Vengono confermate
con la
Risoluzione n.10/E
del 17-2-2010 dell'Agenzia delle Entrate (attivare il link per il testo completo)
le indicazioni operative già da tempo fornite: per la detrazione delle
spese sanitarie, il requisito indispensabile e sufficienteper
certificare la spesa relativa alla spesa dei medicinali è lo scontrino
fiscale ( oppure ovviamente la fattura) che riporti la specificazione
della natura,
qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario (cosidetto scontrino parlante).
Nella Risoluzione in questione viene specificato che
gli scontrini parlanti sono validi anche se non riportano la dicitura
“farmaco” o “medicinale” ma indichino
comunque la natura del prodotto attraverso
sigle, abbreviazioni o terminologie
chiaramente riferibili ai farmaci.
In particolare e per esempio sono riconosciute idonee sigle ed
abbreviazioni quali "med." e "f.co" al posto di medicinale e farmaco, e
sigle quali OTC e SOP che individuano specifiche categorie di farmaci
senza obbligo di prescrizione. Per quanto riguarda i prodotti
omeopatici, essendo loro riconosciuta la natura di medicinale, si
considera soddisfatta l'indicazione della natura del bene mediante la
dicitura "omeopatico" (in alternativa a quelle di farmaco o
medicinale).
In effetti, in relazione alla disposizione del
Garante della Privacy per la quale sullo scontrino parlante deve essere
riportato il solo codice di autorizzazione al commercio dei medicinali
(o altro codice univoco rilevato dal codice a barre sulla confezione,
in caso di prodotti diversi), è sempre in ogni caso possibile
verificare ed individuare il bene a cui si riferisce la cessione.
Per quanto riguarda
la
dicitura "ticket", essa soddisfa l’indicazione della natura del
prodotto acquistato,
potendo essere
riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.
Viene inoltre specificato che per le preparazioni
galeniche (preparazioni magistrali estemporanee o preparazioni
galeniche officinali), ferma restando l'indicazione della natura del
prodotto venduto quale "farmaco" o "medicinale", l'indicazione della
qualità può essere soddisfatta mediante la dicitura "preparazione
galenica" oaltra analoga.
Infine, la risoluzione chierisce definitivamente che
non è più in nessun caso richiesta come
documentazione la ricetta medica:
a seguito dell’introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi
concernenti la certificazione delle spese sostenute per l’acquisto di
medicinali, non è più necessario conservare la prescrizione medica
poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalle
indicazioni riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Ne consegue che,
anche per i ticket,
il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della
ricetta rilasciata dal medico di base.