Decreto del 7 agosto 2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2006
in vigore dal 22 agosto 2006.
La ripetibilitą della vendita dei medicinali di tab. II-E č fissata in 3 volte in 30 giorni.
Si ritiene comunque ancora applicabile la disposizione dell'art. 88 del DLgs 219/06, secondo cui "l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unitą esclude la ripetibilita' della vendita", ferma restando la validitą temporale di trenta giorni.
Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II,
sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante:
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» ed, in
particolare, l'art. 88, comma 3, che, dispone che la ripetibilita'
della vendita dei medicinali di cui al comma 2 del medesimo articolo
e' consentita per non piu' di dieci volte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il potere conferito al Ministro della salute dall'art. 88,
comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di prevedere
in tema di ripetibilita' della vendita, con decreto, diverse
prescrizioni, con riferimento a particolari tipologie di medicinali;
Ravvisata l'opportunita', per i prodotti a base di benzodiazepine
riportati nella tabella II, sezione E, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di ridurre la
ripetibilita' della vendita;
Decreta:
Art. 1.
1. La ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla
tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' consentita, complessivamente, per non piu'
di tre volte.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro: Turco
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