Consegna di farmaci in assenza di
prescrizione medica
Il decreto 31 marzo 2008 è in vigore dal 11 maggio 2008.
L'erogazione, per motivi di urgenza,
di medicinali senza la necessaria prescrizione, riguarda medicinali per
patologie croniche o la necessità di non interrompere un
trattamento in corso (questo in particolare per terapie antibiotiche).
Un terzo caso previsto riguarda
l'esibizione da parte del cliente di
documentazione di dimissione ospedaliera, ma questa situazione in
realtà già da tempo era dal farmacista equiparata a
presentazione di ricetta medica, in quanto l'indicazione di una terapia
che porti la firma di un medico può sempre a tutti gli effetti
essere considerata una prescrizione medica (e quindi utilizzata con i
limiti temporali previsti e non limitatamente ai soli primi tre giorni).
L'erogazione di farmaci in assenza
della prescritta ricetta medica non può riguardare comunque mai
medicinali compresi nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e
psicotrope (comprese le comuni benzodiazepine) e
neppure medicinali soggetti a ricetta limitativa (medicinali
prescrivibili da specialisti o centri ospedalieri). Inoltre i
medicinali erogati con queste modalità non possono essere posti
a carico del SSN, in quanto le anticipazioni sono espressamente
vietate. Possono essere erogati secondo questa normativa, solo una
confezione con il più basso numero di dosi, ad eccezione degli
antibiotici iniettabili. Gli unici medicinali iniettabili che possono
essere erogati (a parte il caso delle dimissioni ospedaliere) sono
l'insulina e gli antibiotici.
Per i dettagli delle modalità
pratiche di attuazione del decreto in farmacia, è sufficiente
attenersi alle indicazioni della scheda che deve essere utilizzata ad
ogni erogazione secondo questa normativa.
Ogni scheda costituisce una pagina
del registo, e deve essere fotocopiata e rilasciata anche al paziente
perchè la presenti al suo medico.
Federfarma ha proposto l'uso di un
modello di scheda, ma non è esclusa la possibilità di
utilizzare altri modelli analoghi
Il testo ufficiale del provvedimento (DM 31-3-08 pubblicato sulla GU del 11-4-08, in vigore dal 11-5-08)
Nota Min Sal del 21-4-08: sono esclusi medicinali soggetti a ricetta limitativa
Nota Min Sal del 7-5-08: il modello proposto da Federfarma è idoneo
Nota Min Sal del 1-6-09: proseguire la raccolta dei dati fino a dicembre 2009
Scheda (pagina registro) proposta da Federfarma
(mi permetto alcune
osservazioni: l'indicazione del codice AIC non è necessaria
quando il medicinale è già identificato da nome, forma
farmaceutica, dose e unità posologiche, inoltre ritengo che la
scheda possa essere vistata dal farmacista che effettua
l'erogazione in farmacia e non solo dal titolare o direttore).
Scheda proposta dall'autore (non
necessita dell'uso di fotocopiatrice al momento del rilascio, presenta
uno spazio più ampio a disposizione per le aree da compilare a
mano, non induce a credere che possa essere vistata solo dal titolare o
direttore)
Speriamo che questo provvedimento serva ad educare, oltre che il paziente, anche medico e farmacista!
Apprezzabile il tentativo di risolvere una
problematica davvero spinosa sia per i medici che per i farmacisti, ma
lo strumento adottato, ancorchè ineccepibile nel contenuto
e nella forma, non è in grado di risolvere il problema. Al
tavolo di concertazione i rappresentanti di medici e farmacisti hanno
finto di non sapere che la realtà è ben diversa da quella
che dovrebbe essere in teoria. Con una buona dose di ipocrisia, hanno
finto di ignorare che purtroppo nella attuale società civile
italiana per svariati motivi le richieste di farmaci senza la
necessaria ricetta vanno al di là dei casi previsti dal decreto.
A cominciare dai medici che nei giorni festivi e prefestivi sono
difficilmente disponibili per visite e prescrizioni e che spesso
indirizzano i loro pazienti con indicazioni verbali o telefoniche a
recarsi in farmacia anche senza prescrizione; a proseguire
coi farmacisti che cercano in tutti i modi di "accontentare" i
loro clienti anche quando non in regola con la ricetta, sia
perchè riconoscono motivazioni serie e fondate, sia per
mero interesse economico; a continuare con il comportamento dei
cittadini, a volte giustificati per urgenza o stati di necessità
già conosciuti e riconosciuti, altre volte giustificati da
motivi esclusivamente economici, che pure il farmacista non può
ignorare. La combinazione di tutti questi fattori è una sorta di
abitudine del comune cittadino a recarsi in farmacia e richiedere
verbalmente anche medicinali per i quali sarebbe necessaria la
prescrizione. Modificare questa situazione è assai difficile:
richiederebbe una profonda "rieducazione" del cittadino, che
dovrebbe essere attuata a partire dalla serietà e dal rigore del
comportamento del medico e del farmacista .... Speriamo che
l'applicazione di questo decreto abbia un affetto educativo per tutti,
clienti e pazienti, medici e farmacisti.
Intanto il nuovo decreto
approvato, nella complessità delle varie situazioni
distinde e caratterizzate da diverse formalità, rischia di
lasciare completamente al di fuori tutti gli altri casi che si
verificano nella realtà quotidiana. Il farmacista ancora una volta
è lasciato solo ad affrontare l'impatto delle necessità
della gente, col rischio, da oggi ancora più probabile, di essere
additato come il responsabile di un comportamento scorretto che non
rientra nelle regole fissate dal nuovo decreto.
Farfog
Informativa e commento del Ministero della salute nella newsletter del 22-3-08.
Con l'Intesa raggiunta ieri (21 marzo 2008) in Conferenza Stato
Regioni è possibile, in caso di emergenza, per il farmacista dispensare
medicinali con obbligo di prescrizione medica, anche in assenza della medesima.
Il provvedimento risponde, all'esigenza dei pazienti in situazioni di emergenza
e valorizza la professione del farmacista e il suo rapporto con i cittadini. Il
decreto ministeriale approvato dalla Conferenza unificata è frutto del dialogo
con la Federazione degli ordini professionali dei farmacisti e dei medici.
Regolamenta il ricorso ad una procedura, che ha tutte le caratteristiche di una
"deroga" a quanto previsto dalla normativa vigente sulla erogazione dei
medicinali, come previsto dal decreto legislativo 274 del 2007. Il decreto
garantisce la non interruzione di un trattamento in corso per i casi di
patologie croniche ed acute o in occasione di dimissione ospedaliera,
salvaguardando la tutela della salute pubblica e il ruolo del medico, che è
l'unico ad avere la facoltà di prescrivere un medicinale. L'erogazione di
farmaci in tali situazioni non avviene a carico del Servizio sanitario
nazionale. In caso di patologia cronica quale diabete, ipertensione,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, il farmacista può consegnare il medicinale
a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in
trattamento con il farmaco, quali l'esibizione da parte del paziente o della
persona che si reca in farmacia in sua vece di uno dei seguenti documenti:
· un documento rilasciato dall'autorità sanitaria attestante la
patologia per la quale è indicato il farmaco;
· un documento
originale firmato dal medico attestante la patologia cronica di cui il paziente
è affetto con l'indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento;
· una ricetta scaduta da non più di trenta giorni.
Altre
condizioni che consentono al farmacista di poter consegnare il medicinale sono:
la presenza nella medesima farmacia di una precedente ricetta o la conoscenza
diretta dello stato di salute del paziente da parte del farmacista (art. 2). In
caso di patologia acuta che implica la necessità di non interrompere un
trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il
farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano
disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il
farmaco, quali: la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in
una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il
medicinale richiesto o l'esibizione, da parte del cliente, di una confezione
inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato . Nei casi in cui dai
documenti, relativi ad una patologia cronica, esibiti dal cliente non si evinca
il nome del farmaco, questi è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di
assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il
medicinale richiesto, che sarà conservata dal farmacista. La stessa
dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che richiedono la consegna di un
medicinale a fronte dell'esibizione di una confezione inutilizzabile. Il
farmacista può consegnare il medicinale richiesto anche in caso di esibizione da
parte del cliente di documentazione attestante la dimissione ospedaliera, emessa
nel giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale
risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con
il farmaco richiesto. La consegna non è effettuabile per medicinali
iniettabili, tranne in casi quali la dimissione ospedaliera, la consegna di
insulina o di antibiotici monodose; comunque la consegna non può riguardare i
medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti Si è ritenuto
opportuno prevedere che sia consegnata una sola confezione con il più basso
numero di unità posologiche, con l'esclusione dei soli antibiotici iniettabili
monodose, che potranno essere forniti in numero sufficiente per assicurare
continuità di trattamento fino al contatto con il medico. Al fine di ricondurre
la situazione di "emergenza" alla normalità, il farmacista è tenuto a ricordare
al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale
e che deve comunque informare il medico curante. A tal fine il farmacista
consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la
specificazione del medicinale consegnato. Ai fini del monitoraggio del ricorso a
tale modalità "eccezionale" di consegna di un medicinale, infine, i farmacisti
sono tenuti a registrare ogni consegna effettuata; i dati saranno utilizzati per
la valutazione di eventuali integrazioni o correzioni della disciplina in
questione da parte dell'autorità sanitaria.
farfog