MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 marzo 2006 (GU 31-3-2006)
La nuova ricetta ministeriale a ricalco per la prescrizione dei medicinali stupefacenti della tab II-A e per il trattamento del dolore severo secondo la Legge 12/01 (RMR) .
La vecchia ricetta speciale a madre-figlia non potrà più essere utilizzata per la prescrizione; rimane utilizzabile esclusivamente la RMR di cui al DM 24-5-01 e successivi (senza limitazioni, fino alla disponibilità del nuovo modello).
Le prescrizioni su RMS redatte prima del 15-4-06 possono essere spedite in farmacia oltre tale data in relazione alla validità di 30 giorni (confermato anche dalla nota Min Sal del 7-4-06).
Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

La nota DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/14480 del 19-4-06 con chiarimenti sull'applicazione della nuova normativa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

        Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come «testo unico»;
        Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, concernente «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore», che integra e modifica il testo unico;
        Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
        Considerato che l'Articolo 43, commi 1 e 4, come riformulato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che i medici chirurghi e i medici veterinari prescrivano i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'Articolo 14 dello stesso testo unico su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute e che tali ricette siano compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale;
        Considerato che il comma 2 del nuovo testo del citato Articolo 43 del testo unico detta specifiche previsioni per la prescrizione dei medicinali ricompresi nell'allegato III-bis;
        Visto il decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001;
        Visto il decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001» concernente «Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2003;
        Considerato che i citati decreti ministeriali di approvazione del ricettario per la prescrizione dei medicinali compresi nell'allegato III-bis gia' prevedevano un ricettario in triplice copia a ricalco, come oggi richiesto anche per la prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A;
        Ritenuto, pertanto, di approvare un unico ricettario che consenta le prescrizioni di tutti i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico, confermando le disposizioni concernenti la stampa del ricettario gia' a suo tempo emanate;
        Considerata la necessita' di facilitare la distribuzione dei ricettari per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis e della tabella II, sezione A del testo unico; Preso atto che nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle provincia autonoma di Bolzano vige istituzionalmente il sistema del bilinguismo;
        Ritenuto opportuno consentire, in via transitoria, ai medici e ai veterinari di poter effettuare le prescrizioni di medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del testo unico utilizzando il ricettario gia' approvato con decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
        Considerato che sul territorio nazionale e' ancora disponibile il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla previgente formulazione dell'Articolo 43, comma 2 del testo unico, ma che le caratteristiche di tale ricettario sono difformi da quelle previste dall'attuale formulazione del citato Articolo 43;
Decreta:

Articolo 1.

1. E' approvato il ricettario, con le relative norme d'uso, di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa del ricettario e' effettuata a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
4. Le regioni e province autonome comunicano annualmente al Ministero della salute - Ufficio centrale stupefacenti il fabbisogno di ricettari necessari alle aziende sanitarie locali.
5. I ricettari sono consegnati, a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai centri di riferimento regionali individuati dalle regioni e province autonome, che provvedono alla distribuzione alle aziende sanitarie locali. Il trasporto dei ricettari deve avvenire in presenza delle forze dell'ordine o di un tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria locale con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono consegnate al medico o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a provvedere al ritiro degli stessi.
7. Le aziende sanitarie locali provvedono alla conservazione dei ricettari in appositi locali opportunamente custoditi.

Articolo 2.

1. Per le esigenze della regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato II del presente decreto.
2. Per le esigenze della provincia autonoma di Bolzano e' consentito l'uso del modello di ricetta di cui all'allegato III del presente decreto.

Articolo 3.

1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione dei ricettari secondo quanto previsto dal presente decreto, i medici e i veterinari sono autorizzati ad usare i ricettari approvati con decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e successive integrazioni e modificazioni, fino ad esaurimento delle scorte, rispettando le norme d'uso di cui all'allegato IV del presente decreto.

Articolo 4.

1. Il ricettario a madre-figlia di tipo unico previsto dalla formulazione dell'Articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, non e' piu' utilizzabile per la prescrizione dei medicinali compresi nelle tabelle di cui al testo unico richiamato in premessa. I possessori dei ricettari di cui al presente comma consegnano tali ricettari ai rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione al Ministero della salute - magazzino centrale del materiale profilattico - via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa distruzione.

Articolo 5.

1. Sono abrogati i decreti del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001 e del Ministro della salute del 4 aprile 2003, richiamati nelle premesse, fatto salvo quanto disposto dall'Articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 4 aprile 2003 [abrogazione dei DM 4-5-87 e 15-5-90].

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro: Storace
ALLEGATI:

Elenco degli allegati al decreto del Ministero della Salute “Approvazione del ricettario per la  prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis al decreto del  Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto-legge 30  dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49”.

ALLEGATO I
•  Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
•  Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e  all’allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del  frontespizio del blocchetto ricettario);
•  Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

allegati omessi:
ALLEGATO II
•  Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e francese;
•  Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e  all’allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e francese (stampate sulla seconda di  copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
•  Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e francese.

ALLEGATO III
•  Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana e tedesca;
•  Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e  all’allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana e tedesca (stampate sulla seconda di  copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
•  Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana e tedesca.

ALLEGATO IV
 Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e  all’allegato III-bis del T.U., in lingua italiana, francese e tedesca.

ALLEGATO I
•  Frontespizio del blocchetto ricettario, versione in lingua italiana;
•  Norme d’uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all’allegato III-bis del T.U., versione in lingua italiana (stampate sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario);
•  Ricetta in triplice copia, versione in lingua italiana.

RICETTE PER LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALLA  TABELLA II, SEZIONE A E ALL’ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO  IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Legge 27 febbraio 2006, n. 49

Norme d'uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis del T.U.

  1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A e nell'allegato III-bis del T.U.
  2. La ricetta ha validità di trenta giorni, escluso quello di emissione.
  3. II medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta, una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia indicata deve comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.
  4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale il medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il SSN da consegnare in farmacia, la "copia assistito/prescrittore" è consegnata all'assistito che la conserva come giustificativo del possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o veterinarie il medico rilascia la ricetta originale e la "copia assistito/prescrittore".
  5. In caso di autoprescrizione, il medico o il veterinario conserva la "copia assistito/prescrìttore".
  6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
  7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
  8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell'animale curato.
  9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
Ricetta in lingua Italiana
La seconda e la terza copia a ricalco della ricetta differiscono solo per la scritta in basso a destra:
la seconda copia è la "COPIA SSN";
la terza copia è la "COPIA ASSISTITO/PRESCRITTORE".

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