Regione Lazio
Forme alternative di
distribuzione dei medicinali del PHT, Prontuario per la
continuità
terapeutica ospedale-territorio (detto anche "Prontuario della
distribuzione
diretta"), per contenere la spesa farmaceutica.
Vai al nuovo Accordo del 2011
Il
nuovo Accordo 2009-2011 per la distribuzione tramite le farmacie
convenzionate di
farmaci di cui al PHT (Prontuario della distribuzione diretta e della
continuità terapeutica ospedale-territorio), è
stato ratificato
formalmente mediante "Decreto del Presidente in qualità di
commissario ad acta" n. U0002 del 14 gennaio 2009 della
Regione
Lazio.
Rispetto
all'accordo precedente è stata rimodulata la remunerazione a
farmacie e distributori intermedi, differenziandola per fasce
di
prezzo; sono stati spostati i medicinali a base di ormone somatotropo
dalla Distribuzione Diretta alla DPC, e pure in DPC sono stati
trasferiti i fattori antiemofilici (per i quali si prevede comunque la
procedura d'urgenza di approvvigionamento diretto in farmacia).
Il
nuovo Accordo 2009-2011 è operativo senza soluzioni
di
continuità rispetto al regime precedente dal 1 gennaio 2009,
e
il relativo sito per la gestione informatica della DPC è
stato
rapidamente adeguato con l'inserimento dei nuovi prodotti e la
funzionalità che permette l'applicazione della quota di
compartecipazione, nei casi previsti.
Dal
10-2-09 sono in vigore anche
le nuove disposizioni applicative emanate dalla Regione con nota del 3
febbraio 2009.
Le novità sono le seguenti:
1) il numero massimo di confezioni
esitabili con esenzione per
patologia è di 3 pezzi, 6 pezzi per
gli interferoni per i
quali è dovuta una quota di compartecipazione di 1
€ a
confezione;
unica eccezione la modalità con procedura urgente
per gli
antipsicotici e gli antiemofilici, per i quali il numero massimo di
confezioni di proprietà della farmacia erogabili
è 2.
2) per le prescrizioni di ormone
somatotropo è sufficiente (e necessario)
allegare la fotocopia
del piano terapeutico valido.
Nel testo della
nuova nota esplicativa (che si deve ritenere esaustiva e
perciò completamente sostitutiva delle precedenti
indicazioni
operative), inoltre,
non trova più ragion d'essere il divieto di prescrivere
sulla
stessa ricetta, quando a carico del SSN e da spedire con le confezioni
di
proprietà della farmacia, un normale medicinale del SSN
assieme ad un medicinale dell'allegato 1 nel caso in cui non
sia DP
(eparine non in DP ed anche antipsicotici urgenti).
da aggiornare (Monografia completa con
le modalità operative per la farmacia dell'Accordo DD e DPC)
(è
piaciuto anche ai medici della FIMMG...)
Il provvedimento è stato pubblicato sul BUR del Lazio del 14-2-09, SO n. 22.