MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO
6 Marzo 2007
(GU 16-5-07)
Il provvedimento del Governo previsto dal DL 273/05 (milleproroghe)
stabilisce la riduzione dello sconto al SSN a favore delle farmacie
più disagiate, che operano in condizioni di difficoltà
economica, con fatturati annui al SSN inferiori a 258.228,45 €.
Riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con
fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45, a norma dell'articolo 38
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che al comma 40
dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le
aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti
rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei
ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita'
medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a lire
50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di
vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9
per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per
cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2
della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano
in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato
complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per
cento;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
ove si prevede che al fine di favorire il mantenimento di
un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche
nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono
ulteriormente ridotte, limitatamente all'arco temporale decorrente
dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista
dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a
carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni
di euro per l'anno 2006;
Rilevato che per l'attuazione della norma nell'arco temporale
dalla stessa indicato la valutazione del fatturato deve essere
riferita all'anno 2005;
Verificato che attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm
le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono 1.779;
Ritenuto che per l'applicazione concreta della normativa le
farmacie che hanno registrato un fatturato in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA superiore a Euro 258.228,45
potrebbero essere suddivise in due fasce:
la prima fascia comprende le farmacie il cui fatturato non
supera Euro 150.000 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio
sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 813.054,31;
la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato,
superiore a Euro 150.000 non raggiunge il limite fissato dalla norma
in Euro 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2005 al Servizio
sanitario nazionale uno sconto complessivo pari a Euro 4.126.013,35;
Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a
Euro 4.939.067,66 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo
non superiore a Euro 2.100.000;
Valutata l'opportunita' di esentare dal praticare lo sconto la
prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto
praticato dalle farmacie della seconda fascia;
Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione, il valore assoluto
delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale
complessivo di Euro 2.100.000, e di prevedere il rimborso alle stesse
regioni degli importi cosi' determinati;
Acquisito il parere della Conferenza Stato regioni, che ancorche'
non richiesto dalla normativa, lo ha manifestato nella seduta del
14 dicembre 2006 (rep. n. 2704);
Decreta:
Art. 1.
1. Le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in
regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a Euro 150.000
sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa
vigente limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006, con una
relativa spesa valutata in Euro 813.054.
2. Per le farmacie che nel 2005 hanno registrato un fatturato in
regime di Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra Euro 150.000
e Euro 258.228,45, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006
lo sconto previsto dalle norme vigenti e' ridotto del 30%, con una
relativa spesa valutata in Euro 1.286.946.
Art. 2.
Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e
dalle province autonome, di Trento e di Bolzano, l'importo di Euro
2.100.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed
erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Ciascuna regione e provincia autonoma, nei limiti delle somme
loro assegnate a norma dell'art. 2, provvedera' ad impartire alle
proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perche' possano
disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata a
partire dal mese di marzo 2006 e, successivamente, con cadenza
mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.
Roma, 6 marzo 2007
Il Ministro della salute
Turco
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 37
Allegato: prospetto regionale dello sconto per farmacie.
|
Regione
|
Farmacie < 150
|
Farmacie > 150
|
Fatturati < 150
|
Quota per fatturati
> 150
|
Totale erogazione a
Regione
|
|
PIEMONTE
|
78
|
199
|
€
128.383
|
183.959
|
€
312.342
|
|
VALLE D'AOSTA
|
4
|
8
|
€
7.008
|
6.275
|
€
13.232
|
|
LOMBARDIA
|
33
|
137
|
€
59.372
|
147.568
|
€
206.940
|
|
P.A. Bolzano
|
-
|
8
|
-
|
10,532
|
€
10.532
|
|
P.A.Trento
|
5
|
15
|
€
7.992
|
12.705
|
€
20.697
|
|
VENETO
|
16
|
66
|
€
26.441
|
67190
|
€
93.631
|
|
FRIULI V.G.
|
10
|
24
|
€
12.207
|
19.924
|
€
32.221
|
|
LIGURIA
|
40
|
63
|
€
77.619
|
68.3SG
|
€
146.000
|
|
EMILIA
ROMAGNA
|
20
|
79
|
€
32.336
|
80.734
|
€
113.073
|
|
TOSCANA
|
34
|
90
|
€
58.075
|
92.027
|
€
150.102
|
|
UMBRIA
|
7
|
28
|
€
12.420
|
29746
|
€
42.166
|
|
MARCHE
|
23
|
59
|
€
34.204
|
48.934
|
€
83.138
|
|
LAZIO
|
17
|
48
|
€
27.960
|
51.998
|
€
79.957
|
|
ABRUZZO
|
61
|
56
|
€
86.282
|
48.559
|
€
134,841
|
|
MOLISE
|
26
|
42
|
€
42.344
|
40.609
|
€
82.952
|
|
CAMPANIA
|
26
|
94
|
€
49.321
|
100.300
|
€
149.621
|
|
PUGLIA
|
9
|
27
|
€
15.733
|
27.228
|
€
42.961
|
|
BASILICATA
|
17
|
30
|
€
34.454
|
34921
|
€
69.375
|
|
CALABRIA
|
21
|
100
|
€
32.406
|
108.161
|
€
140.569
|
|
SICILIA
|
14
|
58
|
€
20.789
|
53448
|
€
74.237
|
|
SARDEGNA
|
25
|
60
|
€
47.616
|
53748
|
€
101.363
|
|
TOTALI
|
486
|
1293
|
€ 813,054
|
1,286.946
|
€ 2,100.000
|
farfog