Prescrizione in regime SSN di medicinali stupefacenti per la terapia del dolore: nota AIFA.
La FOFI ha trasmesso all'AIFA un
quesito, proposto dai farmacisti dell'Ordine professionale di Treviso, circa la relazione possibile
tra codici di esenzione per patologia (006-013-048-054),
condizione prevista dalla legge n.12/2001 (soggetti affetti da
patologie degenerative), e rimborsabilità da parte del SSN dei
medicinali dell'Allegato III-bis e di Coefferalgan cpr.
Nel quesito si suggerisce all'uopo all'AIFA di estendere la nota 3 (o
istituire una nuova nota 3-bis) ai farmaci in oggetto, per facilitare
al medico e al farmacista l'ndividuazione dei casi in cui
detti farmaci sono rimborsabili dal SSN.
Personalmente non posso condividere
l'iniziativa dei colleghi di Treviso, perchè ritengo che i
farmacisti non abbiano bisogno di ulteriori complicazioni, neanche per
arginare eventuali iniziative regionali (ferme restando le considerazioni già espresse sull'interpretazione della normativa relativa al Coefferalgan).
Riporto qui di seguito la risposta del dr. Nello Martini, che mi
pare saggia ed opportuna (anche se mi riservo di chiarire il
significato della frase che cito tra parentesi quadra, che non mi pare
corrispondere alla situazione attuale).
FarFog

Il Direttore Generale
Dr Nello Martini
Al Presidente FOFI
Dr Giacomo Leopardi
Roma, 03/10/2007
Oggetto: Prescrizione in regime SSN di medicinali stupefacenti per la terapia del dolore.
Egr. Dr. Leopardi,
in risposta alla Sua cortese lettera del 20 settembre 2007si comunica quanto segue:
l’AIFA non ritiene sia utile modificare l’attuale
modalità prescrittiva degli oppiacei, come indicato nella
richiesta dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso, prevedendo per
gli stessi una specifica NOTA AIFA, e ciò per le motivazioni di
seguito riportate.
Innanzitutto, per i farmacisti, non ci dovrebbero
essere dubbi od incomprensioni nel discernere se CoEfferalgan,
Depalgos, Oxycontin, Transteq, Actiq debbano essere considerati a
carico del SSN (fascia A) o non rimborsati (fascia C). Infatti questa
decisione spetta sempre al Medico prescrittore. Solo i MMG, e in alcune
Regioni alcuni servizi debitamente autorizzati a ricettare a carico del
SSN con ricettario Ministeriale a Ricalco (RMR), possono staccare la
copia del RMR con la dizione “copia per il
SSN”. Detta copia deve riportare il numero di
codice del Medico convenzionato o del servizio autorizzato, numero che
hanno solo i MMG e i servizi autorizzati. Quindi tutti gli altri
soggetti possono emettere la ricetta, ma non devono in nessun caso
staccare la copia SSN. Qualora lo facessero (ed è un errore)
detta ricetta, se manca del codice del Medico di famiglia prescrittore
o del servizio autorizzato a ricettare, gli unici a detenere detti
codici, non è spedibile come tale in fascia A. Quindi non si
vede quali dubbi possano insorgere nel Farmacista.
In secondo luogo non si ritiene che la nota
aggiuntiva proposta dall’ordine dei Farmacisti della provincia di
Treviso (NOTA AIFA 03-bis) possa essere di una qualche utilità.
Più che semplificare probabilmente creerebbe ulteriori problemi.
Con il nuovo aggiornamento della legge non esiste più
distinzione tra dolore acuto e cronico, e l’unito limite al
trattamento del dolore sono i due dosaggi o i due tipi di farmaci per
ricetta e un periodo massimo di prescrizione di 30 giorni. Mentre la
prescrizione di oppiacei per disassuefazione continua a prevedere per
ora, come in passato, un solo farmaco [“e un solo pezzo per
ricetta per non più dì 8 giorni di terapia”(?)].
Quindi tutto appare già sufficientemente chiaro.
Tenuto conto di questa particolare situazione
già definita con la peculiare modalità di prescrizione
degli oppiacei nella disassuefazione e della prescrizione di morfina
nell’edema polmonare (ma questa era già a carico SSN prima
e lo continua ad essere tutt’ora), tutte le prescrizioni di
oppiacei non possono che essere per la terapia del dolore. Una
ulteriore nota non avrebbe pertanto alcun significato.
il Direttore Generale
(Dr. Nello Martini)