano le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003,
relativo all'esame delle modifiche dei termini di un'AIC di medicinali
per uso umano o per uso veterinario rilasciata da un'autorita'
competente di uno Stato membro, e successive modificazioni, di seguito
regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel caso in cui le autorizzazioni
non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art. 1 del
predetto regolamento.
1-bis. In caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA e di
tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell'AlFA di un
provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente, scaduti i
termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003, da' corso alla
modifica. L'AlFA conserva documentazione elettronica o cartacea della
valutazione effettuata. Per le procedure di mutuo riconoscimento e
decentrate in cui l'Italia agisce quale Stato membro di riferimento
restano fermi gli obblighi di informazione alle Autorita' competenti
interessate e al titolare previsti per le variazioni di tipo IA e IB
nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n.
1084/2003.»
- Il testo dell'art. 36, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36. Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di
sicurezza.
1. Se il titolare di una AIC, rilasciata dall'AlFA ai sensi del
presente decreto prende misure restrittive urgenti in caso di rischio
per la salute pubblica, ivi comprese le modifiche del riassunto delle
caratteristiche del prodotto, ed eventualmente del foglio illustrativo,
a seguito dell'acquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che
incidano negativamente sul rapporto rischio-beneficio del medicinale,
deve informare immediatamente l'AIFA. Se l'AIFA non solleva obiezioni
entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'informazione, le misure
restrittive urgenti si considerano approvate.
2. La misura restrittiva urgente deve essere applicata entro un periodo
di tempo concordato con l'AlFA.
3. La domanda di variazione riguardante la misura restrittiva urgente
deve essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della misura restrittiva,
all'AlFA, per le conseguenti determinazioni.
4. Se l'AlFA impone per motivi di sicurezza provvedimenti restrittivi
urgenti al titolare, il titolare e' obbligato a presentare una domanda
di variazione che tiene conto dei provvedimenti restrittivi imposti da
parte dell'AlFA.
5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un
periodo di tempo concordato con l'AlFA.
6. La domanda di variazione riguardante il provvedimento restrittivo
urgente, inclusa la documentazione a sostegno della modifica, deve
essere presentata immediatamente e, in ogni caso, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della imposizione del provvedimento
restrittivo urgente, all'AlFA per le conseguenti determinazioni.
7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 lasciano impregiudicato quanto
previsto dall'art. 47, commi 2 e 3.».
- Il testo dell'art. 38, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38. Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia
dell'autorizzazione.
1. Salvo il disposto dei commi 4 e 5, l'AIC ha una validita' di cinque
anni.
2. L'AIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, puo' essere rinnovata dopo cinque anni
sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio
effettuata dall'AlFA. A tal fine, il titolare dell'AIC fornisce
all'AlFA, almeno sei mesi prima della data di scadenza della validita'
dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, una versione aggiornata del
dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti
attinenti alla qualita', alla sicurezza e all'efficacia, comprensiva di
tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell'AIC. Eventuali
variazioni del dossier che si rendono necessarie per l'aggiornamento
dello stesso ai fini del rinnovo, sono presentate separatamente
all'ufficio competente dell'AlFA; esse sono elencate nella domanda di
rinnovo.
2-bis. Nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AlFA
ne da' sollecita comunicazione al titolare dell'AIC e rende noto, con
un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, che il medicinale non puo' essere piu' commercializzato. Nei
casi in cui, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo, la
valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata non
favorevole, l'interessato puo' presentare all'AlFA, entro trenta
giorni, opposizione al provvedimento di diniego; l'AlFA decide entro i
successivi novanta giorni, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Se la decisione non e' favorevole, l'AlFA ne da' sollecita
comunicazione al titolare dell'AIC e rende noto con un comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che il medicinale non puo' essere
piu' commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del rapporto
rischio beneficio sia risultata favorevole, ma i termini
dell'autorizzazione debbano essere modificati, l'AIFA adotta uno
specifico provvedimento; negli altri casi l'autorizzazione e'
automaticamente rinnovata alla data di scadenza di validita'
dell'autorizzazione originaria.
3. Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AlFA
decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di
procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del
comma 2.
4. I medicinali che al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto hanno gia' ottenuto uno o piu' rinnovi dell'AIC, presentano
un'ulteriore domanda ai sensi del comma 2. Dopo tale rinnovo, se non
diversamente disposto dall'AlFA, l'AIC ha validita' illimitata.
5 . Qualsiasi AIC di un medicinale decade se non e' seguita
dall'effettiva commercializzazione sul territorio nazionale entro i tre
anni successivi al rilascio. Se un medicinale non e' immesso in
commercio sul territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di
inizio di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dall'AlFA, il
responsabile dell'immissione in commercio e' tenuto ad avvisare l'AlFA
del ritardo della commercializzazione e, successivamente,
dell'effettivo inizio della stessa. I dati relativi alle AIC decadute
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a
cura dell'AlFA.
6. Il comma 5 si applica anche ai medicinali autorizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; per essi il
periodo triennale decorre dalla data predetta.
7. L'autorizzazione decade, altresi', se un medicinale, autorizzato e
immesso in commercio non e' piu' effettivamente commercializzato per
tre anni consecutivi sul territorio nazionale.
8. L'AIFA, in casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, puo'
esentare, con provvedimento motivato, il medicinale dalla decadenza
prevista dai commi 5, 6 e 7.
9. Quando il titolare rinuncia all'autorizzazione concessagli, l'AIFA,
nel disporre la revoca dell'autorizzazione puo' concedere, quando a
cio' non ostano motivi di salute pubblica, un termine per il ritiro dal
commercio del medicinale oggetto di revoca».
- Il testo dell'art. 50, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 50 (Autorizzazione alla produzione di medicinali). - 1.
Nessuno puo' produrre sul territorio nazionale, anche a solo scopo di
esportazione, un medicinale senza l'autorizzazione dell'AIFA, la quale
e' rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il
richiedente dispone di personale qualificato e di mezzi
tecnicoindustriali conformi a quanto previsto dalle lettere b) e c) del
comma 2.
2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il richiedente e'
tenuto a:
a) specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende
produrre o importare, nonche' il luogo della produzione e dei controlli;
b) disporre, per la produzione o l'importazione degli stessi
medicinali, di locali, attrezzatura tecnica e strutture e possibilita'
di controllo adeguati e sufficienti, sia per la produzione e il
controllo, sia per la conservazione dei medicinali;
c) disporre di almeno una persona qualificata ai sensi dell'art. 52 del
presente decreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda,
corredata di informazioni dirette a comprovare il possesso dei
requisiti previsti dal comma 1 e il rispetto delle condizioni indicate
al comma 2, l'AIFA adotta le proprie determinazioni. L'autorizzazione
rilasciata puo' essere integrata dall'imposizione di obblighi per
garantire l'osservanza dei requisiti previsti dal comma 1. Il diniego
dell'autorizzazione deve essere notificato all'interessato, completo di
motivazione.
4. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso se l'AIFA chiede ulteriori
informazioni sullo stabilimento o indica all'interessato le condizioni
necessarie per rendere i locali e le attrezzature idonei alla
produzione, assegnando un termine per il relativo adempimento.
5. Per ogni modifica delle condizioni essenziali in base alle quali e'
stata rilasciata l'autorizzazione deve essere presentata domanda
all'AIFA, che provvede sulla stessa entro il termine di trenta giorni,
prorogabile fino a novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva
l'applicazione del comma 4.
5-bis. Con apposita determinazione, da emanarsi entro il 29 febbraio
2008, l'AIFA individua le modifiche, diverse da quelle previste al
comma 5, che l'interessato e' tenuto a comunicare alla stessa Agenzia.
6. Quando la modifica concerne l'improvvisa necessita' di sostituire la
persona qualificata, il nuovo incaricato puo' svolgere le proprie
mansioni in attesa che l'AIFA si pronunci ai sensi del comma 5.
7. In casi giustificati, il titolare dell'autorizzazione di cui al
presente articolo puo' essere autorizzato dall'AIFA, previo consenso
del responsabile dell'immissione in commercio del medicinale, se
diverso dal predetto titolare, a effettuare in altra officina
autorizzata fasi della produzione e dei controlli. In tali ipotesi, la
responsabilita' delle fasi produttive e di controllo interessate e'
assunta, oltre che dalla persona qualificata del committente, dalla
persona qualificata dello stabilimento che effettua le operazioni
richieste.
8. L'AIFA invia all'EMEA copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
del presente articolo. A cura dell'AIFA e' pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, l'elenco degli stabilimenti che
risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla
data del 30 giugno di ogni anno».
- Il testo dell'art. 54, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Specificazione dell'ambito di applicazione della
disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali). - 1. Le
disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche
l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di
confezionamento e presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di
controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla legge.
2. Il presente titolo si applica altresi' alle attivita' di produzione
di sostanze attive utilizzate come materie prime per la produzione di
medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale o
parziale sia all'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata
essa stessa come materia prima per la produzione o estrazione di altre
sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte I, punto
3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento o
presentazione che precedono l'incorporazione della materia prima nel
medicinale, compresi il riconfezionamento e la rietichettatura
effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.
3. Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere
disponibile un certificato di conformita' alle norme di buona
fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorita'
competenti di uno Stato dell'Unione europea. Per le domande di A.I.C.
presentate ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai
sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del
certificato non e' obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle
relative linee guida. Sono fatti salvi eventuali accordi di mutuo
riconoscimento dei sistemi ispettivi stipulati dall'Unione europea con
Paesi terzi. Per le modalita' operative verra' fatto riferimento a
quanto disposto dal testo di tali accordi. Le attivita' previste dal
presente comma vengono svolte nei limiti delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-bis. Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal
1° gennaio 2009. Fino a tale data le materie prime devono
essere corredate da una certificazione di qualita' che attesti la
conformita' alle norme di buona fabbricazione, rilasciata dalla persona
qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza
le materie prime. Resta ferma la possibilita', per l'AIFA, di
effettuare ispezioni dirette a verificare la conformita' delle materie
prime alla certificazione resa.
4. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un
certificato di conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciato
da un'Autorita' competente nell'ambito della Comunita' europea non
esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla
responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e
dalle verifiche sul produttore».
- Il testo dell'art. 73, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 73 (Etichettatura). - 1. L'imballaggio esterno o, in
mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali reca
le indicazioni seguenti:
a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma
farmaceutica, aggiungendo se appropriato il termine «prima
infanzia», «bambini» o
«adulti»; quando il medicinale contiene fino a tre
sostanze attive, e solo quando la denominazione e' un nome di fantasia,
esso e' seguito dalla denominazione comune;
b) la composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze
attive per unita' posologica o, in relazione alla forma farmaceutica,
per un dato volume o peso, riportata utilizzando le denominazioni
comuni;
c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso in
peso, volume o unita' posologiche;
d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nelle
linee guida pubblicate a norma dell'art. 65 della direttiva 2001/83/CE;
tuttavia, se si tratta di un prodotto iniettabile o di una preparazione
topica o per uso oculare, tutti gli eccipienti devono essere riportati;
e) la modalita' di somministrazione e, se necessario, la via di
somministrazione; in corrispondenza di tale indicazione deve essere
riservato uno spazio su cui riportare la posologia prescritta dal
medico;
f) l'avvertenza: «Tenere il medicinale fuori dalla portata e
dalla vista dei bambini»;
g) le avvertenze speciali eventualmente necessarie per il medicinale in
questione con particolare riferimento alle controindicazioni provocate
dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e
superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida
derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;
h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
l) se necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo
smaltimento del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati dallo
stesso, nonche' un riferimento agli appositi sistemi di raccolta
esistenti;
m) il nome e l'indirizzo del titolare dell'A.I.C., preceduti
dall'espressione «Titolare A.I.C.»;
n) il numero dell'A.I.C.;
o) il numero del lotto di produzione;
p) per i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni
terapeutiche e le principali istruzioni per l'uso del medicinale;
q) il regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del
presente decreto;
r) il prezzo al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai
medicinali di cui all'art. 96, deve essere indicato in conformita' a
quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149;
s) l'indicazione delle condizioni di rimborso da parte del Servizio
sanitario nazionale.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, sono riportati,
previa notifica all'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi, in base a uno
specifico accordo con il titolare dell'A.I.C., provvede all'effettiva
commercializzazione del medicinale su tutto il territorio nazionale.
Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed emblemi relativi allo
stesso distributore, non devono impedire la chiara lettura delle
indicazioni, dei simboli e degli emblemi concernenti il titolare A.I.C.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le
disposizioni vigenti concernenti l'adozione di sistemi atti a garantire
l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al decreto del
Ministro della sanita' in data ministeriali 2 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre
2001, n. 270 e al decreto del Ministro della salute in data 15 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 gennaio 2005, n. 2, nonche' quelle riguardanti l'etichettatura dei
medicinali dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale. Il
Ministro della salute adotta opportune iniziative dirette ad evitare
che l'applicazione delle norme concernenti la bollinatura e la
tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi per i medicinali
a basso costo.
4. L'AIFA assicura il rispetto delle indicazioni dettagliate previste
dall'art. 65 della direttiva 2001/83/CE, anche per i medicinali
autorizzati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n.
726/2004».
- Il testo dell'art. 77, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77 (Contenuto del foglio illustrativo). - 1. Il foglio
illustrativo e' redatto in conformita' al riassunto delle
caratteristiche del prodotto; esso contiene, nell'ordine seguente:
a) per l'identificazione del medicinale:
1) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma
farmaceutica, ed eventualmente se esso e' indicato per prima infanzia,
bambini o adulti; quando il medicinale contiene un'unica sostanza
attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione
comune;
2) la categoria farmacoterapeutica o il tipo di attivita', redatte in
termini facilmente comprensibili per il paziente;
b) le indicazioni terapeutiche;
c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il
medicinale:
1) controindicazioni;
2) appropriate precauzioni d'uso;
3) interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione (ad
esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire
sull'azione del medicinale;
4) avvertenze speciali;
d) le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in
particolare:
1) posologia;
2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il
momento appropriato in cui il medicinale puo' o deve essere
somministrato, e all'occorrenza, in relazione alla natura del prodotto;
4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
5) azioni da compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio:
descrizione dei sintomi di riconoscimento e dell'intervento di primo
soccorso);
6) condotta da seguire nel caso in cui sia stata omessa l'assunzione di
una o piu' dosi;
7) indicazione, se necessario, del rischio di effetti conseguenti alla
sospensione del medicinale;
8) specifica raccomandazione da rivolgersi al medico o al farmacista
per ottenere opportuni chiarimenti sull'uso del medicinale;
e) una descrizione degli effetti indesiderati che si possono verificare
con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure da
adottare; il paziente dovrebbe essere espressamente invitato a
comunicare al proprio medico o farmacista qualsiasi effetto
indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;
f) un riferimento alla data di scadenza che figura sull'etichetta,
seguito dagli elementi sotto specificati:
1) un'avvertenza contro l'uso del medicinale successivamente a tale
data;
2) all'occorrenza, le precauzioni speciali da prendere per la
conservazione del medicinale;
3) all'occorrenza, un'avvertenza relativa a particolari segni visibili
di deterioramento;
4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive
ed eccipienti, nonche' la composizione quantitativa in termini di
sostanze attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni
presentazione del medicinale;
5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unita'
posologiche, per ogni presentazione del medicinale;
6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'A.I.C.;
7) il nome e l'indirizzo del produttore, responsabile del rilascio dei
lotti;
g) quando il medicinale e' autorizzato ai sensi del capo V del titolo
III con nomi diversi negli Stati membri della Comunita' europea
interessati, un elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati
membri;
h) la data in cui il foglio illustrativo e' stato revisionato l'ultima
volta.
2. In aggiunta alle indicazioni previste dal comma 1, e' lecito
riportare, previa notifica all'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi, in
base a uno specifico accordo con il titolare dell'A.I.C., provvede
all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio
nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed emblemi
relativi allo stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori
alle indicazioni, simboli ed emblemi concernenti il titolare A.I.C.
3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
a) tiene conto della situazione particolare di determinate categorie di
utilizzatori (bambini, donne in stato di gravidanza o che allattano,
anziani, pazienti con determinate condizioni patologiche);
b) menziona all'occorrenza i possibili effetti sulla capacita' di
guidare un veicolo o di azionare macchinari;
c) contiene l'elenco di almeno tutti gli eccipienti che e' importante
conoscere per un uso efficace e sicuro del medicinale e che sono
previsti nelle linee guida pubblicate a norma dell'art. 65 della
direttiva 2001/83/CE.
4. Il foglio illustrativo riflette il risultato di indagini compiute su
gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso e' leggibile,
chiaro e di facile impiego.
5. L'AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4 in
occasione del rilascio dell'A.I.C., nonche' in occasione delle
successive variazioni che comportano una significativa modifica del
foglio illustrativo, secondo i criteri stabiliti con apposita
determinazione dell'AIFA».
- Il testo dell'art. 80, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 80 (Lingua utilizzata). - 1. Almeno le indicazioni di
cui agli articoli 73, 77, 79 sono redatte in lingua italiana e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano,
anche in lingua tedesca. Esse debbono essere comunque compatibili con
il riassunto delle caratteristiche del prodotto. La versione del foglio
illustrativo in lingua tedesca puo' essere resa disponibile
all'acquirente in farmacia e nei punti vendita previsti dall'art. 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'atto della vendita del
medicinale secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro
della salute, anche tenendo conto di esperienze volontarie gia' poste
in essere su parte del territorio nazionale.
2. Per alcuni medicinali orfani, su domanda motivata del richiedente,
l'AIFA puo' autorizzare che le indicazioni di cui all'art. 73 siano
redatte soltanto in una delle lingue ufficiali della Comunita'.
3. L'uso complementare di lingue estere e' ammesso purche' i relativi
testi siano esattamente corrispondenti a quelli in lingua italiana. Il
titolare dell'A.I.C. del medicinale che intende avvalersi di tale
facolta' deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a
disposizione dello stesso la traduzione giurata dei testi in lingue
estere.
4. Se il medicinale non e' destinato ad essere fornito direttamente al
paziente, l'AIFA puo' dispensare dall'obbligo di far figurare
determinate indicazioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo e
di redigere il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca».
- Per l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vedi note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 88, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 88 (Medicinali soggetti a prescrizione medica). - 1. I
medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche
in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo
medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non
corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o
indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attivita' o le
cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte
salve le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o
previa consultazione dell'AIFA.
2. I medicinali di cui al comma 1, quando non hanno le caratteristiche
dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, devono recare
sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul
confezionamento primario la frase: «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica».
2 bis Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro
il 29 febbraio 2008, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome sentite le
Federazioni degli ordini professionali dtifarmacisti e dei medici,
nonche' le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private,
individua le condizioni che consentono al farmacista, in caso di
estrema necessita' e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia
richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale
disciplinato dal comma2 o dall'art. 89.
3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e'
consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un
periodo nom superiore a sei mesi a partire dalla data della
compilazione della ricetta e comunque per non piu' di dieci volte.
L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori
all'unita' esclude la ripetibilita' della vendita. Sono in ogni caso
fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a
particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della
salute. 7
- Il testo dell'art. 96, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 96. (Medicinali non soggetti a prescrizione). - 1. I
medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono
ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
2. Il farmacista puo' dare consigli al cliente, sui medicinali di cui
al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicita'
presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti
in materia e purche' siano rispettati i limiti e le condizioni previsti
dalle stesse norme.
3. Se il medicinale e' classificato nella classe c-bis di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta deve
essere riportata la dicitura «medicinale di
automedicazione». Nei rimanenti casi deve essere riportata la
dicitura «medicinale non so getto a prescrizione
medica». I medicinali di automedicazione di cui al primo
periodo possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti
in farmacia e nei punti vendita previsti dall'art. 5 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. L'imballaggio esterno dei medicinali previsti dal presente articolo,
reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara
individuazione da parte del consumatore, conforme al decreto del
Ministro della salute in data 1° febbraio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8
febbraio 2002.».
- Il testo dell'art. 100, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100. (Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso
dei medicinali). - 1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali e'
subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o
dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti,
individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.
1-bis. I farmacisti e le societa' di farmacisti titolari di farmacia ai
sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonche' le
societa' che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attivita' di
distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle
disposizioni del presente titolo. Parimenti le societa' che svolgono
attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere
attivita' di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione
di farmacie comunali.
1-ter. E' fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di
praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti
condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni
generali di contratto.
2.
3.L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta se l'interessato
e' in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'art.
50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso e' limitata ai
medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive,
oggetto di tale autorizzazione.
4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di
grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere
l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformita' al titolo IV,
e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando
l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo
l'attivita' di intermediazione del commercio all'ingrosso che non
comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.
6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di
altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della
salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti,
alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.».
Il testo dell'art. 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2l9)
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 101. (Requisiti richiesti per l'ottenimento
dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione, il
richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei,
sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona
distribuzione dei medicinali;
b) disporre di adeguato personale nonche' di una persona responsabile,
in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica
e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia
riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque
connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del
presente decreto, ne' condanne penali definitive di almeno due anni per
delitti non colposi;
c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma
dell'art. 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve
svolgere la propria attivita' a carattere continuativo nella sede
indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le
necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di distribuzione
espletata. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'AIFA,
possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente
gas medicinali, deroghe al disposto della lettera b) del comma 1 e al
disposto di cui al precedente periodo.
3. La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso
titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purche' l'attivita'
da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto
previsto alcomnia 2.».
- Il testo dell'art. 105, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 105. (Dotazioni minime e fornitura dei medicinali). -
1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce
esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o gas medicinali
o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, ovvero dall'art. 96 o
medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il
titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso e' tenuto
a detenere almeno:
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i
medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'art. 18; tale
percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli
medicinali generici. L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si
applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio
sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al
dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.
2. Il titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di tale
medicinale immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti
delle loro responsabilita', forniture appropriate e continue di tale
medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare
medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti
autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti
vendita di medicinali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248, dei medicinali di cui il distributore e' provvisto deve
avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore
lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato
nella dichiarazione di cui all'art. 103, comma 2, lettera d).
4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le quarantotto
ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere o dei punti vendita
di medicinali prefisti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
un medicinale che non e' reperibile nella rete di distribuzione
regionale.
5. Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso deve consegnare al
destinatario un documento da cui risultano, oltre al proprio nome e
indirizzo e al codice identificativo univoco assegnato dal Ministero
della salute ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro
della salute del 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005:
a) la data;
b) la denominazione, la forma farmaceutica e il numero dell'AIC del
medicinale
c) il quantitativo fornito al destinatario;
d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
- Il testo dell'art. 107, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107. (Individuazione dei canali di distribuzione dei
medicinali). - 1. Le farmacie aperte al pubblico, i punti vendita di
medicinali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
le farmacie ospedaliere e le altre strutture che detengono medicinali
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente devono essere in
grado di comunicare sollecitamente alle autorita' competenti che ne
fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale
di distribuzione di ciascun medicinale».
- Il testo dell'art. 108, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Depositari di medicinali). - 1. Le disposizioni
del presente titolo ad eccezione dell'art. 105, comma 1 e 3,
disciplinano, per quanto applicabili, anche l'attivita' di coloro che
detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso umano
sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'AIC
dei medicinali o con loro rappresentanti
1-bis. Il farmacista che esplica l'attivita' professionale prevista
dall'art. 5 del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' responsabile,
oltre che della gestione del reparto e dell'attivita' di vendita al
pubblico dei medicinali, anche del connesso stoccaggio dei medicinali
nel magazzino annesso, funzionale all'esercizio commerciale.
1-ter. Nell'ipotesi prevista dal comma 1-bis, quando al reparto per la
vendita di medicinali sono assegnati piu' farmacisti, il titolare
dell'esercizio commerciale individua il farmacista responsabile, il
quale deve risultare identificabile dall'utente».
- Il testo dell'art. 118, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 118 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico
puo' essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute,
ad eccezione:
a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica,
che ferme restando le disposizioni dell'art. 116, comma 1, si limitano
a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le
controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni,
le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio
illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del confezionamento
primario del medicinale;
b) delle fotografie o rappresentazioni grafiche dell'imballaggio
esterno o del confezionamento primario dei medicinali apposte sui
cartelli dei prezzi di vendita al pubblico e degli eventuali sconti
praticati esposti da coloro che svolgono attivita' di fornitura al
pubblico, limitatamente ai farmaci di cui all'art. 5 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della salute, sentita
la Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni.
3.
4.
5.
6. Il parere della Commissione non e' obbligatorio nei seguenti casi:
a) se il messaggio pubblicitario non puo' essere autorizzato,
risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli
114, 115 e 116, comma 1, lettera b), e dell'art. 117, comma 1, lettere
c) ed f);
b) se il messaggio e' destinato ad essere pubblicato sulla stampa
quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed e'
stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle
associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione
della pubblicita' dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal
Ministero della salute;
c) se il messaggio costituisce parte di altro gia' autorizzato su
parere della Commissione.
7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza delle
valutazioni dell'Istituto di cui al comma 6, lettera b), con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana estende
la procedura di cui al predetto comma 6, lettera b), ai messaggi
pubblicitari televisivi e cinematografici.
8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda
diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale,
la mancata comunicazione al richiedente, da parte del Ministero della
salute, della non accoglibilita' della domanda costituisce, a tutti gli
effetti, rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nel messaggio
pubblicitario deve, conseguentemente, essere riportata l'indicazione:
«autorizzazione su domanda del ...» seguita dalla
data in cui la domanda di autorizzazione e' pervenuta al Ministero
della salute.
9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il Ministero
della salute comunica al richiedente che la pubblicita' sanitaria
oggetto della domanda puo' essere accolta soltanto con le modifiche
specificate nella comunicazione ministeriale, il richiedente e'
autorizzato a divulgare un messaggio pubblicitario conforme alle
modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio deve essere
riportata l'indicazione «autorizzazione del ..»
seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
Se, entro il termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 8, il
Ministero della salute comunica al richiedente che la domanda non puo'
essere accolta, la domanda stessa e' da intendersi definitivamente
respinta qualora l'interessato non presenti osservazioni entro il
termine di dieci giorni; se l'interessato presenta osservazioni
finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio, diverse da quelle
previste nella comunicazione ministeriale, il relativo atto e'
considerato, a tutti gli effetti, come nuova domanda di autorizzazione;
se le osservazioni dell'interessato si limitano a ribadire, con
l'eventuale supporto di documentazione, il contenuto della domanda
iniziale, su di essa si pronuncia, in via definitiva, il competente
ufficio del Ministero della salute, senza necessita' di una nuova
consultazione della Commissione di cui al comma 2.
10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute volti a
richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e
9 devono essere adeguatamente motivati.
11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dall'obbligo
di riferire gli estremi dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai
commi 8 e 9.
12. Le autorizzazioni alla pubblicita' sanitaria dei medicinali hanno
validita' di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilita' del
Ministero della salute di stabilire, motivatamente, un periodo di
validita' piu' breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio
divulgato. Il periodo di validita' decorre dalla data, comunque di non
oltre sei mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal
richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di
tale indicazione, il periodo di validita' decorre dalla data
dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di validita' alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato
stabilito un termine di validita', decadono decorsi 24 mesi da tale
data.
13. Se la pubblicita' presso il pubblico e' effettuata in violazione
delle disposizioni del presente decreto, il Ministero della salute:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita';
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di
rettifica e di precisazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso
Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell'art. 7 della legge 5
febbraio 1992, n. 175.
14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano,
altresi', ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro
utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro
professionista sanitario, nonche' agli altri prodotti diversi dai
medicinali per uso umano, soggetti alla disciplina prevista dall'art.
201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni».
- Il testo dell'art. 120, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 120. (Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso
i medici). - 1. La documentazione sul medicinale, ad eccezione del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi
dell'art. 8, comma 3, lettera o), deve essere depositata presso l'AlFA,
prima dell'inizio della campagna pubblicitaria e puo' essere fornita al
medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla
data di deposito. La data di deposito deve essere indicata nel
materiale divulgato.
1-bis. Per i medicinali omeopatici o antroposofici senza indicazioni
terapeutiche, al medico puo' essere consegnata la documentazione utile
a ricordare posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni
tratte da una delle farmacopee o dalla letteratura omeopatica o
antroposofica. In quest'ultimo caso, deve essere stampigliato in modo
visibile che trattasi di indicazioni per cui non vi e', allo stato,
evidenza scientificamente provata della efficacia del medicinale
omeopatico o antroposofico.
2. L'AIFA puo', in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche
tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dell'art. 119, vietare
o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al comma 1, se
la ritiene in contrasto con le disposizioni e i principi del presente
decreto.
3. Tutte le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma
1 devono essere esatte, aggiornate, verificabili e sufficientemente
complete per permettere al destinatario di essere adeguatamente
informato sull'effetto terapeutico e sulle caratteristiche del
medicinale. Le informazioni stesse devono essere conformi alla
documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC del medicinale
o ai suoi aggiornamenti.
4. Gli articoli, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste
mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente
e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono consentite
citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono
risultare parziali o distorsive.
5. La pubblicita' rivolta ai medici puo' essere realizzata anche
attraverso visite dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca
delle imprese farmaceutiche, purche' siano orientate allo sviluppo
delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica,
farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.».
Il testo dell'art. 123, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 123 (Concessione o promessa di premi o vantaggi
pecuniari o in natura). - 1. Nel quadro dell'attivita' di informazione
e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti e'
vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in
natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque
collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifico di lavoro, non
specificamente attinente al medicinale, puo' essere ceduto a titolo
gratuito, nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto del
Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008 su
proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. Fino all'adozione del
predetto decreto, il materiale informativo di consultazione scientifica
o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale, puo' essere
ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun
incentivo vietato a norma del comma 1.».
- Il testo dell'art. 125, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 125 (Campioni gratuiti). - 1. I campioni gratuiti di un
medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici
autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il
tramite di informatori scientifici. I medici devono assicurare la
conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul
foglio illustrativo.
2. I campioni non possono essere consegnati senza una richiesta
scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
3. Gli informatori scientifici possono consegnare a ciascun sanitario
due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica di un
medicinale esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla data di
prima commercializzazione del prodotto ed entro il limite massimo di
otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
4. Fermo restando il disposto del comma 2, gli informatori scientifici
possono inoltre consegnare al medico non piu' di quattro campioni a
visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti
nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da piu'
di diciotto mesi.
5. I limiti quantitativi dei commi 3 e 4 si applicano anche ai
medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a
carico del Servizio sanitario nazionale.
6. Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione piu'
piccola messa in commercio. Il suo contenuto puo' essere inferiore, in
numero di unita' posologiche o in volume, a quello della confezione in
commercio, purche' risulti terapeuticamente idoneo; la non
corrispondenza del contenuto e, eventualmente, del confezionamento
primario alla confezione autorizzata deve essere espressamente
richiamata in etichetta.
7. Unitamente ai campioni deve essere sempre consegnato il riassunto
delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi prevista
dal comma 5 dell'art. 122.
8. Tranne che nel caso di evidenti difficolta' tecniche,
sull'imballaggio esterno, sul confezionamento primario e, se del caso,
sul bollino autoadesivo utilizzato per la dispensazione del medicinale
con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere
riportata in modo indelebile l'indicazione «campione gratuito
- vietata la vendita» o altra analoga espressione.
9. Non puo' essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di
conservazione eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o sul
confezionamento primario del medicinale siano rispettate fino alla
consegna del campione al medico. In particolare le imprese dovranno
fornire ai propri informatori scientifici tutte le informazioni
necessarie relative alle modalita' di corretta conservazione e
distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente, dotare
gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti
per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere
consegnati campioni gratuiti in quantita' proporzionale al numero di
visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici
giorni, comunque non superiore al mese.
11. La consegna di campioni al medico ospedaliero e' soggetta alle
disposizioni del presente articolo.
12. Le imprese farmaceutiche sono tenute a ritirare dagli informatori
scientifici ogni richiesta medica di cui al comma 2 e conservare, per
diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la consegna di
campioni e' avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
13. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto
dell'andamento dei consumi dei medicinali, puo', con decreto, ridurre
il numero dei campioni che possono essere consegnati dagli informatori
scientifici ai sensi del presente articolo o prevedere specifiche
ulteriori limitazioni per determinate categorie di
medicinali.».
- Il testo dell'art. 129, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
2l9 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 129 (Sistema nazionale di farmacovigilanza). - 1. Il
sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.
2. L'AIFA conformemente alle modalita' concordate a livello comunitario
e definite dall'EMEA, nonche' alle linee direttrici elaborate dalla
Commissione europea ai sensi dell'art. 106, paragrafo 1, della
direttiva 2001/83/CE:
a) raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei
medicinali con particolare riguardo alle reazioni avverse, all'uso
improprio, nonche' all'abuso degli stessi tenendo conto anche dei dati
relativi ai consumi dei medesimi;
b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati
necessari alla farmacovigilanza gestendo e coordinando, in particolare,
la rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le
strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche; collabora
altresi' con l'EMEA, con i competenti organismi degli Stati membri
della Comunita' europea e con la Commissione europea alla costituzione
ed alla gestione di una rete informatizzata europea per agevolare lo
scambio delle informazioni inerenti alla farmacovigilanza dei
medicinali commercializzati nella Comunita' europea per consentire a
tutte le autorita' competenti di condividere le informazioni
simultaneamente;
c) promuove e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto
superiore di sanita', studi e ricerche di farmacoutilizzazione,
farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le
segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle
informazioni relative alla farmacovigilanza ai cittadini ed agli
operatori sanitari;
f) provvede, avvalendosi della commissione tecnico scientifica e in
collaborazione con il Consiglio superiore di sanita', a predisporre la
relazione annuale al parlamento sulla farmacovigilanza.
3. Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con
l'AIFA nell'attivita' di farmacovigilanza, fornendo elementi di
conoscenza e valutazione ad integrazione dei dati che pervengono
all'AIFA ai sensi dell'art. 131. Le regioni provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze, alla diffusione delle informazioni al
personale sanitario ed alla formazione degli operatori nel campo della
farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre a fornire i dati sui
consumi dei medicinali mediante programmi di monitoraggio sulle
prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si possono
avvalere per la loro attivita' anche di appositi centri di
farmacovigilanza.
4. L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di
sanita', riunioni periodiche con i responsabili di farmacovigilanza
presso le regioni per concordare le modalita' operative relative alla
gestione della farmacovigilanza.
5. Su proposta dell'AIFA, previa consultazione delle associazioni
dell'industria farmaceutica, sentito l'Istituto superiore di sanita',
con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori,
specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori
del settore, e comunque conformi alle linee guida
comunitarie.».
- Il testo dell'art. 130, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 130 (Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC). -
1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo dettagliato
tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia,
nell'Unione europea o in un Paese terzo. Il titolare dell'AIC e'
tenuto, altresi', a registrare e a notificare con la massima urgenza, e
comunque entro quindici giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque
sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in Italia e
segnalatagli da personale sanitario, alla struttura sanitaria di
appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare
tale struttura, all'AIFA. Il titolare dell'AIC e' tenuto, altresi', a
notificare all'AIFA con la massima urgenza, e comunque entro quindici
giorni da quando ne ha avuto notizia, qualunque altra sospetta reazione
avversa grave da medicinali di cui e' venuto a conoscenza.
2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le sospette reazioni
avverse gravi ed inattese e la presunta trasmissione di agenti
infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un
Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima
urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto
notizia, notificate all'AlFA secondo le modalita' previste dalle linee
direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 106,
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.
3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo
riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia e' il Paese membro
di riferimento, il titolare dell'AIC provvede inoltre a segnalare
all'AIFA, secondo le modalita' ed i tempi stabiliti in accordo con
essa, qualunque sospetta reazione avversa grave verificatasi nella
Comunita' europea. All'AIFA competono l'analisi e il controllo di tali
reazioni avverse.
4. Il titolare dell'AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e
continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in
possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, della laurea in medicina e
chirurgia o in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai
sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o rispettive lauree
specialistiche di cui al citato decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, o lauree magistrali di cui al citato decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270. Sono altresi' ritenuti validi i diplomi di laurea
di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, la laurea specialistica e
la laurea magistrale in scienze biologiche o in chimica ad indirizzo
organico-biologico purche' il piano di studi abbia compreso almeno un
esame annuale di farmacologia o 12 crediti formativi nel relativo
settore scientifico-disciplinare. Il responsabile del servizio di
farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del
servizio scientifico previsto dall'art. 111 del presente decreto, e
deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale
servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i
medicinali della cui AIC e' titolare l'azienda da cui egli dipende,
anche se commercializzati da altre aziende.
5. Fatte salve eventuali altre prescrizioni che condizionano il
rilascio dell'autorizzazione, e' fatto obbligo al titolare dell'AIC di
presentare alle autorita' competenti le informazioni sulle sospette
reazioni avverse in forma di rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza (PSUR). Tali rapporti periodici sono inviati all'AIFA almeno
ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al
momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di
aggiornamento sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente
su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi
alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i
due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre
anni, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti periodici di
aggiornamento sulla sicurezza devono includere una valutazione
scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
6. Dopo il rilascio dell'AIC il titolare puo' chiedere una modifica dei
tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di
variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono
presentati secondo la scadenza prevista, in base a modalita' operative
stabilite dall'AIFA.
8. Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione
europea a sensi dell'art. 106, paragrafo i, della direttiva 2001/83/CE,
i titolari dell'AIC utilizzano la terminologia medica concordata a
livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse.
9. Il titolare dell'AIC non puo' comunicare al pubblico informazioni su
problemi di farmacovigilanza relativamente al suo medicinale
autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica alle
autorita' competenti. Il titolare dell'AIC assicura comunque che tali
informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
10. E' fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere ai medici
prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza
dei medicinali, secondo indicazioni, tempi e modalita' stabilite
dall'AIFA, ogni qualvolta emergono nuove informazioni relative al
profilo di tollerabilita' del medicinale.
11. Le aziende titolari di AIC di medicinali sono tenute a trasmettere
trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali.
Fino a quando l'AIFA indichera' con apposito provvedimento la procedura
prevista per tale trasmissione si applica, a tal fine, il decreto
dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2002.
12. L'obbligo previsto al comma 11 e' esteso alle aziende responsabili
della commercializzazione dei medicinali.».
- Il testo dell'art. 132, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
2l9, come modificato al presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132 (Obblighi a carico delle strutture e degli
operatori sanitari e successivi adempimenti dell'AIFA). - 1. Le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici e privati, i policlinici
universitari pubblici e privati e le altre analoghe strutture
sanitarie, devono nominare un responsabile di farmacovigilanza della
struttura, che provvede a registrarsi alla rete nazionale di
farmacovigilanza al fine dell'abilitazione necessaria per la gestione
delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza della struttura
deve avere i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 130. Le strutture
sanitarie private, diverse da quelle richiamate nel primo periodo, al
fine di assolvere ai compiti di farmacovigilanza, fanno riferimento al
responsabile di farmacovigilanza della azienda sanitaria locale
competente per territorio.
2. I medici, i farmacisti anche operanti nei punti vendita previsti
dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e gli altri operatori
sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette reazioni avverse
gravi o inattese di cui vengono a conoscenza nell'ambito della propria
attivita'. Vanno comunque segnalate tutte le sospette reazioni avverse
osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e
dai medicinali posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi
pubblicati periodicamente dall'AIFA.
3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di
sperimentazione clinica, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
4. I medici e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della struttura
sanitaria di appartenenza. I medici e gli altri operatori sanitari
operanti in strutture sanitarie private devono trasmettere le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della ASL
competente per territorio. direttamente o, qualora prevista, tramite la
direzione sanitaria. I responsabili di farmacovigilanza provvedono,
previa verifica della completezza e della congruita' dei dati,
all'inserimento della segnalazione, entro e non oltre sette giorni
dalla data del ricevimento della stessa, nella banca dati della rete di
farmacovigilanza nazionale e alla verifica dell'effettivo inoltro del
messaggio, relativo all'inserimento, alla regione ed alla azienda
farmaceutica interessata. In caso di impossibilita' di trasmissione del
messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non e'
stato possibile raggiungere per via telematica, copia della
segnalazione riportante il codice numerico rilasciato dal sistema. I
responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte
dei responsabili del servizio di farmacovigilanza delle aziende
farmaceutiche di informazioni aggiuntive sulle segnalazioni.
5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la
struttura sanitaria che le ha ricevute ed inoltrate in copia all'AIFA,
alla regione di appartenenza o al centro di farmacovigilanza
individuato dalla regione ove dagli stessi richiesto.
6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere
richiesti al segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della
struttura sanitaria di appartenenza o da un suo delegato, o da
personale dell'AIFA, in tutti i casi in cui cio' e' ritenuto
necessario. Gli aggiornamenti devono comunque essere richiesti in caso
di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non sia
gia' completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente
aggiornabile. Il richiedente provvede ad inserire in rete i dati
acquisiti aggiornando la scheda inserita. Il responsabile di
farmacovigilanza e' comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una
relazione clinica dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici
giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.
7. Eventuali integrazioni alle modalita' operative circa la gestione e
l'aggiornamento delle segnalazioni di sospette reazioni avverse, di cui
ai commi 4, 5 e 6, potranno essere incluse nelle linee guida di cui al
comma 5 dell'art. 129
8. L'AIFA provvede affinche' tutte le segnalazioni di sospette reazioni
avverse gravi da medicinali verificatesi sul territorio nazionale e le
informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano
immediatamente messe a disposizione del titolare dell'AIC e comunque
entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della
comunicazione.
9. L'AIFA provvede affinche' tutte le segnalazioni di sospette reazioni
avverse gravi da medicinali verificatesi nel territorio nazionale siano
messe a disposizione dell'EMEA e degli altri Stati membri della
Comunita' europea entro quindici giorni solari dalla data di
ricevimento della loro comunicazione. L'AIFA da', altresi', tempestiva
notizia al pubblico, mediante il sito internet, del contenuto di tali
segnalazioni.».
- Il testo dell'art. 133, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 133 (Sospensione, revoca e modifica di una AIC per
ragioni di farmacovigilanza). - 1. Se, a seguito della valutazione dei
dati di farmacovigilanza, l'AIFA ritiene necessario sospendere,
revocare o modificare una AIC conformemente alle linee direttrici
elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 106, paragrafo
1, della direttiva 2001/83/CE, ne informa immediatamente l'EMEA, gli
altri Stati membri della Comunita' europea e il titolare dell'AIC.
2. Quando e' necessaria un'azione urgente per tutelare la salute
pubblica, l'AIFA puo' sospendere l'AIC di un medicinale, a condizione
che ne informi l'EMEA, la Commissione europea e gli altri Stati membri
della Comunita' europea entro il primo giorno lavorativo seguente.
3. L'AIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio provvedimento nel
rispetto di quanto deciso dalla Commissione europea ai sensi dell'art.
107 della direttiva 2001/83/CE.
4. L'AIFA porta a conoscenza del pubblico, con i mezzi piu' opportuni,
le decisioni assunte ai sensi del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 144, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144 (Provvedimenti dell'autorita' amministrativa in
caso di irregolarita' nel commercio dei medicinali). - 1. In caso di
vendita di un medicinale per il quale l'AIC non e' stata rilasciata o
confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o di un medicinale
avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata,
l'AIFA ne dispone l'immediato ritiro dal commercio e puo', ove sussiste
responsabilita' anche del produttore, provvedere alla immediata
chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui risulta prodotto
il medicinale. L'ordine di ritiro dal commercio e' facoltativo se la
modifica di composizione non appare rilevante sotto il profilo
sanitario.
2. L'AIFA puo' altresi' disporre il sequestro del medicinale quando
sussistono elementi per ritenere che solo la sottrazione della
materiale disponibilita' del medicinale puo' assicurare una efficace
tutela della salute pubblica.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'autorita' amministrativa
competente ai sensi della legislazione regionale, puo' ordinare la
chiusura, per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della
farmacia o dell'apposito reparto del punto vendita previsto dall'art. 5
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, presso la quale i medicinali sono
stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante il divieto
imposto dall'AIFA.
4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i fatti previsti
dal comma 1 presso la stessa farmacia o lo stesso punto vendita,
l'autorita' amministrativa competete dispone la decadenza della
farmacia o, nel caso previsto dall'art. 5 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, la chiusura del reparto.».
- Il testo dell'art. 147, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 147 (Sanzioni penali). - 1. Il titolare o il legale
rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita' di produzione di
medicinali o materie prime farmacologicamente attive senza munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 50, ovvero la prosegue malgrado la
revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a
euro centomila. Le medesime pene si applicano, altresi', a chi importa
medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'art. 55 ovvero non effettua o non fa
effettuare sui medicinali i controlli di qualita' di cui all'art. 52,
comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a chi prosegue
l'attivita' autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della
persona qualificata di cui all'art. 50, comma 2, lettera c), o la
sopravvenuta inidoneita' delle attrezzature essenziali a produrre e
controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in
commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'art. 6 non
e' stata rilasciata o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o
medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella
autorizzata, e' punito con l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da
duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della meta' quando
la difformita' della composizione dichiarata rispetto a quella
autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza
tossicologica.
3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere
medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'art. 6 non e' stata
rilasciata o confermata, ovvero e' stata sospesa o revocata, o
medicinali di cui e' stata comunque vietata la vendita, in quanto
aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e'
punito con l'ammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro e con
la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di
recidiva specifica, la pena e' dell'arresto da due a otto mesi,
dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro e della
sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei
mesi. Le pene sono ridotte della meta' quando la difformita' della
composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda
esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia
l'attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 100, ovvero la prosegue malgrado la
revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a
centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attivita'
autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui all'art.
101.
5. Chiunque, in violazione dell'art. 123, comma 1, concede, offre o
promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le
stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione
dell'art. 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La
condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un
periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di
violazione del comma 2 dell'art. 123, si applica la sanzione
dell'ammenda da quattrocento euro a mille euro.
6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo
periodo, si applicano altresi' in caso di violazione dei provvedimenti
adottati dall'AIFA ai sensi del comma 1 dell'art. 142.
7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC che immettono in
commercio medicinali privi del requisito della sterilita' quando
prescritto ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti
agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi, e' soggetto alle pene
previste dall'art. 443 del codice penale aumentate di un
terzo.».
- Il testo dell'art. 148, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 148 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 34, comma 7, il responsabile dell'immissione in commercio del
medicinale e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro tremila a
euro diciottomila. Alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto il
titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al
relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione
prevista dall'art. 35.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, a seguito
della notifica da parte dell'AIFA della relazione di cui al comma 7
dell'art. 53, non ottempera alle prescrizioni contenute nel
provvedimento di notifica nei tempi in questo stabiliti e' soggetto
alla sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli
obblighi previsti dall'art. 52, comma 8, la persona qualificata
soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento
euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di
cui alla lettera e) del comma citato.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare di
AIC che non provvede a richiedere le variazioni necessarie ad inserire
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio
illustrativo dei propri medicinali le informazioni di sicurezza di cui
all'art. 34, comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale e' posto o
mantenuto in commercio con etichettatura o foglio illustrativo difformi
da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio
illustrativo non modificati secondo le disposizioni impartite dalla
stessa Agenzia, ovvero sia privo del bollino farmaceutico previsto
dall'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il
titolare dell'AIC e' soggetto alla sanzione amministrativa da diecimila
euro a sessantamila euro.
6. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, l'AIFA, con provvedimento
motivato, intima al titolare dell'AIC l'adeguamento dell'etichettatura
o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento. In
caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, l'AIFA puo'
sospendere l'AIC del medicinale fino all'adempimento. La sospensione e'
notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso
previsti dalla legislazione vigente e del termine entro cui essi
possono essere proposti.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale di cui al comma 2 dell'art. 88 senza presentazione di
ricetta medica e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento
euro a milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del
comma 3 dell'art. 88 o non appone sulle ricette il timbro attestante la
vendita del prodotto soggiace alla sanzione amministrativa da duecento
euro a milleduecento euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale disciplinato dall'art. 89 senza presentazione di ricetta
medica o su presentazione di ricetta priva di validita' e' soggetto
alla sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro.
L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della
farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un
medicinale di cui al comma 1 dell'art. 89 senza attenersi alle
modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al
pubblico o a una struttura non autorizzata un medicinale disciplinato
dall'art. 92 e' soggetto alle sanzioni e alle conseguenze
amministrative previste dal comma 11.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un
medicinale disciplinato dall'art. 93 senza presentazione di ricetta di
un centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto alla
sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorita'
amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per
un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al
pubblico o a un medico non autorizzato all'impiego un medicinale
disciplinato dall'art. 94 e' soggetto alle sanzioni e alle conseguenze
amministrative previste dal comma 11.
13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle
previste al comma 4 dell'art. 147 soggiace alla sanzione amministrativa
da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni
penali eventualmente applicabili.
13-bis Il distributore all'ingrosso che non osserva il divieto previsto
dall'art. 100, comma 1-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da trentamila a centomila euro.
14. Chiunque viola il divieto di cui al comma 5 dell'art. 115 soggetto
alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
15. Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione
delle disposizioni del presente decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
16. Chiunque viola il disposto del comma 8 dell'art. 125 soggiace alla
sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila euro. In caso
di violazione delle restanti disposizioni dello stesso art. 125 si
applica il disposto dell'art. 127.
17. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 126 soggiace alla sanzione
amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro.
18. La violazione delle disposizioni del presente decreto sulla
pubblicita' presso gli operatori sanitari comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento
euro.
19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali che possono
essere dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale la
violazione di cui al comma 18 puo' comportare, altresi', la sospensione
del medicinale dal predetto elenco per un periodo di tempo da dieci
giorni a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto. Il
provvedimento di sospensione e' adottato previa contestazione del fatto
al titolare dell'AIC, il quale puo' far pervenire controdeduzioni
all'AIFA entro quindici giorni dalla contestazione stessa.
20. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli obblighi previsti
dall'art. 130 e' soggetto alla sanzione del pagamento da trentamila
euro a centottantamila euro. L'importo della sanzione e' incrementato
di una quota variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento del
fatturato del medicinale per il quale e' stata riscontrata la
violazione.
21. Il titolare dell'AIC di medicinali che viola gli obblighi previsti
dall'art. 130, e' altresi' obbligato, in caso di notizie di rilevante
interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per tre giorni
consecutivi sui principali quotidiani nazionali rettifiche, concordate
con l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
22. Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica, che
viola gli obblighi dell'art. 131, e' soggetto alla sanzione del
pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro.
23. Chiunque viola l'obbligo previsto dall'art. 130, comma 12, e'
soggetto alla sanzione del pagamento della somma da diecimila euro a
sessantamila euro.
24. L'inosservanza delle disposizioni previste per i responsabili di
farmacovigilanza delle strutture sanitarie, comporta l'instaurazione
nelle sedi competenti di procedimenti per l'erogazione di sanzioni
disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.».
- Il testo dell'art. 158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 158 (Abrogazioni; effetti delle autorizzazioni adottate
sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni
specifiche). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 10,
sono abrogati i decreti legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre
1992, n. 538, 30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'art. 12, 30
dicembre 1992, n. 540, ad eccezione dell'art. 5-bis, 30 dicembre 1992,
n. 541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44, 8 aprile 2003,
n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni
sui medicinali contenute nella legge 14 dicembre 2000, n. 376, e
relativi provvedimenti di attuazione, nonche' ogni altra disposizione
in vigore che impone vincoli e condizioni per il commercio di
medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica.
Sono abrogati l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
l'art. 4 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e l'art. 2, comma 3, del
decreto del Ministro della salute in data 27 gennaio 2000, pubblicato
nel suppl. ord. alla G.U. del 31 maggio 2000.
2. Le competenze attribuite all'AIFA dal presente decreto si applicano
anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora in
essere, instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei decreti
legislativi abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe
competenze al Ministero della sanita' o della salute.
3. Quando nella normativa vigente sono richiamate disposizioni
contenute nei decreti legislativi abrogati, tali richiami si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente
decreto.
4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi
previsti dalla legislazione regionale in conformita' di quanto gia'
disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, i quali,
sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di
importazione di materie prime farmacologicamente attive, ovvero di
divisione, riconfezionamento e rietichettatura delle stesse per le
quali e' oggi richiesta un'autorizzazione ai sensi del titolo IV,
possono continuare le stesse operazioni a condizione che ottengano
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'autorizzazione da esso prevista.
5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal
capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza
dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle
domande di rinnovo o per l'aggiornamento delle domande ancora in corso,
e' prorogato di tre mesi.
6. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanita'
in data 11 febbraio 1997, recanti modalita' di importazione di
specialita' medicinali registrate all'estero, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, e
successive modificazioni. Tali medicinali sono utilizzati
esclusivamente per indicazioni approvate nel Paese di provenienza e in
accordo con il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Gli uffici di sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana interna
del Ministero della salute, trasmettono all'AIFA, dandone comunicazione
alla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero
della salute, i dati indicati all'articolo 4 del citato decreto
ministeriale.
7. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro della sanita'
in data 29 agosto 1997, concernente le procedure di autorizzazione
all'importazione parallela di specialita' medicinali per uso umano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235
dell'8 ottobre 1997, fatta salva l'attribuzione all'AIFA delle
competenze ivi riferite al Ministero della salute.
8. Il viaggiatore ha facolta' di portare con se', al momento
dell'ingresso nel territorio nazionale, medicinali registrati in altri
Paesi, purche' destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a
trenta giorni, fatte salve, limitatamente agli stupefacenti e sostanze
psicotrope di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del
Ministro della salute.
9. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali richiamati ai commi 6
e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della salute,
su proposta dell'AIFA o previa consultazione della stessa. Resta in
ogni caso ferma la necessita' dell'autorizzazione ministeriale per
l'introduzione nel territorio nazionale, nelle ipotesi previste dai
commi 6 e 7, di medicinali sottoposti alla disciplina del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l'uso compassionevole dei
medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'uso di
medicinali privi di AIC in Italia, incluso l'utilizzo al di fuori del
riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel Paese di
provenienza e l'uso compassionevole di medicinali non ancora
registrati. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173
del 28 luglio 2003.
11. Sono confermate:
a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto
previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
b) le tariffe gia' previste dall'art. 12, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;
c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC di medicinali e
per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in
applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
1997, n. 44.
12. Le tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate, entro il mese di
marzo di ogni anno, sulla base delle variazioni annuali dell'indice
Istat del costo della vita riferite al dicembre dell'anno precedente.
Limitatamente alle tariffe di cui alla lettera c) del comma 11, gli
importi, con decreto del Ministro della salute su proposta dell'AIFA,
sono aggiornati, in modo proporzionale alle variazioni delle tariffe
dovute all'EMEA. In ogni caso le tariffe di cui al comma 11, lettera
c), non possono essere inferiori a un quinto degli importi delle
tariffe stabilite dai regolamenti comunitari per le corrispondenti
prestazioni dell'EMEA. Il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
identifica le variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialita' o correlazione, alle quali non si applica la tariffa
in quanto non comportano una prestazioni aggiuntiva da parte dell'AIFA.
13 . In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per
effetto di procedure di silenzio assenso, l'azienda interessata ha
acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente
il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non
previo pagamento della tariffa inizialmente non
corrisposta.».
farfog