
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE
POLITICA DEL FARMACO
Rinnovato l'Accordo per la Distribuzione per Conto della Regione Lazio
con i farmacisti, con decorrenza operativa dal 2 maggio 2011 e con
termine del periodo di smaltimento delle scorte dei nuovi inserimenti
il 30 giugno 2011.
A fronte di un maggiore impegno richiesto alle
farmacie, che verrà messo in atto immediatamente, la Regione a
sua volta si dovrebbe impegnare per raggiungere obiettivi di
utilità comune che andrebbero a vantaggio, oltre che dei
farmacisti stessi, anche delle finanze pubbliche e dei cittadini.
farfog
Tutta la documentazione:
Prospetto sintetico operativo dell'autore
I medicinali nuovi in DPC
Si evidenziano le principali novità dell'accordo a cui occorre prestare attenzione:
- La prescrizione di antipsicotici atipici con procedura urgente puo' essere spedita solo con 1 pezzo.
- La
prescrizione di eritropoietina e analoghi può essere spedita
solo allegando la copia del piano terapeutico vidimata in originale
dall'ufficio farmaceutico della Asl (nel periodo di smaltimento scorte
la Asl dispensa direttamente il farmaco senza rilasciare copia vidimata
del PT).
- Il medicinale Arixtra, a base di fondaparinum sodico (ATC B01AX05 "altri antitrombotici" diversi dagli eparinici),
non gode della modalità di distribuzione in "Duplice Via",
pertanto deve essere dispribuito in DP anche se il medico non indica la
sigla DP nelle caselle "tipo ricetta".
Per quanto non
specificato nel nuovo accordo, rimangono valide le indicazioni
operative in vigore in precedenza, di cui si riportano qui di seguito
le più recenti:
LA PRESIDENTE
IN QUALITÀ’ DI COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)
DECRETO n. U0017 del 23 marzo 2011
proposta 5561 del 22/03/2011
OGGETTO:
Ratifica Nuovo Protocollo di intesa per la distribuzione tramite le
farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT -Prontuario della
distribuzione diretta- (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e
successive modifiche ed integrazioni), stipulato tra Regione Lazio,
Federfarma Lazio e le Farmacie comunali.
IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2001 e s.m.i, con particolare riferimento all’art. 98;
VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” che disciplina il sistema di finanziamento
a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli
uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di
remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano
assistenza sanitaria nonché il principio della libertà di
scelta, da parte dell’assistito, delle strutture eroganti;
VISTO il decreto legge 18 settembre
2001, n.347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n.405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria;
VISTO il PHT –Prontuario della
Distribuzione Diretta per la presa in carico e la continuità
assistenziale H (Ospedale) –T (Territorio) di cui
all’allegato 2 della Determinazione del 29 ottobre 2004
dell’Agenzia Italiana del Farmaco e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Deliberazione del 14 luglio
2006, n.425 concernente Ratifica dell’ “Accordo per la
distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al
PHT “Prontuario della distribuzione diretta”
(Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, S. O. n. 162 alla G.U. n. 259
del 4 novembre 2004), stipulato tre Regione Lazio, Federfarma Lazio, Le
Farmacie Comunali e Farmacap, in data 2 maggio 2006;
VISTA la Deliberazione del 14 luglio
2006, n.426 concernente “Ratifica degli accordi tra la Regione
Lazio e le aziende farmaceutiche produttrici e licenziatarie per la
definizione dei prezzi di alcuni farmaci del PHT, di cui alla
Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004”;
VISTA la Deliberazione del 24 ottobre 2006, n.691 di Integrazione e modifica della Deliberazione del 14 luglio 2006, n.426;
VISTO l’accordo sottoscritto
il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero
dell’Economia e dal Presidente della Regione Lazio per
l’approvazione del Piano di rientro e di individuazione degli
interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai
sensi dell’art. 1 comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311;
CONSIDERATO che gli interventi
individuati dal Piano di rientro sopracitato sono per la Regione Lazio
vincolanti ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera b della
legge 27 dicembre 2006 n. 296;
VISTA la Deliberazione del 20 marzo
2007, n.197 concernente Integrazione e modifica della DGR del 27
febbraio 2007, n.124. – inerente il Piano di Rientro approvato
dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007 ; prime misure
applicative dell’Obiettivo specifico 2.3 “Politica del
Farmaco” e della DGR del 14 luglio 2006, n.425.
VISTO il decreto del Presidente in
qualità di Commissario ad acta n° U0002 del 14 gennaio 2009
che ratifica l’accordo 2009/2010 per la distribuzione tramite le
farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT “Prontuario della
distribuzione diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004
S.O. n.162 alla G.U. n. 259 del 4
novembre 2004), siglato il 23 dicembre 2008 tra la Regione Lazio,
Federfarma, Farmacie Comunali, di seguito indicato come Accordo
2009/2010;
TENUTO CONTO che il Protocollo di
intesa 2011/2013 per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate
di farmaci di cui al PHT “Prontuario della distribuzione
diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 S.O. n.162 alla
G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato tra la Regione Lazio,
Federfarma e Farmacie Comunali è finalizzato al proseguimento
della distribuzione di farmaci del PHT con le modalità indicate
nello stesso protocollo 2011/2013;
TENUTO CONTO che nel Protocollo di
intesa 2011/2013 sono oggetto della distribuzione “in nome e per
conto” da parte delle farmacie convenzionate tutti i farmaci PHT
con un prezzo pubblico non inferiore a €25,00;
PRESO ATTO che con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008 n. 3743 il
dr. Mario Morlacco è stato nominato sub commissario per
l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio;
PRESO ATTO che con Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, la Presidente della Regione
Lazio, Renata Polverini, è stata nominata Commissario ad acta
per la prosecuzione del piano di rientro del disavanzo sanitario della
Regione Lazio;
PRESO ATTO che con Delibera
Consiglio dei Ministri del 03.03.2011 il dr. Giovanni Antonino Spata
è stato nominato sub commissario per l’attuazione del
Piano di Rientro della Regione Lazio;
PRESO ATTO che il Piano di Rientro aveva valenza triennale con scadenza il 31 dicembre 2009;
VISTA l’Intesa Stato Regioni
del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli
anni 2010 – 2012;
PRESO ATTO di quanto disposto nel
Patto per la Salute 2010-2012, in particolare all’art. 13,
comma 14 circa il prosieguo dei piani di rientro delle Regioni
già commissariate, secondo programmi operativi;
VISTO il Decreto 113 del 31/12/2010 contenente i Programmi Operativi per l’anno 2011-2012 ;
PRESO ATTO che i Programmi Operativi
nell’Intervento 11, “Razionalizzazione della spesa
farmaceutica- Azione 11-5 Ampliamento DPC”, prevedono
l’ampliamento della distribuzione in DPC delle molecole PHT 2004
e la rimodulazione della remunerazione ;
VISTA le note di Confservizi Lazio e Federfarma Lazio in cui si comunica l’approvazione da parte degli organi statutari
DATO ATTO che il presente atto, per la sua natura, non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di ratificare il
Protocollo d’intesa 2011/2013 (allegato A al presente
provvedimento che ne fa parte integrante) per la distribuzione tramite
le farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT “Prontuario
della distribuzione diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre
2004 S.O. n.162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato tra la
Regione Lazio, Federfarma e Farmacie Comunali finalizzato al
proseguimento della distribuzione di farmaci del PHT, con le
modalità definite nel Regolamento Attuativo e il Disciplinare
Tecnico
- di confermare l’Azienda USL RMA quale Azienda capofila tra Le Aziende USL del Lazio;
- di confermare le due “Commissioni Miste” così come previste dal Decreto U0002/2009;
- di dare mandato alla
Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR di predisporre il
Regolamento Attuativo e il Disciplinare Tecnico relativo agli aspetti
tecnico-organizzativo dell’Accordo entro il 31/03/2011;
- di dare mandato alla
Direzione Regionale Programmazione e Risorse del SSR di predisporre i
procedimenti attuativi di quanto previsto nell’intesa;
Di pubblicare il presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché di
renderla nota sul sito web della Regione Lazio
all’indirizzo www.regione.lazio.it nel link dedicato alla
sanità tra le “Ultime notizie”.
RENATA POLVERINI
Allegato n. 1 al Decreto n. U0017/2011
PROTOCOLLO DI INTESA
Tra
La Regione Lazio
Federfarma Lazio
Confservizi Lazio
PREMESSO
che la Regione, pur riconoscendo i positivi risultati in termini di
risparmio, oltre che di immediata disponibilità dei dati,
derivanti dall’applicazione dell’accordo recepito dal
Decreto Commissariale n. 2 del 14.01.2009, ha manifestato alle
rappresentanze delle farmacie firmatarie la necessità, di
procedere in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza, ad una
revisione dei contenuti del medesimo in conseguenza della inderogabile
necessità di contenere quanto più possibile la spesa
sanitaria regionale;
che le farmacie, pur considerando il difficile momento congiunturale in
cui si trovano ad operare, intendono coadiuvare, al fine di sostenere
il rapporto di collaborazione con la Regione e di non recare disagio
alla cittadinanza, l’operato della Regione stessa volto a
monitorare quanto più possibile la spesa sanitaria ed in tal
senso si dichiarano disponibili ad una eccezionale revisione anticipata
dei contenuti dell’accordo recepito dal Decreto Commissariale n.
2 del 14.01.2009;
che tuttavia, le ulteriori richieste non possono essere facilmente
sostenute dalle farmacie e la modifica di un accordo in corso di
validità non può che ritenersi una pratica eccezionale
nella definizione dei rapporti stabiliti con la Regione;
che la stessa Regione tenuto conto ditale disponibilità si
impegna a considerare il risultato ottenuto quale elemento di futura
stabilità per il settore, dando modo alle farmacie di poter
operare per il periodo di validità degli accordi in modo
appropriato alle esigenze delle proprie strutture, ricercando nel
contempo, unitamente alle rappresentanze sindacali delle farmacie,
spazi e momenti di collaborazione, anche diversi rispetto alla
distribuzione del farmaco, che possano conciliare, da un lato
l’esigenza della Regione di razionalizzare le modalità di
fruizione per i cittadini della assistenza sanitaria, e
dall’altro, la necessità delle farmacie di estendere e
qualificare la propria funzione, anche nell’ottica
dell’attuale normativa (D.Lvo. n. 153/2009);
che la Regione si impegna a definire un piano che garantisca
tempestività dei pagamenti verso tutte le farmacie del Lazio nel
rispetto di quanto previsto dalla Convenzione, attraverso un sistema
centralizzato, condizioni, queste, fondamentali per il nuovo accordo,
non essendo realizzabile alcun ulteriore sforzo da parte delle farmacie
nel quadro dell’attuale situazione di ritardati pagamenti.
che la Regione Lazio si impegna a far sottoscrivere e rispettare il
presente protocollo di intesa a tutti i Direttori Generali delle ASL
della Regione. Tale accordo dovrà essere sottoposto ad
approvazione da parte degli Organi Statutari di Federfarma Lazio e
Confservizi Lazio entro 15 giorni dalla sottoscrizione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
ai fini di cui sopra sono state congiuntamente individuate le seguenti
aree di intervento e di ulteriore possibile collaborazione, che saranno
disciplinate tecnicamente, ove necessario, da specifici documenti
condivisi.
1. DEFINIZIONE DEL PIANO PAGAMENTI
• Introduzione DCR on-Line
• Centralizzazione dei pagamenti
• Progressivo riallineamento dei pagamenti ai termini convenzionali
il rispetto della modalità centralizzata e la regolarità
dei pagamenti sono condizioni che concorrono alla stipula del presente
protocollo di intesa e risultano essenziali per l’attuazione
dello stesso.
Federfarma Lazio, al fine di accelerare le procedure di attivazione
della trasmissione elettronica dei dati delle DCR (DCR on-line), mette
a disposizione il proprio know how rivestendo il ruolo di nodo di
congiunzione tra tutte le farmacie che trasmettono i dati e la Regione
Lazio. che li riceve.
La funzione di Federfarma Lazio è quella di controllo del flusso
dati e di garante nella regolarità della trasmissione,
finalizzata a favorire l’avvio e la messa a regime del sistema di
trasmissione dei dati.
La Regione si impegna entro il 31/03/2012 al riallineamento dei
pagamenti ai termini convenzionali e comunque non oltre i 60 giorni. In
caso di mancato rispetto di tale termine, in qualsiasi momento
successivo al 31/03/2012, e comunque sino al termine del contratto,
alle fasce di remunerazione dell’8,5%, del 6% e del 4%
sarà applicata una maggiorazione dello 0,5%.
2. ACCORDO DPC
Resta confermato che la distribuzione diretta sarà quindi
limitata alle forme di assistenza previste dall’articolo 8 comma
1, lettera c) limitatamente dal ricovero ospedaliero (ordinario e
diurno) della legge 405/01 limitatamente al quantitativo necessario ad
un primo ciclo di terapia, e non superiore ad una sola confezione di
specialità medicinali, e comunque in quantità tale da
garantire fino a 7 giorni di terapia.
Saranno salvaguardate le forniture agli Hospice, RSA, CAD, Istituti penitenziari.
Inoltre, fermo restando quanto stabilito dallo stesso Decreto
Commissariale, allegato A, punto I lettera a), terzo periodo
(smaltimento scorte) per quanto concerne tutte le nuove classi sotto
riportate, verranno inserite le seguenti molecole:
Inserimento in DPC di tutte le molecole PHT 2004 ancora in convenzionata
A far data dal 01/04/2011 le farmacie distribuiranno in DPC le molecole
PHT del 2004 ancora in convenzionata con un prezzo pubblico superiore a
€25,00 per i nuovi inserimenti si rimanda all’accordo
recepito dal Decreto commissariale U002 del 14/01/200 punto i lettera
c.
I seguenti farmaci con prezzo al pubblico inferiore a € 25,00
già presenti in DPC rimangono inseriti con il tetto minimo di
remunerazione previsto dall’accordo:
• Clozapina in tutti i dosaggi
• Leponex 25 mg
• Risperidone 1 mg e Risperdal 1 mg
Inserimento in DPC di molecole ATC BO3XA (Eritropoietine)
A far data 01/04/2011 le farmacie distribuiranno tramite DPC le
molecole di cui all’ATC BO3XA, fermo restando il periodo di
smaltimento scorte a favore delle ASL pari a 60 gg. Oltre tale termine
la distribuzione sarà esclusiva per le farmacie fatta eccezione
di quanto spettante ai centri dialisi e quanto previsto dalla legge
648/96.
A fronte ditale passaggio dalla modalità in distribuzione
diretta alla DPC, le farmacie si impegnano ad attivare il progetto di
monitoraggio piani terapeutici on-line, già sperimentato con il
progetto web-care per i farmaci di cui sopra e per l’ormone
somatotropo già presente nell’elenco DPC. Fino
all’attivazione del piano terapeutico on-line, la prescrizione
dovrà avere in allegato copia (fotocopia) dell’originale
del piano terapeutico autorizzato dai servizi farmaceutici delle ASL in
corso di validità.
Distribuzione farmaci EX- OSP 2
Le parti si impegnano a nominare una commissione che effettui
un’analisi per l’introduzione in via sperimentale, entro 3
mesi, di alcune molecole ex- OSP 2 trasferite dall’AlFA in fascia
A PHT con determina 02/11/2010 in DPC, tenendo conto del quadro
interregionale.
Implementazione del Codice Fiscale in ambiente WEB DPC:
A partire dal completamento dell’inserimento delle nuove molecole
in DPC le farmacie inseriranno i codici fiscali delle ricette spedite
in DPC prelevati da tessera sanitaria.
Non è comunque fatto obbligo alle farmacie di inserire i codici fiscali dei cittadini sprovvisti di tessera sanitaria.
Rimodulazione delle fasce di remunerazione dei farmaci DPC
A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo la Regione
si impegna a riconoscere alle farmacie un rimborso degli oneri
complessivi di distribuzione (sia intermedia che finale) espresso come
percentuale al netto di IVA del prezzo al pubblico al netto di IVA:
Farmaci con prezzo pubblico tra i € 25,0 e € 50,0 una remunerazione di € 6,0 a confezione
- 11,5% al netto dell’IVA per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore o uguale a € 50,01 e inferiore o uguale ad € 154,92
- 8,5% al netto dell’IVA per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore o uguale a € 154,93 e inferiore o uguale a € 300,00
- 6,0% al netto dell’IVA per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore o uguale a € 300,01 e inferiore o uguale a € 600,00
4% al netto dell’IVA per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore o uguale a € 600,01 e inferiore o uguale a €
1000,00
Farmaci con prezzo pubblico superiore a € 1000,01 una remunerazione di € 30,0 a confezione.
Per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo con il SSR al
netto dell’IVA inferiore a € 387.342,64 le fasce di
remunerazione del servizio della distribuzione in nome e per conto,
espresso come percentuale del prezzo al pubblico, al netto di IVA,
comprensive delle quote di competenza della farmacie e del distributore
intermedio sono:
- 16 % (/00 percento) al netto dell’IVA per i farmaci con prezzo al pubblico inferiore o uguale ad € 600,00;
- 5% per i medicinali con prezzo al pubblico superiore ad € 600,01.
- Per i farmaci con prezzo pubblico superiore a € 1000,01 la remunerazione sarà pari a € 30,0 a confezione.
Tali remunerazioni, alle quali non si applicano gli sconti previsti
dalla legge 662/96 e successive modificazioni e/o integrazioni ivi
compreso lo sconto previsto dalla legge n. 122 del 30.07.2010, sono
comprensive anche della remunerazione che le farmacie dovranno
riconoscere ai distributori intermedi.
Per tutte le altre modalità tecniche relative alla
remunerazione, resta valido quanto indicato nel Decreto Commissariale
n. U0002 del 14.01.2009, allegato A, punto 1 lettera d) ultimo
capoverso.
3. DISTRIBUZIONE PRESIDI NOMENCLATORE
Alla luce dei positivi risultati ottenuti con il sistema di controllo
WEB CARE nella distribuzione dei presidi per diabetici, la Regione
congiuntamente alle rappresentanze sindacali delle farmacie entro il
30/06/2011 individuerà le modalità per l’erogazione
da parte delle Farmacie convenzionate, previo uno studio di
fattibilità, di presidi per l’incontinenza previsti dal
nomenclatore tariffario e/o ad esso riconducibili nonché, con il
supporto della centrale acquisti, individuerà ulteriori settori
merceologici da inserire, per la distribuzione attraverso le farmacie.
Sarà altresì definita la spettanza alle farmacie
valutando anche un eventuale tetto di spesa per singolo paziente.
4. VALUTAZIONE DELL’INSERIMENTO IN DPC DELL’OSSIGENO LIQUIDO
Alla luce dei positivi risultati in termini di contenimento di spesa e
di tracciatura in tempo reale, sia del sistema WEB DPC che WEB CARE, la
Regione Lazio si impegna a contattare -al termine delle gare regionali
in atto e prima della promulgazione delle nuove gare relative alla
distribuzione dell’ossigeno liquido- la rappresentanza delle
Farmacie Private e delle Farmacie Pubbliche, per poter valutare una
loro proposta economica per la distribuzione dell’ossigeno
liquido integrata e coadiuvata dai già citati sistemi di
tracciatura.
5. DISTRIBUZIONE VACCINI ANTINFLUENZALI
La Regione entro il 30/06/2011 definisce, previo studio di
fattibilità, le modalità per la distribuzione dei vaccini
antinfluenzali da parte delle farmacie, congiuntamente alle
rappresentanze sindacali delle farmacie, alle competenti Direzioni
Regionali e alle altre figure professionali coinvolte, a partire dalla
campagna vaccinale 2011.
6. SERVIZI
Le parti si impegnano a definire in conformità alle previsione
dei singoli decreti di cui all’articolo I del D.Lgs n. 153 del
2009, le modalità di erogazione, di remunerazione dei servizi da
parte delle farmacie e dell’istituzione di una commissione
paritetica.
Il presente protocollo ha una validità di anni due.
Roma li, 04/03/2011
firmato,
Le Parti
Il Sub Commissario ad acta Per l’attuazione del Piano di Rientro Dr. Mario Morlacco
Direttore Regionale Dipartimento Programmazione Economica e Sociale Dr. Guido Magrini
Direttore Regionale Vicario Programmazione e Risorse SSR Dr. Fabrizio Ferri
Il Presidente Federfarma Lazio Dr. Franco Caprino
Il Direttore di Confservizi Lazio Dr. Massimo Serafini
DETERMINAZIONE N. B3524 del 4 maggio 2011
Proposta n. 9002 del 22/04/2011
OGGETTO:
Recepimento “Regolamento attuativo e disciplinare
tecnico dell’accordo per la distribuzione tramite le farmacie
convenzionate di farmaci di cui al PHT”- Prontuario della
distribuzione diretta (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 s.o. n.
162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004) recepito con Decreto
Commissariale U0002 del 14.01.2009 e con Decreto Commissariale 00017
del 23.03.2011
IL DIRETTORE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E RISORSE DEL SSR
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politica del Farmaco;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. i
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta”;
VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad
acta n° U0002 del 14 gennaio 2009 che ratifica l’accordo
2009/2010 per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate di
farmaci di cui al PHT “Prontuario della distribuzione
diretta” (Determinazione AlFA del 29 ottobre 2004 S.O. n.162 alla
G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), siglato il 23 dicembre 2008 tra la
Regione Lazio, Federfarma, Farmacie Comunali, di seguito indicato come
Accordo 2009/2010;
VISTO il Decreto U0014 del 23 marzo 2011 “Recepimento Accordi fra
Regione Lazio e industrie Farmaceutiche per l’acquisto dei
farmaci di cui al PHT “Prontuario della distribuzione
diretta” (Determinazione AlFA del 29 ottobre 2004 S.O. n.l62 alla
G.U. n.259 del 4 novembre 2004);
VISTO il Decreto U0017 del 23 marzo 2013 “Ratifica Nuovo
Protocollo di intesa per la distribuzione tramite le farmacie
convenzionate di farmaci di cui al PFJT -Prontuario della distribuzione
diretta- (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 e successive
modifiche ed integrazioni), stipulato tra Regione Lazio, Federfarrna
Lazio e le Farmacie comunali”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente accolte,
- di ratificare l’allegato “Regolamento attuativo e
disciplinare tecnico dell’accordo per la distribuzione tramite le
farmacie convenzionate di farmaci di cui al PHT” —
Prontuario della distribuzione diretta (Determinazione AIFA del 29
ottobre 2004 so, n. 162 alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004) recepito
con Decreto Commissariale U0002 del 14.01,32009 e con Decreto
Commissariale 00017 del 23.03.2011” parte integrante della
presente determina.
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
dr Fabrizio Ferri
REGOLAMENTO ATTUATIVO E DISCIPLINARE TECNICO
DELL’ ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE
CONVENZIONATE DI FARMACI DI CUI AL PHT “PRONTUARIO DELLA
DISTRIBUZIONE DIRETTA” (DETERMINAZIONE AIFA DEL 29 OTTOBRE 2004
S.O. n. 162 ALLA G.U. N. 259 DEL 4 NOVEMBRE 2004) RECEPITO CON DECRETO
COMMISSARIALE U0002 DEL 14.01.32009 E CON DECRETO COMMISSARIALE 00017
DEL 23.03.2011
TRA
LA REGIONE LAZIO rappresentata dal Direttore Regionale
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale dott. Guido Magrini
ADF rappresentata dal dott. Walter FARRIS
FEDERFARMA SERVIZI rappresentata dal Presidente dott. Paolo TAGLIAVINI.
FEDERFARMA LAZIO rappresentata dal dott. Franco Caprino
CONFSERVIZI LAZIO rappresentata dal Direttore dott. Massimo Serafini
Premesso
che tra la Regione Lazio, la Federfarma Lazio e le Farmacie
comunali è stato sottoscritto un Protocollo di intesa per
l’acquisto e la distribuzione di medicinali ai sensi
dell’art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405 d’ora in
avanti indicato come Protocollo,
si conviene quanto segue:
1. ASL capofila
L’ azienda sanitaria locale RMA individuata dalla Regione, come
Asl capofila, si impegna ad acquistare i farmaci in elenco dalle ditte
produttrici, in base al prezzo e alle modalità di pagamento
precedentemente concordate dalle ditte con la Regione, sulla stima dei
dati di consumo storico forniti dagli organi regionali con particolare
attenzione a quelli relativi alle eparine a basso peso molecolare la
cui prescrizione sia stata effettuata a seguito di interventi
ortopedici maggiori. Si impegna altresì a monitorare tutte le
fasi di gestione del processo, avvalendosi di adeguati supporti
informatici forniti dalle aziende capofila individuate, in modo da
poter svolgere una funzione di controllo, gestione ed elaborazione
statistica atta a verificare l’effettivo risparmio sulla spesa
previsto da tale accordo, individuare e correggere laddove possibile
gli elementi di criticità del sistema. Inoltre svolgerà
un’attività di vigilanza sullo stoccaggio dei farmaci in
oggetto con visite periodiche presso le strutture accreditate,
segnalando alla Regione eventuali irregolarità
2. Aziende fornitrici
Gli ordinativi relativi alla fornitura verranno inviati alle ditte a
mezzo fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque
disciplinato dalla normativa vigente. Ricevuti gli ordini le ditte
avranno 24 ore lavorative per dare conferma all’amministrazione
contraente e ai distributori capofila della ricezione della fornitura
ordinata, comunicando in tale contesto il
numero univoco assegnato all’ordinativo medesimo, la data ordine
intesa come data e ora di ricezione dell’ordinativo di fornitura
in questione, nonché la data ultima prevista per la consegna che
deve avvenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, a
decorrere dalla “data ordine”. La ditta
fornitrice si impegna a rispettare le norme internazionali ISO 9000 per
la gestione e l’assicurazione della qualità, a predisporre
tutti gli strumenti e le metodologie, comprensive della relativa
documentazione, atti a consentire all’amministrazione contraente,
per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità
delle forniture alle norme previste nel contratto e negli ordinativi di
fornitura; di eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei
servizi oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati
negli ordinativi emessi dall’Amministrazione contraente; di
rendere disponibili entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di
apposita richiesta scritta dall’Amministrazione contraente, tutte
le indicazioni ed ogni eventuale altro dato inerente agli ordinativi
ricevuti nell’ultimo bimestre. A titolo esemplificativo il
numero complessivo degli ordinativi evasi/inevasi/sospesi, il prezzo
unitario netto e le quantità fornite di ogni singolo prodotto.
3 - Azienda Capofila.
Al fine di poter garantire una corretta distribuzione dei farmaci
oggetto dell’Accordo su tutto il territorio regionale le parti
firmatarie riconoscono l’esigenza di individuare,
nell’ambito delle aziende di distribuzione intermedia aderenti al
presente regolamento, due aziende definite quali
“capofila”, FEDERFARMA SERVIZI e ADF. La consegna della
fornitura presso le due aziende capofila, FEDERFARMA SERVIZI e
ADF, dovrà essere corredata per ciascun ordinativo da un
Documento di trasporto che riporterà una distinta dei beni
forniti con il codice AIC di ciascun prodotto, la quantità
consegnata, nonché il numero univoco assegnato dal fornitore
all’ordine a cui si riferisce la consegna. La merce viaggia a
rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà adottare
pertanto tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce
subisca alterazioni durante il trasporto. Al ricevimento della merce
presso i punti di consegna saranno effettuati i controlli a campione
quali-quantitativi da parte del personale del distributore intermedio.
In caso di impossibilità di procedere ad un accurato controllo,
per via dell’imballaggio e/o per la quantità degli
articoli, anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche
non conformità dei prodotti e/o delle relative quantità
rispetto all’ordinativo, la merce potrà essere contestata
al fornitore dal distributore intermedio entro e non oltre tre giorni
lavorativi dalla data di avvenuta consegna riportata sul documento di
trasporto dall’accettante. E’obbligo del distributore
intermedio procedere all’inserimento dei farmaci consegnati nel
sistema web-dpc nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre 24 ore dalla consegna (fa fede il timbro di ricezione). Il
distributore dovrà comunicare tempestivamente alla ASL
committente l’anomalia riscontrata e la merce contestata
dovrà essere sostituita dalla ditta fornitrice entro tre giorni
lavorativi. Le aziende capofila poi provvederanno alla distribuzione
dei farmaci in oggetto presso i distributori intermedi aderenti.
Nell’esplicare tale attività di stoccaggio accentrato le
aziende capofila, oltre a rispettare tutte le norme di buona gestione e
conservazione del “bene” farmaco di proprietà della
Regione, dovranno dotarsi di un sistema informatizzato che permetta una
visibilità immediata e continuativa da parte della Asl
committente della congruità tra merce ordinata e stoccata ,
nonché dei flussi di uscita e quindi delle giacenze in tempo
reale per una corretta gestione degli ordini
Le Aziende capofila dovranno essere in grado di proporre alla
Regione/ASL i livelli di scorta minima e la necessità di
riordino per ciascun medicinale, segnalando tempestivamente ogni
aspetto di criticità che possa influire negativamente sulla
disponibilità dei medicinali nei confronti dei cittadini.
A fronte del servizio su descritto le aziende di distribuzione
intermedia aderenti al presente regolamento si impegnano a riconoscere
alle Aziende capofila un rimborso degli oneri sopportati
calcolato in misura percentuale sul prezzo al pubblico al netto
dell’IVA per ciascuna confezione ricevuta. Tale rimborso
sarà quantificato, in separata sede, dalle associazioni di
categoria firmatarie interessate sulla base degli effettivi costi
sopportati.
4 – Aziende di distribuzione intermedia aderenti.
Saranno le due aziende capofila a gestire i rapporti con i distributori
intermedi che a, loro volta saranno responsabili del bene
”farmaco” di proprietà della Regione fino alla
consegna presso le farmacie sia per quel che riguarda le
modalità di trasporto e conservazione, sia per problemi
riguardanti la mancata consegna, la rottura delle confezioni e la non
rispondenza tra giacenza di magazzino e farmaci in uscita. Sarà
cura del distributore verificare che tutte le confezioni siano dotate
di fustello a lettura ottica annullato con la dicitura Confezione
Ospedaliera. I prodotti in oggetto dovranno essere collocati in uno
spazio dedicato ed esclusivo nel rispetto delle norme di buona
conservazione previste dalla Farmacopea, con particolare attenzione
alla scadenza dei farmaci in deposito, avendo cura di comunicare alla
Asl capofila i prodotti che presentano una data di scadenza inferiore a
sei mesi, e alla corretta temperatura di conservazione prevista dalle
schede tecniche dei farmaci in questione. Nell’esplicare tale
attività di stoccaggio i distributori intermedi aderenti, scelti
dalle farmacie tra quelli accreditati, devono consegnare i farmaci in
oggetto alle farmacie richiedenti, assumendo a proprio carico le spese
derivanti da eventuali danneggiamenti durante il trasporto, e mancata
consegna della confezione di farmaco garantendone il recapito nel minor
tempo possibile e comunque, salvo casi di difficoltà comprovata,
entro un tempo massimo di 24 ore lavorative, come normalmente avviene
per la consegna delle altre commesse.
Qualora il distributore intermedio abbia interrotto le forniture alla
farmacia per mancato pagamento o cessazione del rapporto, potrà
non fornire il medicinale o i medicinali richiesti previa comunicazione
contestuale alla farmacia richiedente e alla ASL Capofila RM A, a mezzo
fax o mail, chiedendo a quest’ultima la modifica
dell’elenco dei distributori selezionati dalla farmacia stessa
dandone comunicazione alla farmacia richiedente.
I distributori inoltre dovranno fornire in tempo reale su supporto
informatico gli arrivi i carichi, le giacenze, la gestione tecnica
(mancanti, arrivi parziali, rotti, avariati, scaduti etc.), le consegne
effettuate alle farmacie, nonché gli eventuali resi effettuati
da queste ultime. Dovranno inoltre autorizzare il personale incaricato
dalla Asl capofila a visionare le modalità di stoccaggio e le
giacenze.
5 - Copertura dei rischi e responsabilità dei singoli aderenti.
Le aziende di distribuzione intermedia aderenti garantiranno la
copertura dei rischi di perimento o deterioramento dei prodotti oggetto
del presente regolamento.
In ogni caso ciascun aderente è responsabile, nei confronti
della Regione Lazio, per il perimento o deterioramento dei prodotti
affidati e per ogni altro danno direttamente od indirettamente
cagionato nell’espletamento degli impegni assunti in ordine al
deposito, allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla consegna dei
prodotti.
6 – Remunerazione.
La Regione Lazio riconosce alle farmacie:
a) un rimborso degli oneri complessivi di distribuzione (sia intermedia
che finale) di € 6,00 (euro sei/00) a confezione al netto di IVA:
- per i farmaci con prezzo al pubblico inferiore o uguale a €
25,00 già presenti in DPC di cui al Protocollo di Intesa
recepito con Decreto Commissariale U 0017 del 23.03.2011;
- per i farmaci con prezzo pubblico superiore a € 25,00 ed inferiore o uguale a € 50.00
b) un rimborso degli oneri complessivi di distribuzione (sia intermedia
che finale) espresso come percentuale al netto di IVA del prezzo al
pubblico al netto di IVA:
- 11,50% (undici/50 percento) per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore a € 50,00 ed inferiore o uguale ad € 154,94;
- 8,50% (otto/50 per cento) per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore a € 154,94 ed inferiore o uguale ad € 300,00;
- 6,00% (sei/00 per cento) per i farmaci con prezzo al pubblico
superiore a € 300,00 ed inferiore o uguale ad € 600,00;
- 4,00% (quattro/00 per cento) per i medicinali con prezzo al pubblico
superiore ad € 600,00 ed inferiore o uguale ad € 1000,00;
c) un rimborso degli oneri complessivi di distribuzione (sia intermedia
che finale) di € 30,00 (euro trenta/00) a confezione al netto di
IVA per i farmaci con prezzo al pubblico superiore ad € 1000,00
(euro mille/00);
d) per le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo con il SSR al
netto dell'IVA inferiore a € 387.342,64 le fasce di remunerazione
del servizio della distribuzione in nome e per conto, espresso come
percentuale del prezzo al pubblico, al netto di IVA, comprensive delle
quote di competenza della farmacie e del distributore intermedio sono:
- di € 6,00 (euro sei/00) a confezione al netto di IVA per i
farmaci con prezzo al pubblico inferiore o uguale a € 25,00
già presenti in DPC di cui al Protocollo di Intesa recepito con
Decreto Commissariale U 0017 del 23.03.2011;
- 16,00% (sedici/00 percento) per i farmaci con prezzo al pubblico inferiore o uguale ad € 600,00;
- 5,00% (cinque/00 per cento) per i medicinali con prezzo al pubblico
superiore ad € 600,00 ed inferiore o uguale ad € 1000,00;
- € 30,00 (euro trenta/00) a confezione al netto di IVA per
i farmaci con prezzo al pubblico superiore ad € 1000,00
(euro mille/00).
Come espresso nel punto 1 del Protocollo di Intesa, recepito con
Decreto Commissariale n. U0017 del 23.03.2011, la Regione si impegna a
riallineare progressivamente i pagamenti ai termini convenzionali e
comunque non oltre i 60 giorni. In caso di mancato rispetto di tale
termine, in qualsiasi momento successivo al 31/03/2012, e comunque sino
al termine del contratto, alle fasce di remunerazione dell'8,5%, del 6%
e del 4% sarà applicata una maggiorazione aggiornandosi
automaticamente a 9,0%, 6,5%, 4,5%.
A fronte dei servizi su riportati, le farmacie convenzionate
riconosceranno ai distributori intermedi che effettueranno la
distribuzione, una remunerazione pari a quanto stabilito
dall’accordo sottoscritto dalle parti e allegato al presente di
cui è parte integrante (allegato A).
7 – Farmacie.
Le farmacie, nell’ambito di tale accordo, si impegnano a
trasmettere gli ordini relativi ai farmaci in questione al distributore
intermedio prescelto per via telematica o, in caso di
impossibilità, l’invio dell’ordine è
consentito anche tramite fax/tel. Grazie al tracciato
telematico il sistema evidenzia in tempo reale la disponibilità
del prodotto e solo nel caso in cui i distributori
accreditati in un numero compreso tra 2 e 4 non siano in grado di
evadere la richiesta e dopo che il sistema in modo automatico abbia
verificato la disponibilità presso le due aziende di
distribuzione capofila, il farmacista, a causa della mancata
disponibilità del prodotto in oggetto nei tempi massimi
consentiti, potrà erogare le confezioni reperibili nel normale
circuito distributivo in regime convenzionale, allegando alla ricetta
la certificazione della carenza nel circuito distributivo.
Le ricette con tale dicitura dovranno essere poste secondo il
raggruppamento già indicato dalla Regione. Qualora
vengano erogati farmaci di proprietà della farmacia, in assenza
delle certificazioni attestanti la mancanza del prodotto, la
remunerazione non verrà corrisposta alla farmacia e le
verrà addebitata la differenza tra il costo del farmaco che
avrebbe comunque sostenuto la regione e quanto corrisposto alla
farmacia al netto delle eventuali quote di compartecipazione ove
previste in base alle tipologie di esenzione indicate sulle ricette.
Le farmacie avranno 30 giorni di tempo dall’eventuale
comunicazione di rettifica per produrre ricorso alla commissione di cui
all’art 3 dell’accordo recepito con Decreto Commissariale
U0002 del 14.01.2009 e sue successive modifiche o integrazioni.
Le farmacie sono inoltre tenute a controllare la corretta compilazione
della ricetta che dovrà contenere tutti gli elementi previsti
dalla normativa vigente e apporre all’atto della spedizione i
fustelli ottici riportanti la dicitura “confezione
ospedaliera”.
Il reso dei farmaci consegnati alla farmacia avverrà nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
1) in caso di richiesta o invio errato entro 24 ore dalla data di consegna,
2) in caso di mancato ritiro da parte del paziente entro 10 giorni dal termine di validità della ricetta.
Il reso deve essere accompagnato da una dichiarazione sullo stato di
buona conservazione. Il reso si intende accettato nel
momento in cui il distributore intermedio lo prende in carico, da quel
momento la corretta conservazione o il perimento sono
responsabilità del distributore.
Le ricette contenenti farmaci in oggetto dovranno essere consegnate
entro i tempi previsti dalla vigente normativa in mazzette separate.
La farmacia chiude la ricetta sul sistema web-dpc entro il termine di contabilizzazione del mese di competenza.
La contabilizzazione, fatti salvi casi eccezionali, di norma si effettua nel mese di competenza della prescrizione.
8 - Contestazioni ricette farmacie.
Le ricette spedite dalle farmacie e oggetto di contestazione saranno
esaminate dalla Commissione paritetica di cui all’accordo
recepito con decreto Commissariale U0002 del 14.01.2009, punto 3.
In nessun caso l’addebito alla farmacia può essere
superiore al costo effettivamente sostenuto dalla ASL Capofila Roma A,
tenendo tuttavia conto di una tolleranza derivante da una fisiologica
percentuale di errore.
9 – Avvio dell’accordo e nuovi inserimenti.
Per l’avvio del nuovo accordo sottoscritto con il protocollo di
intesa del 04.03.2011 e recepito dal Decreto Commissariale U0017 del
23.03.2011 il termine ultimo per lo smaltimento scorte è il
30/06/2011 sia per le farmacie, per quanto concerne i farmaci che
passano dalla convenzionata alla DPC, sia per le ASL, per quanto
concerne i farmaci della classe ATC B03XA che passano dalla DD alla DPC
che per la ASL RMA per i farmaci con un prezzo pubblico inferiore
a
€ 25,00 che passano dalla DPC alla convenzionata .
Per quanto riguarda i nuovi inserimenti si rimanda all’allegato B, parte integrante del presente documento.
10 – Prodotti in doppia via: chiarimenti precisazioni
Per quanto concerne i prodotti in doppia via si conferma quanto
disciplinato dal decreto U0002 del 14.01.2009 e dalle successive
circolari esplicative fatta eccezione del caso in cui sulla ricetta
siano prescritti due prodotti diversi, uno in convenzionata e
l’altro nell’elenco DPC in doppia via, ma con clausola
urgente o senza sigla DP negli appositi spazi. Si potrà spedire
la ricetta convenzionalmente con entrambi i prodotti senza arrecare
ulteriore disagio al cittadino. Per gli antipsicotici atipici in
urgenza è possibile solo la monoprescrizione.
11 - Durata dell’accordo
Il presente regolamento avrà durata pari a quella
dell’Accordo. In caso di emanazione di norme
legislative o regolamentari nonché di provvedimenti
amministrativi, sia nazionali che regionali, che provochino modifiche
ai contenuti dell’Accordo, le parti firmatarie si impegnano ad
incontrarsi per verificare la necessità di apportare eventuali
modifiche od integrazioni al presente regolamento.
12 - Adeguamento software
Al fine di ottemperare a quanto siglato nel protocollo d’intesa
in merito alla tracciatura del codice fiscale e alla
disponibilità dei piani terapeutici on line per i farmaci di cui
alla classe ATC B03XA01 e H01AC saranno commissionate le modifiche
necessarie allo sviluppo del portale WEB DPC.
Una volta disponibile la funzionalità del piano terapeutico on
line non sarà più obbligatorio allegare il piano
terapeutico all’atto della spedizione per i medicinali di cui
alle ATC B03XA01 e H01AC.
Trattandosi di accordo tra le parti, le farmacie, come riportato nel
protocollo di intesa, rileveranno il codice fiscale solo ed
esclusivamente qualora il cittadino presenti la tessera
sanitaria. In caso di mancanza di tessera sanitaria non vi
è obbligo per la farmacia di acquisire il codice fiscale sul
portale WEB DPC.
13 – Sostituzione farmaci
Farmaci equivalenti
In caso di farmaco equivalente non disponibile presso il circuito
distributivo DPC il farmacista potrà proporre all’utente
la sostituzione con altro farmaco equivalente disponibile nella filiera
DPC.
I principi attivi che potranno essere interessati sono:
-
bicalutamide
-
clozapina
-
risperidone
14 - Privacy
La Regione Lazio ai sensi della legge 196/2003 incarica Federfarma
Lazio per il trattamento dei dati contenuti nei sistemi WEB-CARE e
WEB.DPC.
Federfarma Lazio dichiara e garantisce che tratterà i dati
contenuti nei sistemi WEB-CARE e WEB-DPC nel pieno rispetto della legge
196/2003. Dichiara inoltre che il solo scopo del trattamento è
la tracciatura delle prestazioni a favore della Regione Lazio e si
obbliga a non comunicare e/o diffondere a terzi i dati medesimi.
15 - Commissione tecnica
Le parti firmatarie del Protocollo di Intesa istituiscono una
Commissione tecnica composta da due rappresentanti per ogni
organizzazione con il compito di definire e garantire le più
convenienti e funzionali modalità di circolazione dei farmaci
tra i diversi operatori, fornendo, nel contempo, la massima trasparenza
alla Regione Lazio. La commissione dovrà elaborare,
in armonia con quanto previsto dal presente regolamento e
dall’Accordo, procedure operative più dettagliate alle
quali dovranno attenersi i diversi operatori della filiera.
La Commissione avrà, altresì, il compito di verificare
l’andamento dell’accordo e segnalare alle parti firmatarie
possibili interventi correttivi.
16 – Clausola finale
Il Protocollo di Intesa del 04.03 prevede una serie di adempimenti
quali la tempistica dei pagamenti e la loro centralizzazione, la
distribuzione dei presidi del nomenclatore, dei vaccini anti
influenzali e l’attivazione dei servizi tramite le farmacie, la
cui realizzazione in toto è essenziale in quando condizioni che
hanno concorso alla firma del Protocollo stesso.
Pertanto le parti si impegnano a calendarizzare gli incontri per la
realizzazione di tutte le previsioni del Protocollo di Intesa secondo
il presente schema:
-
a) di istituire, entro il 30/4/2011, una commissione che effettui una
analisi per l’introduzione in via sperimentale, entro il
30/06/2011, di molecole ex OSP2 tra quelle inserite in PHT con provv.
AIFA del 2/11/2010;
-
b) dare immediato avvio, di concerto con l’Assessorato alle
Politiche Sociali, all’individuazione –entro il 30.06.2011-
delle modalità per rendere operativo l’erogazione da parte
delle Farmacie convenzionate, a far data dal 30.09.2011, tenuto conto
anche delle necessità tecniche dell’inclusione in DCR, di
presidi per l'incontinenza previsti dal nomenclatore tariffario e/o ad
esso riconducibili;
-
c) individuare, con il supporto della centrale acquisti, ulteriori
settori merceologici da inserire, per la distribuzione attraverso le
farmacie valutando la spettanza alle farmacie anche attraverso un
eventuale tetto di spesa per singolo paziente;
-
d) instaurare entro il 30.04.2011 l’apposita commissione con le
rappresentanze sindacali delle farmacie, le competenti Direzioni
Regionali e le altre figure professionali coinvolte, per rendere
operativo a partire dalla campagna vaccinale 2011, la distribuzione dei
vaccini antinfluenzali da parte delle farmacie;
-
e) centralizzare i pagamenti a livello regionale a partire da quelli dovuti per il mese di Gennaio 2011;
Per quanto non espressamente trattato il tale accordo è
regolamentato dai precedenti decreti commissariali e dalle rispettive
circolari esplicative.
Tale regolamento attuativo entrerà in vigore dal 30/04/2011 al fine di ottimizzare l’intero processo.
Roma, 21-04-2011
firmato
Allegato A
ACCORDO SULLE QUOTE PERCENTUALI DI REMUNERAZIONE FARMACIE-GROSSISTI IN
RIFERIMENTO ALL'ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE
CONVENZIONATE DI FARMACI DI CUI AL PHT "PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE
DIRETTA"
Decreto Commissariale U0002 del 14.01.2009 e Protocollo d'Intesa Regione Lazio - Federfarma Lazio del 04.03.2011
TRA
ADF rappresentata dal dott. Walter FARRIS
FEDERFARMA SERVIZI rappresentata dal Presidente dott. Paolo TAGLIAVINI.
FEDERFARMA LAZIO rappresentata dal dott. Franco Caprino
CONFSERVIZI LAZIO rappresentata dal Direttore dott. Massimo Serafini
In riferimento alla revisione dell'Accordo per la Distribuzione per
Conto di cui al Decreto Commissariale U002 del 14.01.2009, sottoscritto
con apposito Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Federfarma
Lazio e Confservizi Lazio in data 04.03.2011, che prevede anche la
rimodulazione delle fasce di remunerazione che la Regione Lazio
riconosce alle farmacie,
le parti convengono quanto segue
a far data dalla rimodulazione delle fasce di remunerazione per lae
farmacie, quest'ultime riconosceranno alla distribuzione intermedia che
effettuerà il servizio di Distribuzione Per Conto una
remunerazione pari a:
pp sino a € 50.00
pp da € 50.01 a € 154.94
pp da € 154.94 a € 300.00
pp da € 300.01 a € 600.00
pp da € 600.01 a € 1000.00
pp oltre € 1000.01 |
€ 1,00 a confezione
2.10% del pp deivato
1.60% del pp deivato
1.55% del pp deivato
1.00% del pp deivato
€ 7.50 a confezione |
pp: prezzo pubblico
Dette remunerazioni si intendono al netto dell'iva
Le relative fatture del distributore intermedio saranno liquidate dalle
farmacie nei tempi concordati dalla singola farmacia con i propri
fornitori.
firmato
Allegato B
PRINICIPIO ATTIVO
ATC MINSAN DENOMINAZIONE
CONFEZIONE
PIOGLITAZONE CLORIDRATO E METFORMINA A10BD05
037225099 COMPETACT
15 MG/850 MG CPR
PIOGLITAZONE CLORIDRATO E METFORMINA A10BD05
038529057 GLUBRAVA
15 MG/850 MG CPR
PIOGLITAZONE CLORIDRATO E GLIMEPIRIDE A10BD06
038345029 TANDEMACT
30 MG/4MG CPR
SITAGLIPTIN+ METFORMINA CLORIDRATO A10BD07
038672109 JANUMET
56 CPR 50 MG+1000 MG
SITAGLIPTIN+ METFORMINA A10BD07
038773038 EFFICIB 56 CPR 50
MG/850 MG
SITAGLIPTIN+ METFORMINA A10BD07
038773103 EFFICIB 56 CPR 50
MG/1000 MG
SITAGLIPTIN+ METFORMINA CLORIDRATO A10BD07
038672034 JANUMET
56 CPR 50 MG+850 MG
SITAGLIPTIN+METFORMINA A10BD07
038678102 VELMETIA 50 MG+1000 MG
56 COMPRESSE
SITAGLIPTIN+METFORMINA A10BD07
038678037 VELMETIA 50 MG+850 MG
56 COMPRESSE
METFORMINA+ VILDAGLIPTIN A10BD08
038252096 EUCREAS 50 MG 1000 MG
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
METFORMINA+ VILDAGLIPTIN A10BD08
038252033 EUCREAS 50 MG 850 MG
COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
PIOGLITAZONE CLORIDRATO A10BG03
034946018 ACTOS 15 MG 28 CPR 15
MG
PIOGLITAZONE CLORIDRATO A10BG03
034946044 ACTOS 30 MG 28 CPR 30
MG
PIOGLITAZONE CLORIDRATO A10BG03
034946121 ACTOS 45 MG 28 CPR 45
MG
PIOGLITAZONE CLORIDRATO A10BG03
034958013 GLUSTIN 15 MG CPR
PIOGLITAZONE CLORIDRATO A10BG03
034958049 GLUSTIN 30 MG CPR
SITAGLIPTIN A10BH01 038448142
TESAVEL 28 CPR 100 MG
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO A10BH01
037793142 JANUVIA
28 CPR 100 MG
SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO A10BH01
037794144 XELEVIA 100 MG
28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM
VILDAGLIPTIN A10BH02 038144059
GALVUS 50 MG COMPRESSE
SAXAGLIPTIN A10BH03 039453028 ONGLYZA 28 CPR 5 MG
EXENATIDE A10BX04 037568019
BYETTA SC 1PEN 5 MCG/1,2 ML
EXENATIDE A10BX04 037568033
BYETTA SC 1PEN 10 MCG/2,4 ML
LIRAGLUTIDE A10BX07 039365010
VICTOZA 2 PENNE PRERIEMPITE 3 ML
PRASUGREL B01AC22 039055025 EFIENT 28 CPR RIV 5 MG
PRASUGREL B01AC22 039055090 EFIENT 28 CPR RIV 10 MG
FONDAPARINUX SODICO B01AX05
035606033 ARIXTRA 10 FIALE
SIRINGHE PRERIEMPITE 2,5MG/0,5 ML
FONDAPARINUX SODICO B01AX05
035606060 ARIXTRA 10 FIALE
SIRINGHE PRERIEMPITE 1,5MG/0,3 ML
FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO
B02BD04 038324036
FIX NOVE 1 FIALA 1200 UI
INIBITORE UMANO C-1 ESTERASI B02AB03
039056015 BERINERT
1FL POLV+1FL 10ML ACQUA PPI 500 U.I.
EPOETINA ALFA B03XA01 038494151
ABSEAMED 1 SIR 10000 UI 1 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494011
ABSEAMED 1 SIR 1000 UI 0,5 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494035
ABSEAMED 1 SIR 2000 UI 1 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494050
ABSEAMED 1 SIR 3000 UI 0,3 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494074
ABSEAMED 1 SIR 4000 UI 0,4 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494098
ABSEAMED 1 SIR 5000 UI 0,5 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494112
ABSEAMED 1 SIR 6000 UI 0,6 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 038494136
ABSEAMED 1 SIR 8000 UI 0,8 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015155
EPREX 1 SIRINGA EV SC 2.000 U.I.
0,5 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015167
EPREX 1 SIRINGA EV SC 3.000 U.I.
0,3 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015179
EPREX 1 SIRINGA EV SC 4.000 U.I.
0,4 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015231
EPREX 1 SIRINGA EV SC 5.000 U.I.
0,5 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015243
EPREX 1 SIRINGA EV SC 6.000 U.I.
0,6 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015268
EPREX 1 SIRINGA EV SC 8.000 U.I.
0,8 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015181
EPREX 1 SIRINGA EV SC 10.000 U.I.
1 ML
EPOETINA ALFA B03XA01 027015282
EPREX 1 SIRINGA EV SC 40.000
UI/ML 1 ML
EPOETINA BETA B03XA01 034430292
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC 2.000
U.I.
EPOETINA BETA B03XA01 034430316
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC 3.000
U.I
EPOETINA BETA B03XA01 034430417
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC 4.000
U.I.
EPOETINA BETA B03XA01 034430330
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC 5.000
U.I
EPOETINA BETA B03XA01 034430431
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC 6.000
U.I
EPOETINA BETA B03XA01 034430355
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC
10.000 U.I.
EPOETINA BETA B03XA01 034430379
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC
20.000 U.I.
EPOETINA BETA B03XA01 034430456
NEORECORMON 1 SIRINGA EV SC
30.000 U.I.
EPOETINA TETA B03XA01 039474111
EPORATIO (EPOETINA TETA) 1
SIRINGA PRER. 10000 UI / 1 ML
EPOETINA TETA B03XA01 039474174
EPORATIO (EPOETINA TETA) 1
SIR.PRERIEMPITA 20000 UI / 1 ML
EPOETINA TETA B03XA01 039474236
EPORATIO (EPOETINA TETA) 1
SIRINGA PRERIEMPITA 30000 UI / 1 ML
EPOETINA Z B03XA01 038381036
RETACRIT 2.000 U.I./0,6ML
EPOETINA Z B03XA01 038381051
RETACRIT 3.000 U.I./0,9ML
EPOETINA Z B03XA01 038381075
RETACRIT 4.000 U.I./0,4ML
EPOETINA Z B03XA01 038381099
RETACRIT 5.000 U.I./0,5ML
EPOETINA Z B03XA01 038381113
RETACRIT 6.000 U.I./0,6ML
EPOETINA Z B03XA01 038381137
RETACRIT 8.000 U.I./0,8ML
EPOETINA Z B03XA01 038381152
RETACRIT 10.000 U.I./1ML
EPOETINA Z B03XA01 038381176
RETACRIT 20.000 U.I./0,5ML
EPOETINA Z B03XA01 038381188
RETACRIT 30.000 U.I./0,75ML
EPOETINA Z B03XA01 038381190
RETACRIT 40.000 U.I./1ML
ERITROPOIETINA B03XA01 038190031
BINOCRIT 2000UI/1,0ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190056
BINOCRIT 3000UI/0,3ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190070
BINOCRIT 4000UI/0,4ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190094
BINOCRIT 5000UI/0,5ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190118
BINOCRIT 6000UI/0,6ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190132
BINOCRIT 8000UI/0,8ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190157
BINOCRIT 10000UI/1ML SOLUZ.
INIETT. IN SIR. PRERIEMPITA
ERITROPOIETINA B03XA01 038190219
BINOCRIT 20000UI/0,5ML
ERITROPOIETINA B03XA01 038190233
BINOCRIT 30000UI/0,75ML
ERITROPOIETINA B03XA01 038190258
BINOCRIT 40000UI/1ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691017 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
10 MCG 0,4 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691056 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
20 MCG 0,5 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691070 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
30 MCG 0,3 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691094 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
40 MCG 0,4 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691118 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
50 MCG 0,5 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691132 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
60 MCG 0,3 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691157 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
80 MCG 0,4 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691171 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
100 MCG 0,5 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691195 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
150 MCG 0,3 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691219 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
300 MCG 0,6 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691310 ARANESP 1 SIRINGA SC EV
500 MCG 1 ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691359 ARANESP SC 1PEN 20MCG
0,5ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691447 ARANESP SC 1PEN 40MCG
0,4ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691385 ARANESP SC 1PEN 60MCG
0,3ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691397 ARANESP SC 1PEN 80MCG
0,4ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691409 ARANESP SC 1PEN 100MCG
0,5ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691411 ARANESP SC 1PEN 150MCG
0,3ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691423 ARANESP SC 1PEN 300MCG
0,6ML
DARBEPOETINA ALFA B03XA02
035691435 ARANESP SC 1PEN 500MCG
1ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348088 MIRCERA
50MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348090 MIRCERA
75MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348102 MIRCERA
100MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348203 MIRCERA
120MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348114 MIRCERA
150MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348126 MIRCERA
200MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348138 MIRCERA
250MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348177 MIRCERA
30MCG S.I1S.0,3ML
METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA B03XA03
038348215 MIRCERA
360MCG S.I1S.0,3ML
DRONEDARONE C01BD07 039589039
MULTAQ 400 MG CPS RIVESTITE CON
FILM
IVABRADINA C01EB17 037060035
CORLENTOR 56 CPR RIV 5 MG ALL/P
IVABRADINA C01EB17 037060100
CORLENTOR 56 CPR RIV 7,5 MG ALL
IVABRADINA C01EB17 037061037
PROCORALAN 5 MG 56 CPR RIVESTITE
CON FILM
IVABRADINA C01EB17 037061102
PROCORALAN 7,5 MG 56 CPR
RIVESTITE CON FILM
IMIQUIMOD D06BB10 034405011
ALDARA CREMA 5% 12 BUSTE 250 MG
DESMOPRESSINA (ACETATO TRIIDRATO) H01BA02
027665025 EMOSINT 20 MCG
10 FIALE 20 MCG/1 ML
DESMOPRESSINA (ACETATO TRIIDRATO) H01BA02
027665013 EMOSINT 4 MCG
10 FIALE 4 MCG/1 ML
GONODORELINA H01CA01 026520015
KRYPTOCUR FLACONE 10G + 2 FIALE
OCTREOTIDE H01CB02 038113027
OCTREOTIDE HOSPIRA 0.1 MG/5 FIALE
OCTREOTIDE H01CB02 038113041
OCTREOTIDE HOSPIRA 0.5 MG/5 FIALE
OCTREOTIDE H01CB02 038113039
OCTREOTIDE HOSPIRA 1 MG/1 FIALE
OCTREOTIDE H01CB02 039100045
TREOJECT 5SIR 1ML 0,1 MG/ML
CINACALCET H05BX01 036598023 MIMPARA 28 CPR 30 MG
CINACALCET H05BX01 036598050 MIMPARA 28 CPR 60 MG
CINACALCET H05BX01 036598098 MIMPARA 28 CPR 90 MG
PARACALCITOLO H05BX02 036374054
ZEMPLAR 1 MCG CAPSULE MOLLI
– 28 CPS
PARACALCITOLO H05BX02 036374080
ZEMPLAR 2 MCG CAPSULE MOLLI
– 28 CPS
PARACALCITOLO H05BX02 036374015 ZEMPLAR 5 F 1 ML
IMMUNOGLOBULINA ANTI-D J06BB01
021974035 PARTOBULIN 1 SIR
PRERIEMPITA 1250 UI SOL INIET
IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTI RHO (ANTI-D) J06BB01
022547018 IMMUNO RHO 300 MCG
1 FLACONE 300 MCG
TRETINOINA L01XX14 029838024 VESANOID 10 MG 100 CPS
BICALUTAMIDE L02BB03 039726245
BICALUTAMIDE 28 CPR 150 MG
BICALUTAMIDE L02BB03 038830143
BICALUTAMIDE CHIESI 150 MG
BICALUTAMIDE L02BB03 038830028
BICALUTAMIDE CHIESI 50 MG
BICALUTAMIDE L02BB03 038536049
SAFEDEX 28CPR RIV 50MG
BICALUTAMIDE L02BB03 038536165
SAFEDEX 28CPR RIV. 150MG
FILGASTRIM L03AA02 039125012
ZARZIO 30 MU 30 MU/0,5 ML
FILGASTRIM L03AA02 039125051
ZARZIO 48 MU 48 MU/0,5 ML
FILGRASTIM L03AA02 027772096
GRANULOKINE 30 MU 1 SIRINGA
PRERIEMPITA 0,5 ML 30 MU
FILGRASTIM L03AA02 027772033
GRANULOKINE 30 MU 1 FLACONCINO
INIETTABILE 1 ML 30 MU
FILGRASTIM (DC.IT) L03AA02
038734012 RATIOGRASTIM RATIOPHARM®
(FILGRASTIM XM02) 1 F.LA SIRINGA PRERIEMPITA 30 MUI
(300MCG/0,5 ML)
FILGRASTIM (DC.IT) L03AA02
039481092 TEVAGRASTIM (FILGRASTIM XM02)
1 F.LA SIRINGA PRERIEMPITA 30 MUI (300MCG/0,5 ML)
LENOGRASTIM L03AA10 028686044
GRANOCYTE 34 F 33,6MIU
LENOGRASTIM L03AA10 029059096
MYELOSTIM 34 F 33,6MIU
PEGFILGRASTIM L03AA13 035716012
NEULASTA 6 MG SOLUZ. INIETT. 1
SIR PRER. 0,6 ML SOTTOC
SIROLIMUS L04AA10 035120070
RAPAMUNE 1 MG 100 CPS RIV IN
BLISTER
SIROLIMUS L04AA10 035120094
RAPAMUNE 2 MG 30 CPS RIV CON FILM
IN BLISTER
SIROLIMUS L04AA10 035120017
RAPAMUNE 60 ML OS FL 60 ML+30 SIR
DOS+1 ADAT.+AST
LEFLUNOMIDE L04AA13 034702098
ARAVA 100 MG 100 MG 3 CPS RIV CON
FILM
LEFLUNOMIDE L04AA13 034702074
ARAVA 20 MG 20 MG 30 CPS RIV CON
FILM
EVEROLIMUS L04AA18 036373227
CERTICAN 0,25 MG COMPRESSE
DISPERSIBILI
EVEROLIMUS L04AA18 036373025
CERTICAN 0,25 MG COMPRESSE
EVEROLIMUS L04AA18 036373102
CERTICAN 0,75 MG COMPRESSE
LEVODOPA + CARBIDOPA +ENTACAPONE N04BA03
036825242 STALEVO
75MG/18.75 MG/200 MG
LEVODOPA + CARBIDOPA +ENTACAPONE N04BA03
036825077 STALEVO
100MG/25 MG/200 MG
LEVODOPA + CARBIDOPA +ENTACAPONE N04BA03
036825255 STALEVO
125MG/31.25 MG/200 MG
LEVODOPA + CARBIDOPA +ENTACAPONE N04BA03
036825115 STALEVO
150MG/37.5 MG/200 MG
LEVODOPA + CARBIDOPA +ENTACAPONE N04BA03
036825216 STALEVO
200MG/50 MG/200 MG
LEVODOPA+ CARBIDOPA+ ENTACAPONE N04BA03
036825038 STALEVO
50MG/12.5 MG/200 MG
TOLCAPONE 100 MG N04BX01
033280090 TASMAR 100 COMPRESSE
RIVESTITE CON FILM
ENTACAPONE N04BX02 034231035 COMTAN 100 CPR 200 MG
ZIPRASIDONE N05AE04 034935383
ZELDOX 20 MG 56 CPS RIGIDE
ZIPRASIDONE N05AE04 034935472
ZELDOX 40 MG 56 CPS RIGIDE
ZIPRASIDONE N05AE04 034935561
ZELDOX 60 MG 56 CPS RIGIDE
RISPERIDONE N05AX08 037978020
RISPERIDONE 60 CPR 1 MG
RISPERIDONE N05AX08 037978044
RISPERIDONE 60 CPR 2 MG
RISPERIDONE N05AX08 037978069
RISPERIDONE 60 CPR 3 MG
RISPERIDONE N05AX08 037978083
RISPERIDONE 60 CPR 4 MG
MODAFINIL N06BA07 034369013 PROVIGIL 30 CPR 100MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063118 STRATTERA 28CPS 18MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063157 STRATTERA 28CPS 25MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063195 STRATTERA 28CPS 40MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063233 STRATTERA 28CPS 60MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063056 STRATTERA 7CPS 10MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063094 STRATTERA 7CPS 18MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063132 STRATTERA 7CPS 25MG
ATOMOXETINA N06BA09 037063171 STRATTERA 7CPS 40MG
DONEPEZIL N06DA02 033254119
ARICEPT ORODISPERSIBILE 10 MG
DONEPEZIL N06DA02 033254044
ARICEPT ORODISPERSIBILE 5 MG
DONEPEZIL N06DA02 033254020 ARICEPT 10 MG 28 CPS
DONEPEZIL N06DA02 033254018 ARICEPT 5 MG 28 CPS
DONEPEZIL N06DA02 033255112
MEMAC 28 CPR ORODISP. 10 MG
DONEPEZIL N06DA02 033255047
MEMAC 28 CPR ORODISP. 5 MG
DONEPEZIL N06DA02 033255023 MEMAC 28 CPR 10 MG
DONEPEZIL N06DA02 033255011 MEMAC 28 CPR 5 MG
RIVASTIGMINA N06DA03 034078028
EXELON 1,5 MG COMPRESSE
RIVASTIGMINA N06DA03 034078055
EXELON 3 MG COMPRESSE
RIVASTIGMINA N06DA03 034078081
EXELON 4,5 MG COMPRESSE
RIVASTIGMINA N06DA03 034078117
EXELON 6 MG COMPRESSE
RIVASTIGMINA N06DA03 034078168
EXELON 4,6 MG 24 ORE CEROTTO
TRANSDERMICO
RIVASTIGMINA N06DA03 034078206
EXELON 9,5 MG 24 ORE CEROTTO
TRANSDERMICO
RIVASTIGMINA (TARTRATO ACIDO) N06DA03
034318028 PROMETAX
56 CPS RIGIDE 1,5 MG
RIVASTIGMINA (TARTRATO ACIDO) N06DA03
034318055 PROMETAX
56 CPS RIGIDE 3 MG
RIVASTIGMINA (TARTRATO ACIDO) N06DA03
034318081 PROMETAX
56 CPS RIGIDE 4,5 MG
RIVASTIGMINA (TARTRATO ACIDO) N06DA03
034318117 PROMETAX
56 CPS RIGIDE 6 MG
GALANTAMINA N06DA04 034752117
REMINYL CAPSULE 8 MG RP
GALANTAMINA N06DA04 034752131
REMINYL CAPSULE 16 MG RP
GALANTAMINA N06DA04 034752170
REMINYL CAPSULE 24 MG RP
GALANTAMINA N06DA04 034752042
REMINYL 56 CAPSULE 12 MG RIV
GALANTAMINA N06DA04 034752081
REMINYL 56 CAPSULE 4 MG RIV
GALANTAMINA N06DA04 034752030
REMINYL 56 CAPSULE 8 MG RIV
MEMANTINA N06DX01 035681055
EBIXA 5MG/EROGAZIONE –
SOLUZIONE ORALE
MEMANTINA N06DX01 035681081
EBIXA 10MG 56 CPS RIVESTITE CON
FILM
MEMANTINA N06DX01 035681105
EBIXA 20MG 28 CPS RIVESTITE CON
FILM
LANTANIO CARBONATO V03AE03
037097134 FOZNOL 90 CPR 500 MG
LANTANIO CARBONATO V03AE04
037097209 FOZNOL 90 CPR 1000 MG
LANTANIO CARBONATO V03AE05
037097096 FOZNOL 90 CPR 7500 MG
MESNA 400 MG V03AF01 025312024
UROMITEXAN 400 MG/4 ML SOL INIET.
PER USO EV
ACCORDO 2009-2011 PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE
DI FARMACI DI CUI AL PHT “PRONTUARIO DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA”
(DETERMINAZIONE AIFA DEL 29.10. 2004 LO. ti. 162 ALLA G. (1. N. 259 DEL 4.11.2004)
TRA
LA REGIONE LAZIO rappresentata dal Commissario ad Acta Piero Marrazzo.
LA FEDERFARMA LAZIO rappresentata dal Presidente dell’Unione Regionale dott. Franco CAPRINO.
LE FARMACIE COMUNALI rappresentate dal Presidente di Confservizi Lazio nella persona del dott. Giuseppe LABARILE.
LA FARMACAP rappresentata dal Direttore dott. Marco ORGERA.
PREMESSO:
che la legge 405/01 all’art.8 lettera a) ha stabilito che
le Regioni, anche con proprio provvedimento amministrativo, possano
stipulare accordi con le rappresentanze sindacali delle Farmacie
convenzionate per la distribuzione, tramite le Farmacie medesime, delle
categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente con le medesime modalità previste per la distribuzione
attraverso le strutture aziendali del SSN;
che l’AIFA con la Determinazione del 29 ottobre 2004 ha
individuato, all’allegato 2, un elenco di farmaci facenti parte
il PHT “Prontuario della distribuzione diretta” che possono
essere oggetto di forme alternative di distribuzione in grado di
garantire uno specifico monitoraggio dei consumi e la presa in carico e
la continuità assistenziale Ospedale — Territorio;
che le Parti Firmatarie confermano e ribadiscono il ruolo
insostituibile delle Farmacie pubbliche e private Convenzionate per la
professionalità che contraddistingue i loro operatori e per
l’integrazione che hanno con la popolazione al fine di rendere
più fruibili, ma anche più economiche, alcune prestazioni
erogate dal SSR, sia nella dispensazione dei farmaci sul territorio che
nell’erogazione agli assistiti di una ampia gamma di servizi
volti a migliorare l’efficacia e la qualità dello stesso
Servizio sanitario Regionale;
che con la D.G.R. del 14 luglio 2006, n, 425, è stato ratificato
l’Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate
di farmaci di cui al PHT “Prontuario della Distribuzione
Diretta” (Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 S.O. n. 162
alla G.U. N. 259 del 4 novembre 2004.) stipulato tra la Regione Lazio,
Federfarma Lazio, Farmacie Comunali e Farmacap in data 2 maggio 2006,
avente carattere sperimentale e che oggi, in virtù degli ottimi
risultati raggiunti, appare opportuno riconfermare, ridefinendone
alcuni aspetti anche al fine del contenimento della spesa,
l’accordo della distribuzione in nome e per conto;
che in data 22 maggio 2007 il Consiglio di Stato, Sei V, ha emesso
l’ordinanza n. 2677 a fronte del ricorso n. 2235/2007 avverso le
modalità di distribuzione dei farmaci contenenti i fattori della
coagulazione per La cura dell’emofilia di cui alla D.G.R. del 14
luglio 2006, n. 425;
che, in virtù della ratifica del presente accordo, trascorsi i
60 giorni previsti per lo smaltimento scorte, è abrogata la
delibera n. 171 del 21 marzo 2008 concernente la distribuzione in forma
sperimentale e provvisoria a domicilio dei fattori della coagulazione
per il tramite delle aziende ASL.
Preso atto che:
— le parti firmatarie del presente accordo intendono dare
attuazione al citato disposto dell’articolo 8, lettera a) della
legge 405/01 ed addivenire ad una soluzione che contribuisca al
raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa
farmaceutica;
— la collaborazione delle Farmacie convenzionate consente di non
intaccare i livelli di assistenza garantiti ai cittadini in quanto le
Farmacie pubbliche e private garantiscono:
- la qualifica professionale degli operatori addetti alla dispensazione del farmaco;
- la continuità e la capillarità del servizio
farmaceutico, anche attraverso i turni di servizio stabiliti nel
contesto della normativa statale e regionale;
- la conservazione e la dispensazione di medicinali sul territorio fiel rispetto della normativa vigente;
- un’effettiva attività di farmacovigilanza, anche in termini di documentazione delle prestazioni erogate.
Si conviene e si stipula quanto segue:
le premesse ed ogni altra considerazione suesposta fanno parte
integrante del presente accordo il cui obiettivo è quello di
contribuire a mantenere, unitamente agli altri strumenti attivati dalla
Regione, la spesa farmaceutica nell’ambito del tetto di spesa.
1 - la Regione Lazio si impegna a:
a) acquistare le specialità medicinali, comprese nel PHT
“Prontuario della distribuzione diretta” di cui alla
determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, di cui:
all’Allegato 1 al presente accordo.
L’allegato 1 comprende i farmaci già inclusi
nell’allegato 1 della DGR 918 del 21 novembre 2007, a cui si
aggiungono i farmaci contenenti i fattori della coagulazione del sangue
(ATC B02BD) e i farmaci contenenti l’ormone somatotropo (ATC
H01AC), in precedenza ricompresi nell’allegato 2 DGR 918 del 21
novembre 2007.
Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte presso le ASL e le
farmacie convenzionate, per i soli farmaci contenenti i fattori della
coagulazione del sangue (ATC B02BD) e i farmaci contenenti
l’ormone somatotropo (ATC H01AC), è ammessa la duplice via
di distribuzione sino al 28 febbraio 2009.
La Regione garantisce la consegna delle specialità medicinali,
di cui all’allegato i del presente accordo, presso le farmacie
convenzionate della Regione per il tramite dei distributori intermedi
autorizzati dalla Regione Lazio ai sensi del Decreto legislativo
538/92, firmatari del regolamento attuativo allegato al presente
accordo, di cui fa parte integrante. Le specialità medicinali
acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con
dicitura “Confezione Ospedaliera”, al fine di renderle
facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione.
I farmaci in questione rimangono di esclusiva proprietà della
Azienda USL acquirente alla quale dovranno essere pertanto restituiti,
sia da parte delle farmacie che dei distributori intermedi, in caso di
ritiro dal commercio o in prossimità della scadenza dei lotti
presenti in giacenza, ovvero, in caso di cessazione degli effetti del
presente accordo;
b) limitare la distribuzione in forma diretta, ai soli farmaci presenti
nell’Allegato 2 al presente accordo, anche essi compresi nel PHT.
Tale limitazione non si applica alle forme di assistenza previste
dall’articolo 8 comma 1, lettere b) e c) della legge 405/01
limitatamente al quantitativo necessario ad un primo ciclo di terapia,
e comunque non superiore ad una sola confezione di specialità
medicinali, e comunque in quantità tale da garantire 7 giorni di
terapia.
c) inserire negli allegati di appartenenza eventuali nuovi farmaci del
PHT che presentino ATC identico fino al 5° livello (stesso
sottogruppo terapeutico- chimico); l’inserimento
nell’allegato i di tali farmaci deve in ogni caso prevedere 60
giorni per lo smaltimento delle scorte, qualora il farmaco sia
già presente nel normale cielo distributivo. Per la valutazione
dell’esistenza nel cielo distributivo fa fede la
reperibilità del farmaco presso i due depositi capofila;
d) ...omissis...
Tali remunerazioni, alle quali non si applicano gli sconti previsti
dalla legge 662/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, sono
comprensive anche della remunerazione che le farmacie dovranno
riconoscere ai distributori intermedi. Gli importi relativi alla
remunerazione delle farmacie saranno corrisposti al netto delle
eventuali quote di compartecipazione, ove previste in base alle
tipologie di esenzione indicate sulle ricette. Tali quote di
partecipazione saranno trattenute dalle farmacie a titolo di acconto
sulle proprie competenze così come definite dal presente. Gli
importi suddetti saranno inseriti, con separata evidenza, dalle
farmacie nell’ambito della Distinta contabile riepilogativa
prevista dal DPR 37 1/98 e liquidati secondo le procedure in atto. La
Regione Lazio, nel caso in cui il pagamento avvenga con un ritardo
inferiore a 90 giorni rispetto al termine convenzionale
riconoscerà alle farmacie interessi moratori pari al tasso di
riferimento della Banca centrale europea. Nel caso in cui il mancato
pagamento si protragga oltre il 90° giorno saranno dovuti alle
Farmacie interessi moratori nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002,.
Un ritardo nei pagamenti alle farmacie superiore a 6 mesi
comporterà la risoluzione del presente accordo ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando
l’obbligo per la Regione di corrispondere gli interessi per
ritardato pagamento maturati sino al giorno di effettiva corresponsione
delle competenze spettanti alle farmacie;
d) informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta,
centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o
categoria interessata alla presente convenzione sui contenuti e sulle
modalità di attuazione della stessa;
e) disporre che i medici prescrittori formulino le ricette riguardanti
le specialità medicinali oggetto del presente accordo distinte
dalle prescrizioni di altre eventuali specialità, riportando la
dicitura “D.P.” ben evidente.
Per quanto riguarda, in particolare, la prescrizione di eparine a basso
peso molecolare, i medici dovranno riportare sulla ricetta la dicitura
“D.P.” solo nell’ipotesi in cui la prescrizione sia
effettuata a seguito di intervento ortopedico maggiore. In tutti gli
altri casi la prescrizione e la dispensazione delle eparine a basso
peso molecolare avverrà alle condizioni e secondo quanto
previsto dalla Convenzione nazionale (DPR 37 1/98). Per quanto riguarda
i farmaci antipsicotici atipici e i fattori della coagulazione del
sangue, limitatamente a 2 confezioni, i medici preserittori dovranno
apporre sulla ricetta la dicitura URGENTE nel caso in cui ritengano che
il paziente abbia effettiva urgenza del farmaco, in tale circostanza la
prescrizione e la dispensazione avverrà alle condizioni e
secondo quanto previsto dalla Convenzione nazionale (DPR 37 1/98); in
tutti gli altri casi la ricetta dovrà presentare la dicitura
“D.P.”;
f) far condividere, sottoscrivere ed applicare il presente accordo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;
g) attuare entro il 30 aprile 2009, sulla base dell’accordo
già stipulato, i cui contenuti saranno comunque oggetto di
revisione, la distribuzione esclusiva di ausili e presidi per diabetici
con l’intento di rendere omogenea tale modalità di
distribuzione su tutto il territorio regionale per il tramite delle
farmacie convenzionate;
h) fornire alle organizzazioni delle farmacie pubbliche e private
firmatarie del presente accordo i dati analitici per MC, suddivisi per
ASL, relativi alla spesa farmaceutica territoriale, della distribuzione
diretta che rientrano nel tetto del 14% di cui all’art. 5 DL
159/2007 convertito nella legge 222/2007;
i) erogare a fine gennaio —febbraio 2009 gli interessi di
ritardato pagamento dei crediti delle farmacie per forniture maturate
sino al dicembre 2004, salvo quanto già oggetto di transazione;
j) la verifica semestrale della corretta applicazione dell’accordo tra le parti.
2 - Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel territorio della Regione Lazio si impegnano a:
a) verificare che le ricette a loro presentate appartengano
all’ambito di applicazione del presente accordo in quanto redatte
su ricettario SSN e contenenti tutti gli elementi previsti dalla
normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle
ricette compreso quanto previsto al precedente punto 1 e);
b) richiedere ai distributori intermedi i farmaci prescritti nella
quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate in
farmacia;
c) apporre sulla ricetta i tùstelli ottici presenti sulle
confezioni degli stessi e rendere disponibile entro le 24 ore
lavorative i farmaci all’utente richiedendo, in base
all’esenzione riportata sulla ricetta, l’eventuale relativa
quota di compartecipazione; non si applicano ai prodotti oggetto del
presente accordo i commi 3 e 4 della legge 405/2001 (sostituzione con
prodotto a prezzo di riferimento e differenza da prezzo di rimborso),
fatta salva la norma di salvaguardia nel caso eventuali carenze nel
ciclo produttivo;
d) inserire, con separata evidenza, gli importi di cui al precedente
punto 1 c) nell’ambito della Distinta contabile riepilogativa
prevista dal DPR 371/98. La distinta sarà presentata con le
consuete modalità;
e) in caso di irreperibilità, opportunamente documentata, del
farmaco acquistato direttamente dalla ASL, presso i distributori
intermedi, il farmacista è autorizzato a consegnare il prodotto
reperibile nel normale ciclo distributivo, contabilizzando la ricetta,
unitamente alle altre, alle condizioni previste dalla Convenzione
Nazionale (DPR 371/98). Il titolo avente valore documentale sarà
indicato dalla Regione;
f) restituire le confezioni richieste e non ritirate
dall’assistito alla scadenza di validità della relativa
prescrizione.
3 - Commissione Mista
Le Parti Firmatarie istituiscono due Commissioni misti comprendenti
ciascuna sei componenti di cui tre in rappresentanza della Regione, di
cui una in rappresentanza della ASL capofila, due in rappresentanza
della Federfarma Lazio ed uno in rappresentanza delle Farmacie
Comunali.
I compiti della prima Commissione sono i seguenti:
A. vigilare sulla
operatività dell’accordo e sulla qualità del
servizio erogato agli assistiti, segnalando agli organi competenti
eventuali comportamenti anomali;
B. effettuare un costante monitoraggio della spesa farmaceutica
convenzionata e della spesa relativa ai farmaci oggetto del presente
accordo;
C. proporre alle parti firmatarie azioni correttive per la
risoluzione di eventuali controversie tra le parti o problemi
riscontrati nell’attuazione del presente accordo.
D. verificare la possibilità di inserimento di ulteriori
molecole nell’allegato 1 del presente accordo; per il
raggiungimento di un obiettivo condiviso di risparmio e di controllo,
ovvero verificare l’esclusione, dallo stesso allegato 1, di
molecole per cui sia venuto meno tale obiettivo di risparmio e di
controllo;
I compiti della seconda Commissione sono i seguenti:
E. prendere in esame le
eventuali rettifiche scaturenti a qualsiasi titolo dalla non corretta
applicazione del presente accordo,
4 - Durata e Condizioni
Il presente accordo ha validità a partire dalla data di
recepimento con decreto del Presidente in qualità di commissario
ad acta dello stesso e fino al 31 dicembre 2011.
Pur ribadendo che la farmacia non ha responsabilità alcuna nella
determinazione della spesa farmaceutica, con la sottoscrizione del
presente accordo le parti intendono assolto l’onere di
individuare forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti
che concorrono alla determinazione della spesa di cui all’art. 4,
eomma 3, lettera a) della legge 405/2001.
Le eventuali rettifiche scaturenti, a qualsiasi titolo, dalla non
corretta applicazione del presente accordo, saranno esaminate
dall’apposita commissione istituita dal punto 3 del presente
accordo.
Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari
nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che
regionali, incidenti sul contenuto dell’accordo, lo stesso
dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.
Nella ipotesi in cui i contenuti del presente accordo, congiuntamente
alle ulteriori misure di contenimento della spesa poste in essere dalla
Regione Lazio, ovvero ad altri provvedimenti nazionali consentano di
ricondurre la spesa farmaceutica convenzionata entro i limiti di cui
alla vigente normativa, la regione Lazio si impegna a ricondurre
gradualmente i medicinali oggetto del presente accordo,
nell’ambito del normale ciclo distributivo secondo quanto
previsto dal DPR 371198.
Nel caso in cui venga sistematicamente disatteso l’accordo, dopo
attenta analisi dei dati forniti secondo il punto 1 comma h del
presente accordo, per quanto concerne la distribuzione diretta dei
farmaci, le parti possono addivenire alla rescissione
dell’accordo.
Roma 23 dicembre 2008
Per la Regione Lazio Magrini
Per le Farmacie Comunali Labarile
Per Federfarma Lazio Caprino
Per Farmacap Orgera
Allegati:
Allegato 1: elenco dei farmaci oggetto della distribuzione per conto.
Allegato 2: elenco dei farmaci in distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.
ALLEGATO N. 1
ATC DESCRIZIONE
A10AE04 INSULINA GLARGINE
A10AE05 INSULINA DETEMIR
B01AB04 DALTEPARINA
B01AB05 ENOXAPAR1NA
B01AB06 NADROPARINA
B01AB07 PARNAPARINA
B01AB08 REVIPARINA
B01AB12 BEMIPARINA
B02BD02 FATTORE VIII COAGULAZIONE
B02BD03 COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO
B02BD04 FATTORE IX COAGULAZIONE
B02BD05 FATTORE VII COAGULAZIONE
B02BD06 FATTORE VIII COAGULAZIONE+FATTORE VON WILLEBRAND
B02BD09 NONACOG ALFA
G03GA02 MENOTROPINA
G03GA04 UROFOLLITROPINA
G03GA05 FOLLITROPINA ALFA
G03GA06 FOLLITROPINA BETA
G03GA07 LUTROPINA ALFA
H0IAC01 SOMATOTROPINA
H01CB02 OCTREOTIDE
H01CB03 LANREOTIDE
J05AB11 VALACICLOVIR
J05AF05 LAMIVUD1NA
L02AE01 BUSERELINA
L02AE02 LEUPRORELINA
L02AE03 GOSERELINA
L02AE04 TRIPTORELINA
L02BB03 BICALUTAMIDE
L03AR01 INTERFERONE ALFA
L03AB04 INTERFERONE ALFA-2°
L03AB05 INTERFERONE ALFA-2B
L03AB09 INTERFERONE ALFACON-1
L03AB10 INTERFERONE ALFA-2B Pegilato
L03AB11 INTERFERONE ALFA-2° Pegilato
L04AA05 TACROLIMUS
N05AH02 CLOZAP1NA
N05AH03 OLANZAPINA
N05AH04 QUETIAPINA
N05AX08 RISPERIDONE
N05AX12 ARIPIPRAZOLO
ALLEGATO N. 2
ATC DESCRIZIONE
V03AE02 SEVELAMER
V03AC01 DEFEROXAMINA
R05CB13 DORNASE ALFA (DESOSSIRIBONUCLEASI)
B03XA02 DARBEPOETINA ALFA
B03XA0 i ERITROPOIETINA
J05AB06 VALGANCICLOVIR
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SOCIALE
Prot. 13446 Roma, li 3 febbraio 2009
Vari destinatari [omessi]
Oggetto:
Nota applicativa del Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U0002 del 14/01/2009.
Facendo seguito al Decreto del Commissario ad Acta n. U0002 del 14
gennaio 2009 avente per oggetto la “Ratifica Nuovo Accordo per la
distribuzione tramite le farmacie convenzionate di farmaci di cui al
PHT –Prontuario della distribuzione diretta-(Determinazione AIFA
del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni), stipulato
tra Regione Lazio, Federfarma Lazio e le Farmacie comunali” si
ritiene opportuno emanare nota esplicativa che riguarda i seguenti
punti salienti dell’accordo:
Come già precedentemente esplicitato nelle note prot. 139938 del
27/11/2008, per quel che riguarda i farmaci contenuti
nell’allegato I, distribuiti con la modalità Distribuzione
in Nome e Per Conto (DPC), non è prevista la possibilità
di sostituzione, fatti salvi i casi di carenza, documentata dalla
capofila ASL RMA, nel circuito distributivo;
[la
possibilità di sostituzione viene invece esplicitamente
prevista, in caso di indisponibilità di un medicinale a
base di bicalutamide, clozapina o risperidone, al punto 13 del nuovo
Regolamento Attuativo dell'Accordo 2011, ndr]
• a partire dal rinnovo dell’accordo,
così come previsto dalla nota prot. N. 139938 del 27/11/2008
avente per oggetto “Procedure applicative del Decreto
Commissariale U0045 del 17 novembre 2008 recante “Integrazioni e
modifiche al decreto del Presidente in qualità di commissario ad
Acta n. 24 del 10 settembre 2008 “Attuazione punto 20
deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 luglio 2008
– intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa
farmaceutica del Piano di Rientro”, anche ai farmaci in DPC
è applicata la compartecipazione alla spesa con le
modalità specificate nel Decreto Commissariale U0045 del 17
novembre 2008 e successive note applicative. Sono pertanto esentati
dalla compartecipazione i farmaci non coperti da brevetto ed inseriti
nella lista dei farmaci con prezzo di riferimento della Regione. Il
numero di confezioni massime esitabili per i farmaci in DPC è
quello previsto dalla normativa regionale vigente in materia di
esenzioni. Per gli interferoni, per i quali è prevista la
pluriprescrivibilità, in caso di esenzione per patologia, la
quota di compartecipazione applicata è di € 1 a confezione,
come previsto per gli altri farmaci pluriprescrivibili;
le ricette contenenti i farmaci in DPC andranno inserite nella fascia
di appartenenza DP che al suo interno avrà quindi varie
tipologie di ricette in funzione della compartecipazione alla spesa;
• in caso di prodotto mancante nel circuito DPC,
la ricetta con allegata la stampa di notifica “mancante”,
generata dal sistema web-dpc, che è documento indispensabile per
il rimborso SSR, andrà inserita nella fascia di appartenenza di
competenza in coda alle altre ricette per facilitare i controlli.
Si ricorda che, come già espresso in precedenti note, qualora
risulti mancante una confezione su due del medesimo prodotto il
farmacista dovrà esitare l’unica confezione disponibile in
DPC; nel caso in cui, invece, sulla stessa ricetta siano prescritti due
prodotti diversi, entrambi in DPC, di cui uno mancante, il farmacista
potrà consegnare all’assistito entrambi i prodotti secondo
la modalità convenzionata, allegando il foglio di notifica
mancante per il solo prodotto mancante;
Per gli antipsicotici atipici, qualora il medico indichi la
necessità dell’immediata reperibilità del prodotto
apponendo la dicitura “URGENTE” sulla ricetta, questa
andrà inserita nella fascia di appartenenza di competenza,
sempre in coda. Nel caso della dicitura urgente il numero massimo di
confezioni dispensabili è pari a 2
[1 solo pezzo dal 2 maggio 2011 per gli antipsicotici atipici secondo il nuovo Accordo 2011, ndr], qualunque sia il codice di esenzione eventualmente riportato;
Con il nuovo accordo sono stati inseriti due nuovi ATC
nell’Allegato 1. Il primo è l’ATC B02BD (fattori
della coagulazione del sangue), per il quale vigeva il sistema di
duplice via. In considerazione della caratteristica dei farmaci in
questione è stata prevista la medesima norma di salvaguardia
applicata agli antipsicotici atipici, con la dichiarazione di farmaco
“URGENTE” apposta dal medico prescrittore sulla ricetta.
Tale deroga è comunque limitata a due sole confezioni per
paziente
, così come previsto per l’altra classe di
farmaci [con il nuovo Accordo 2011 l'urgenza degli antipsicotici limita ad una sola confezione, ndr]. Il posizionamento di queste ricette nella fascia di
appartenenza segue lo stesso trattamento indicato per gli
antipsicotici, come al punto precedente. Il secondo è
l’ATC H01AC01 (ormone somatotropo), in precedenza distribuito
direttamente dai servizi farmaceutici territoriali delle ASL. I farmaci
con questo ATC necessitano di attento monitoraggio. Per mantenere
l’alto livello di controllo nel passaggio alla distribuzione in
nome e per conto, si stabilisce che, nelle more dell’istituzione
di un database regionale che raccolga, aggiorni, e controlli i piani
terapeutici necessari alla prescrizione del farmaco e che consenta di
abbinare informaticamente il piano terapeutico dell’utente alla
ricetta presentata in farmacia, le farmacie allegheranno alla ricetta
fotocopia del piano terapeutico, avendo cura di verificare la corretta
compilazione e il termine di validità. I medici di medicina
generale saranno coinvolti nelle procedure di controllo dei piani
terapeutici. I servizi farmaceutici delle ASL dovranno vistare per
presa visione la copia del piano terapeutico di pertinenza del
paziente, ed inviarne una copia in Regione;
il termine ultimo per lo smaltimento delle scorte dei due nuovi ATC,
sia quelle in giacenza presso i servizi farmaceutici delle ASL che
quelli in giacenza presso le farmacie convenzionate, è fissato
al 28 febbraio, così come stabilito al punto 1) lettera a)
dell’accordo siglato;
gli eventuali nuovi farmaci recanti stesso ATC fino al V° livello,
saranno automaticamente inseriti nella due liste previste dagli
allegati 1 e 2; solo in caso di documentata presenza di scorte dei
nuovi farmaci presso i distributori intermedi, si applicheranno 60
giorni di smaltimento;
si allega inoltre copia della DCR modificata a seguito
dell’inserimento nel rigo 19 bis dei campi relativi al ticket
riscosso e delle rettifiche eventualmente generate.
Il dirigente
Dr. Guido Magrini
[copia della DCR omessa]
Regione Lazio
Dipartimento Sociale
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria - Risorse Umane e Sanitarie
Area Politiche del farmaco
Prot. n. 71339 D4/54/03
Roma, 04/06/2010
vari destinatari
Oggetto: Prescrizione ed erogazione farmaci emofilia ATC BO2BD
A seguito delle criticità evidenziate in Commissione
Appropriatezza prescrittiva regionale, relativamente alla prescrizione
in DPC dei fattori della coagulazione, si ritiene opportuno comunicare
quanto segue:
- Il quantitativo di farmaco previsto dal piano terapeutico deve
essere prescritto e dispensato per il fabbisogno mensile (fatte salve
situazioni di comprovata necessità o prescrizioni di piano
terapeutico on demand), onde evitare inutile accumulo di farmaco presso
il paziente e criticità al sistema. E’ stato riscontrato
che in alcuni casi, si è verificata la prescrizione e la
dispensazione nella stessa giornata di un fabbisogno eccedente.
- E’ prevista la prescrizione con la dicitura “urgente
esclusivamente per due confezioni atte a assicurare l’immediata
somministrazione al paziente in caso di emartri che non richiedano il
ricovero. Un uso inappropriato ed ingiustificato di tale
modalità prescrittivi, oltre a determinare un aggravio di spesa,
è in contrasto con quanto disposto dal decreto U002 del
14/01/2009.
- Non possono essere generate, in un unico giorno, notifiche
mancanti nel web-dpc per lo stesso prodotto, dalla stessa farmacia e
per lo stesso paziente relative a un quantitativo superiore alle 20.000
UI. di farmaco. Il quantitativo di 20.000 U.I. si ritiene più
che sufficiente a coprire il fabbisogni di tali prodotti per un arco
temporale di 24/48 ore solari, tempo necessario a rifornire di farmaci
il circuito regionale DPC.
Pertanto le specialità, di cui è stata generata notifica
mancante, devono essere presenti in farmacia o, al massimo essere
disponibili per il paziente entro il giorno successivo. E’
demandato alle ASL di competenza territoriale della farmacia verificare
l‘ottemperanza di tale procedura.
Il dirigente dell’Area Lorella Lombardozzi
Il direttore Regionale Paolo Artico