MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21
dicembre 2007
(pubblicato
sulla GU del 29-1-08)
Aggiornamento
delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e
psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza: ricollocazione di talune composizioni medicinali a
base di ossicodone in associazione con principi attivi non stupefacenti
nella tabella II, sezione D.
Il provvedimento sposta in tabella II-D
i medicinali che contengono
associazioni di ossicodone ad un dosaggio ridotto; Federfarma comunica
che i medicinali
autorizzati interessati dal provvedimento sono le
confezioni di Depalgos che contengono 5 e 10 mg di ossicodone,
che
dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il 13 febbraio 2008,
sono "derubricati" in
tabella II-D.
Di conseguenza detti medicinali non
saranno dal 13-2-08 (più) soggetti a ordinazione con buono
acquisto nè
a carico e scarico sul registro degli stupefacenti, e la dispensazione
potrà eavvenire in seguito a presentazione di "semplice"
ricetta non
ripetibile anzichè con ricetta a ricalco
ministeriale.
Le confezioni che contengono una
quantità maggiore
di 10 mg di ossicodone invece restano collocate in tab II A.
Considerando a posteriori il testo della
nota
UCS dell'11-5-07,
risultano attribuibili alle associazioni di ossicodone collocate in tab
II-D tutte le considerazioni già espresse dal
Ministero in
occasione della variazione della classificazione di Co-Efferalgan.
A questo punto
però mi permetto di esprimere un dubbio:
è sufficiente la modifica alle tabelle del DPR 309/90 per
determinare automaticamente la diversa classificazione dei medicinali
in oggetto, oppure piuttosto non è necessario anche uno
specifico provvedimento di modifica dell'AIC? (di cui invece non ho
avuto notizia). Infatti, normalmente si ritiene che comunque il
Ministero ha la possibilità e l'autonomia di stabilire,
mediante l'AIC, classificazione e regime di vendita di specifici
medicinali, anche talvolta in deroga ai principi generali stabiliti con
l'appartenenza dei principi attivi a tabelle di FU o della legge sugli
stupefacenti. Infatti tra l'altro, come recita la definizione della
tabella modificata, "Le suddette composizioni debbono essere tali da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente con
facili ed estemporanei procedimenti estrattivi", il
che evidentemente non può essere stabilito dal singolo
farmacista ma deve essere definito a priori, in modo univoco ed
insindacabile dal Ministero mediante apposita indicazione in AIC (ma
qui andiamo a toccare un altro tasto dolente, visto che anche agli
operatori di settore manca la possibilità di consultare una
banca dati ufficiale dei decreti di AIC...). farfog
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Visti
gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del testo aggiornato del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come
«testo
unico»;
Visto che le funzioni della
Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono
state attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in
materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni,
nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
Considerato che il testo
unico
attualmente in vigore classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope
in due tabelle (in tabella I trovano collocazione le sostanze con forte
potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso; in tabella II sono inserite
le sostanze che hanno attivita' farmacologica e pertanto sono usate in
terapia in quanto farmaci) e che la tabella II e' suddivisa in cinque
sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i
farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al
decrescere del loro potenziale di abuso;
Visto che
l'ossicodone e le composizioni medicinali in cui entra a far parte sono
iscritti nella tabella II, sezione A allegata al testo unico;
Considerato
che l'ossicodone puo' essere utilizzato per allestire talune
composizioni medicinali in associazione con altri principi attivi non
compresi nella tabella II allegata al testo unico, che per la loro
composizione qualitativa e quantitativa e per la loro forma
farmaceutica posseggono un potenziale di abuso minore rispetto a quello
dell'ossicodone da cui sono costituite;
Considerato
che le
composizioni medicinali costituite da ossicodone in associazione con
altri principi attivi non compresi nella tabella II allegata al testo
unico risultano efficaci nella terapia farmacologica del dolore;
Sentito
il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 23 ottobre
2007, ha espresso parere favorevole alla collocazione di talune
composizioni medicinali costituite da ossicodone in associazione con
altri principi attivi non compresi nella tabella II allegata al testo
unico nella tabella II, sezione D allegata al testo unico;
Sentito
il Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota prot. n.
04S/003507/DR in data 12 dicembre 2007, ha fornito parere favorevole
alla collocazione di talune composizioni medicinali costituite da
ossicodone in associazione con altri principi attivi non compresi nella
tabella II allegata al testo unico nella tabella II, sezione D allegata
al testo unico;
Decreta:
Art. 1.
1.
Nella tabella II, sezione D allegata al testo unico, fra la prima e la
seconda voce dell'elenco di «Composizioni» e'
inserita la seguente:
2.
«Composizioni ad uso diverso da quello parenterale, le quali
in
associazione con altri principi attivi o in quantita' totale per
confezione non superiore alla dose massima delle 24 ore (Tabella n. 8
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana), contengono
ossicodone e suoi sali per un quantitativo complessivo della suddetta
sostanza, espresso come base anidra, inferiore al 2,5 per cento incluso
per le composizioni multidose o per le composizioni monodose una
quantita' non superiore a 0,010 g per unita' di somministrazione per
via orale o non superiore a 0,020 g per unita' di somministrazione per
via rettale, e comunque in quantita' totale, per ciascuna confezione,
non superiore a 0,300 g della suddetta sostanza. Le suddette
composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero
dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi».
Art. 2.
1.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Turco