ALLEGATO
I
Convenzione europea contro il doping nello sport del 16
novembre 1989
Emendamento
all’appendice della Convenzione adottata dal Gruppo di
monitoraggio
nell’ambito della sua 26esima riunione tenutasi il 12-13
novembre 2007
LISTA DELLE SOSTANZE E METODI
PROIBITI
– ANNO 2008 -
Traduzione non ufficiale
LISTA
DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI – ANNO 2008
In
vigore dal 1° gennaio 2008
L’uso di
qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni mediche
SOSTANZE
E METODI SEMPRE VIETATI (IN e FUORI COMPETIZIONE)
SOSTANZE
VIETATE
S1. AGENTI ANABOLIZZANTI
Gli agenti
anabolizzanti sono proibiti.
1. Steroidi anabolizzanti
androgeni (SAA)
a. Gli SAA esogeni*, includono:
1-androstenediolo
(5α-androst-1-ene-3β,17β-diolo);
1-androstendione
(5α-androsten-1-ene-3,17-dione); bolandiolo
(19-norandrostenediolo);
bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4-diene-3, 17dione);
calusterone; clostebol; danazolo
(17α-etinil-17β-idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo);
deidroclorometil-testosterone
(4-cloro-17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-one);
desossimetiltestosterone
(17α-metil-5α-androst-2-ene-17β-olo);
drostanolone; etilestrenolo (19-nor-17α-pregn-4-ene-17-olo);
fluossimesterone; formebolone; furazabolo
(17β-idrossi-17α-metil-5α-androstan[2,3-c]-furazan);
gestrinone;
4-idrossitestosterone (4,17β-diidrossiandrost-4-ene3-one);
mestanolone;
mesterolone; metandienone
(17β-idrossi-17α-metilandrosta-1,4-diene-3-one);
metenolone;
metandriolo; metasterone
(2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-one-17β-olo);
metildienolone
(17β-idrossi-17α-metilestra-4,9-diene-3-one);
metil-1-testosterone (17β
idrossi-17α-metil-5α-androst-1-ene-3-one);
metilnortestosterone
(17β-idrossi-17α-metilestr-4-ene-3-one),
metiltrienolone
(17β-idrossi-17α-metilestra-4,9,11-triene-3-one);
metiltestosterone;
mibolerone; nandrolone; 19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);
norboletone; norclostebolo; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone;
ossimesterone; ossimetolone; prostanozol
([3,2-c]pirazolo-5α-etioallocolano-17β-tetraidropiranolo);
quinbolone;
stanozololo; stenbolone; 1-testosterone
(17β-idrossi-5α-androst-1-ene-3-one);
tetraidrogestrinone
(18α-homo-pregna-4,9,11-triene-17β-olo-3-one);
trenbolone
e altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i)
biologico(i) simile(i).
b. Gli SAA endogeni**:
androstenediolo
(androst-5-ene-3β,17β-diolo); androstenedione
(androst-4-ene-3,17-dione); diidrotestosterone
(17β-idrossi-5α-androstan-3-one); prasterone
(deidroepiandrosterone,
DHEA), testosterone.
e i seguenti metaboliti e isomeri:
5α-androstane-3α,17α-diolo;
5α-androstane-3α,17β-diolo;
5α-androstane-3β,17α-diolo;,
5α-androstane-3β,17β-diolo;
androst-4-ene-3α,17α-diolo;
androst-4-ene-3α,17β-diolo;
androst-4-ene-3β,17α-diolo;
androst-5-ene-3α,17α-diolo;
androst-5-ene-3α,17β-diolo;
androst-5-ene-3β,17α-diolo; 4-androstenediolo
(androst-4-ene-3β,17β-diolo); 5-androstenedione
(androst-5-ene-3,17-dione); epi-diidrotestosterone;
3α-idrossi-5α-androstan-17-one;
3β-idrossi-5α-androstan-17-one;
19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone.
Se uno steroide
androgeno
anabolizzante può essere prodotto naturalmente
dall’organismo, un
campione biologico sarà considerato contenente tale sostanza
proibita
quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti
o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel
campione dell’atleta, pertinente la sostanza, differisce in
misura così
elevata dai valori normalmente riscontrati nell’uomo, che
è improbabile
poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena. Un
campione biologico non deve essere considerato come contenente una
sostanza proibita ogni qual volta l’atleta fornisce prova che
la
concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker
e/o che il rapporto di concentrazione rilevato nel campione
dell’atleta
è attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.
In
ogni
caso, e per qualsiasi concentrazione, il campione biologico
dell’atleta
sarà considerato contenente una sostanza proibita e il
laboratorio
fornirà un riscontro analitico di positività se,
sulla base di una
metodica analitica affidabile (es. IRMS), il laboratorio può
dimostrare
che la sostanza proibita è di origine esogena. In questo
caso, non sono
necessarie ulteriori indagini.
Quando un valore rientra nel
range
dei livelli normalmente riscontrati nell'uomo) e una metodica analitica
affidabile (es. IRMS) non ha determinato l’origine esogena
della
sostanza, ma sussistono indicazioni, come ad esempio un confronto con i
profili steroidei endogeni di riferimento, del possibile uso di una
sostanza proibita, oppure quando un laboratorio ha riportato un
rapporto T/E maggiore di quattro (4) ad uno (1) e una metodica
analitica affidabile come l’IRMS non ha determinato
l’origine esogena
della sostanza, l’Organizzazione Antidoping competente
dovrà condurre
ulteriori indagini che prevedano il riesame di ogni test precedente o
l’esecuzione di altri tests.
Quando è
richiesta una tale indagine,
il risultato dovrà essere riportato dal laboratorio come
atipico e non
come riscontro di positività. Se il laboratorio accerta,
usando un
metodo analitico affidabile supplementare (come l'IRMS), che la
Sostanza Proibita è di origine esogena, non sono necessarie
altre
indagini e il campione sarà considerato contenere una
sostanza proibita.
Se
non è stata utilizzata una ulteriore ed affidabile metodica
analitica
(es. IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre precedenti
test, l’Organizzazione Antidoping competente
determinerà il profilo
longitudinale dell’atleta per mezzo di un minimo di tre test
da
effettuarsi senza preavviso in un periodo di tre mesi.
Il
risultato che ha determinato lo studio longitudinale dovrà
essere riportato come atipico
Se
il profilo longitudinale dell’atleta, ottenuto dai successivi
controlli, non è compreso nei normali limiti fisiologici, il
risultato
sarà un riscontro analitico di positività.
In
casi estremamente
rari, possono essere riscontrabili nelle urine concentrazioni molto
piccole di boldenone di origine endogena, a livello di nanogrammmi per
millilitro (ng/ml). Quando un laboratorio riscontra una tale bassa
concentrazione di boldenone e l’applicazione nessuna metodica
analitica
affidabile (es. IRMS) e’ riuscita ad accertare la natura
esogena della
sostanza, possono essere eseguite ulteriori indagini che prevedono
ulteriori test.
Nel caso del 19-Norandrosterone, il dato
analitico
di positività riscontrato da un laboratorio e’
considerato una prova
scientificamente valida della natura esogena della sostanza proibita.
In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.
In
caso di
mancata collaborazione dell’atleta allo svolgimento delle
indagini, il
campione biologico dell’atleta sarà considerato
come contenente una
sostanza proibita.
2. Altri agenti anabolizzanti,
inclusi ma non limitati a:
Clenbuterolo, modulatori selettivi
dei recettori androgenici (SARM), tibolone, zeranolo, zilpaterolo.
Relativamente a questo capitolo:* “esogena”
si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta
naturalmente dall’organismo.**
“endogena” si riferisce ad una sostanza che
può essere prodotta naturalmente dall’organismo.
S2.
ORMONI E SOSTANZE CORRELATE
Le
seguenti sostanze, incluse altre sostanze con una struttura chimica
simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i) e i loro fattori di
rilascio, sono proibite:
1. Eritropoietina (EPO);
2.
Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulino-simile
(IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);
3. Gonadotropine (LH,
hCG), proibite solo negli uomini.
4. Insuline;
5.
Corticotropine.
A
meno che l’Atleta non possa dimostrare che la concentrazione
sia dovuta
ad una condizione fisiologica o patologica, un campione sarà
considerato contenente una sostanza proibita (come quelle sopra
elencate) quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi
metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di
concentrazione nel campione dell’atleta, pertinente la
sostanza,
differisce in misura così elevata dai valori normalmente
riscontrati
nell’uomo, che è improbabile poterla considerare
compatibile con una
normale produzione endogena
Se un laboratorio, avendo
utilizzato una
metodica analitica affidabile, riscontra che la sostanza proibita
è di
natura esogena, il campione sarà considerato contenere una
sostanza
proibita e sarà riportato come un riscontro analitico di
positivita’.
S3. BETA-2 AGONISTI
Tutti
i Beta-2 agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L- sono proibiti.
Fanno
eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la
terbutalina, che richiedono un’esenzione a fini terapeutici
abbreviata,
quando somministrati per inalazione.
Nonostante sia stata
concessa
un qualsiasi tipo di esenzione a fini terapeutici, una concentrazione
di salbutamolo (in forma libera e glucuronata) superiore a 1000 ng/ml,
verrà considerata un riscontro analitico di
positività, a meno che
l'atleta non dimostri che tale risultato anomalo sia dovuto ad un uso
terapeutico del salbutamolo, assunto per via inalatoria.
S4
ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI
Sono proibite le seguenti
classi:
1.
Gli Inibitori dell’aromatasi compresi, ma non limitati a:
anastrozolo,
letrozolo, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolattone.
2.
I Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM) compresi, ma
non limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene.
3. Le
altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate a:
clomifene, ciclofenil, fulvestrant.
4. Agenti che modificano
la/e funzione/i della miostatina, inclusi, ma non limitati, gli
inibitori della miostatina
S5 DIURETICI ED ALTRI
AGENTI MASCHERANTI
Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi
includono:
Diuretici*,
epitestosterone, probenecid, inibitori dell’alfa reduttasi
(p.e.
finasteride, dutasteride), espansori di plasma (p.e. albumina,
destrano, amido idrossietile) e altre sostanze con effetti biologici
simili.
I diuretici includono:
acetazolamide,
amiloride, acido
etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide,
indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (p.e.
bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, e
altre sostanze con struttura chimica similare o un effetto(i)
biologico(i) simile(i), (fa eccezione il drosperinone che non
è
vietato).
* Un’esenzione a fini terapeutici non
è valida se l’urina
dell’atleta contiene un diuretico abbinato a una sostanza(e)
proibita(e) a livelli di soglia o al di sotto della soglia.
METODI
PROIBITI
M1. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO
I
seguenti metodi sono proibiti:
1.
Il doping ematico, compreso l’uso di sangue autologo, omologo
o
eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.
2.
Migliorare artificialmente l’assorbimento, il trasporto o il
rilascio
di ossigeno, compresi, ma non limitati ai perfluorochimici,
all’efaproxiral (RSR13) e ai prodotti contenenti emoglobina
sintetica
(p.e. emoglobine basate sui sostituti del sangue, prodotti di
emoglobina microincapsulata).
M2. MANIPOLAZIONE
CHIMICA E FISICA
1.
Manomissione, o tentata manomissione, per alterare
l’integrità e la
conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping.
Questi
includono, ma non si limitano a cateterizzazione, sostituzione e/o
alterazione di urina.
2. Le infusioni endovenose sono
proibite,
salvo in caso di una situazione patologica acuta. In questo caso
è
necessaria la richiesta di una esenzione a fini terapeutici retroattiva.
M3.
DOPING GENETICO
E’
proibito utilizzare non a scopi terapeutici cellule, geni, elementi
genetici o modulazioni di espressioni genetiche, che abbiano la
capacità di migliorare la prestazione atletica.
SOSTANZE
E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE
In competizione, in aggiunta
alle categorie sopra definite da S1 a S5 e da M1 a M3, sono proibite le
seguenti categorie:
SOSTANZE PROIBITE
S6. STIMOLANTI
Tutti
gli stimolanti (compresi entrambi i loro isomeri ottici (D-e L-) quando
rilevanti) sono proibiti ad eccezione dei derivati
dell’imidazolo ad
uso topico e degli stimolanti compresi nel Programma di Monitoraggio
2008 *.
Gli stimolanti comprendono:
Adrafinile,
adrenalina**,
amfepramone, amifenazolo, amfetamina, amfetaminile, benzfetamina,
benzylpiperazina, bromantan, catina***, clobenzorex, cocaina,
cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimetilamfetamina,
efedrina****, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina,
famprofazone, fenbutrazato, fencamfamina, fencamina, fendimetrazina,
fenetillina, fenfluramina, fenilpiracetame (carfedone) fenmetrazina,
fenprometamina, fenproporex, fentermina, furfenorex, isometeptene,
levmetamfetamina, meclofenossato, mefenorex, mefentermina, mesocarbo,
metamfetamina (D-), metilenediossiamfetamina,
metilenediossimetamfetamina, p-metilamfetamina, metilefedrina****,
metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenefrina, norfenfluramina,
octopamina, ortetamina, ossilofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina,
pentetrazolo, prolintano, propilesedrina, selegilina, sibutramina,
stricnina, tuaminoeptano e altre sostanze con simile struttura chimica
o simile(i) effetto(i) biologico(i)
* Le seguenti
sostanze
incluse nel Programma di Monitoraggio 2008 (bupropione, caffeina,
fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, sinefrina)
non sono considerate sostanze proibite.
**
L’adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata
localmente (p.e. per via nasale, oftalmologica) non è
proibita.
*** La Catina è proibita quando la sua
concentrazione nell’urina è superiore a 5
microgrammi per millilitro.
****
L'efedrina e la metilefedrina sono proibite quando la loro
concentrazione nell'urina è superiore a 10 microgrammi per
millilitro.
Uno
stimolante che non è espressamente indicato in questa
sezione dovrebbe
essere considerato come appartenente al paragrafo indicato come
“Nota
per Determinate Sostanze” soltanto se l’atleta
può dimostrare che la
sostanza è particolarmente soggetta a violazione non
intenzionali delle
norme anti-doping, a causa della larga diffusione nei prodotti
medicinali, o che è poco probabile che sia utilizzata con
successo come
agente doping.
S7. NARCOTICI
I seguenti
narcotici sono proibiti:
buprenorfina,
destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i suoi derivati,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina,
petidina.
S8. CANNABINOIDI
I cannabinoidi
(p.e. hashish, marijuana) sono proibiti.
S9.
GLUCOCORTICOSTEROIDI
Tutti
i glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via
orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione
richiede un’esenzione a fini terapeutici.
Altre vie
di
somministrazione (iniezioni intrarticolari /periarticolari/
peritendinee/epidurali/intradermiche e la via inalatoria) richiedono
un’esenzione a fini terapeutici abbreviata.
Le
preparazioni topiche,
se usate per patologie dermatologiche (inclusa iontoforesi
/fonoforesi), auricolari, nasali, oftalmiche, buccali, gengivali e
perianali non sono proibite e non richiedono alcuna forma di esenzione
per uso terapeutico.
SOSTANZE PROIBITE IN
PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE
P1. ALCOOL
L’alcool
(etanolo) è proibito solo in competizione nelle seguenti
discipline
sportive. La presenza sarà rilevata tramite analisi
dell’espirato e/o
analisi del sangue. La soglia (valori ematologici) di violazione per
ciascuna Federazione è indicata fra parentesi.
•
Aeronautica (FAI) (0.20 g/L)
• Tiro con
l’arco (FITA, IPC) (0.10 g/L)
•
Automobilismo (FIA)(0.10 g/L)
• Bocce (IPC Bowls)
(0.10 g/L)
• Karate (WKF) (0.10 g/L)
•
Pentathlon Moderno(UIPM) (0.10 g/L) per le discipline che includono il
tiro
• Motociclismo (FIM) (0.10 g/L)
•
Motonautica (UIM) (0.30 g/L)
P2. BETA-BLOCCANTI
Salvo
diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo in
competizione nelle seguenti discipline sportive.
•
Aeronautica (FAI)
• Tiro con l’arco (FITA,
IPC) (proibito anche fuori competizione)
•
Automobilismo (FIA)
• Biliardo (WCBS)
•
Bobsleigh (FIBT)
• Bocce (CMSB, IPC Bowls)
•
Bridge (FMB)
• Curling (WCF)
•
Ginnastica (FIG)
• Motociclismo (FIM)
•
Pentathlon Moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro
•
Bowling (FIQ)
• Motonautica (UIM)
•
Vela (ISAF) solo nei timonieri di match race
• Tiro
(ISSF, IPC) (proibito anche fuori competizione)
•
Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping , free style aerials/halpipe and
snowboard halpipe/big air
• Lotta (FILA)
*
Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua
originale.
I beta bloccanti includono, ma non si limitano a:
acebutololo,
alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo,
carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo,
metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, pindololo,
propranololo, sotalolo, timololo.
Nota per
DETERMINATE SOSTANZE *
Queste Sostanze sono di seguito
elencate:
. Tutti i beta-2 agonisti, eccetto il salbutamolo
(libero e glucoronato) maggiore di 1000 ng/ml ed il clembuterolo;
.
Gli inibitori alfa reduttasi, Probenecid;
.
Catina, cropropamide, crotetamide , ephedrina, etamivan, famprofazone,
eptaminolo, fenprometamina, isometeptene, levmetanfetamina,
L-metilamfetamina, meclofenossato, p-metilamfetamina, metilefedrina,
niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina,
propilesedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoeptano e ogni altro
stimolante non espressamente elencato sotto la Sezione S6, per il quale
l’atleta dimostra che la sostanza rientra nelle condizioni
descritte
nella Sezione S6;
. Cannabinoidi;
. Tutti i
glucocorticosteroidi;
. Alcool;
. Tutti i beta
bloccanti.
*
Questa Lista identifica DETERMINATE SOSTANZE che sono particolarmente
suscettibili di violazioni involontarie delle norme antidoping a causa
della loro larga diffusione nei prodotti medicinali e della minore
probabilità di essere utilizzate con successo come agenti
doping.” Una
violazione delle regole antidoping che riguardi tali sostanze
può
comportare una riduzione della sanzione a patto che
“l’Atleta possa
dimostrare che l’utilizzo di una tale determinata sostanza
non era
finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva
…………”
Allegato
II
CRITERI
DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI DEI
FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE
ATTIVE
E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO È CONSIDERATO VIETATO PER
DOPING
La
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e
regolamentata dalla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 e dal decreto
interministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, ha predisposto la lista di
classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente
attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri
e modalità.
CRITERI GENERALI:
1. La lista
intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza della
conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2.
La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile
secondo le modalità più avanti definite.
3.
Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego
è considerato doping, sono state individuate, ai
sensi dell’art.
2, comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre
1995, n. 522, delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico
(CIO) e dell’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) ed in
particolare
sulla base del vigente emendamento all’allegato della
Convenzione
europea contro il doping nello sport.
MODALITÀ
DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE
PRATICHE E METODI VIETATI
La
lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è
composta da
quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e
metodi
vietati per doping.
1. SEZIONE 1 - CLASSI
VIETATE;
2. SEZIONE 2 -
PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;
3.
SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;
4.
SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI
PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI
5.
SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.
1.
I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base
delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi
dell’
art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
2. Nei
principi attivi
vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri,
complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività
farmacologica
vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono
intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura
chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare
attività farmacologica vietata per doping.
3.
Per i
medicinali per uso topico (oftalmico), contenenti principi attivi,
singoli od in associazione, appartenenti alla classi S5,
è
proibita un’assunzione diversa (per schema posologico e per
via di
somministrazione) da quella indicata nell’Autorizzazione
all’Immissione
in Commercio (AIC).
4. Le preparazioni contenenti
derivati
dell’imatazolo (Classe S6 – Simpatico mimetici
singoli ed in
associazione) ed i Corticosteroidi (Classe S9) sono proibite per
qualunque via di somministrazione. Fanno eccezione le preparazioni per
uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare,
nasale, orofaringeo e perianale.
5. I
medicinali
contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione
3, in quanto tale sostanza è presente solo come eccipiente.
6.
Il riscontro di un rapporto
testosterone/epitestosterone
superiore a 4/1 può richiedere ulteriori controlli
al fine di
stabilire se tale rapporto è dovuto a condizioni
fisiologiche o
patologiche, oppure all’assunzione di sostanze
proibite.
7.
Per i soggetti in età pediatrica che svolgono
attività sportiva è
vietato l’impiego di medicinali, per i quali non è
prevista nell’AIC
l’autorizzazione per uso pediatrico.
8.
La ripartizione in
classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata
ai sensi
dell’art. 2, comma 2 della Legge 376/2000.
9.
La Commissione
partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi
internazionali sull’uso di sostanze e pratiche attualmente
inserite e
non inserite nell’allegato III al presente decreto, al fine
di
evidenziarne l’eventuale uso non corretto
nell’ambito delle attività
sportive.
10. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi
attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in
commercio,
in Italia, alcun medicinale.
11. Nelle sezioni 3 e
4 sono
compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per
doping, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione
all’immissione
in commercio.
12. Nella sezione 3 sono indicate
altresì, per
ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative
note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la
sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a
carattere
grafico particolare. Per i medicinali a base di principi attivi vietati
per doping e descritti nelle Monografie delle Preparazioni
Farmaceutiche Specifiche della Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da
comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni
presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i
prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi
soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione
endovenosa.
13. L’esenzione per uso
terapeutico delle
sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi
dell’art. 1, comma 4
della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.
14.
Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi
attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con
l’indicazione della sigla della classe vietata per doping a
cui
appartengono.
MODALITÀ DI
REVISIONE DELLA LISTA
Ai
sensi dell’art.2, comma 3 della Legge 376/2000, la
Lista viene
sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della
Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping, con
l’ausilio della Banca Dati dell’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA)
nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure
autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite
dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e
dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.
La
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping periodicamente
individua ed indica le sostanze e/o le pratiche e metodi da sottoporre
ad istruttoria scientifica, per verificare la necessità di
includerle
nelle classi di sostanze e/o pratiche e metodi, il cui impiego
è da
considerarsi vietato per doping. Per ciascuna sostanza e/o pratica e
metodo la Commissione procede a: nominare un
relatore e un
contro-relatore; informare gli organismi
internazionali dell'apertura dell'attività
istruttoria e delle
sue conclusioni; formulare una decisione al termine
dell’attività istruttoria.
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