Kayexalate, modificato il regime di fornitura
Sulla GU del 12-12-08, con efficacia dal giorno successivo, è stato pubblicato il Decreto di riclassificazione di "Kayexalate", che ora è divenuto soggetto a Ricetta
medica limitativa (ripetibile) con prescrizione da parte di centri
ospedalieri o specialisti in medicina interna o nefrologia o cardiologia.
Per questo medicinale a base di sodio polistirene sulfonato, probabilmente ciò avveniva già, date le particolari indicazioni (Trattamento
sintomatico dell'iperpotassiemia, in particolare quando dipende da insufficienza renale acuta), ma per
il farmacista si pone ora il problema pratico di come si deve
comportare di fronte alla classica ricetta trascritta a carico del SSN
dal medico di famiglia.
Formalmente infatti questa
ricetta non potrebbe essere spedita, a meno che il medico di medicina
generale non indichi la propria specializzazione (e che ovviamente
questa corrisponda ad una di quelle del caso).
Ci vorrebbe un po' di chiarezza, e un po' di esperienza e tutela del
nostro lavoro al banco.
Ma come, non c'è nessuno (dei
farmacisti) all'AIFA che, venendo a conoscenza della problematica, sia
in grado di risolverla prima
della pubblicazione del decreto? Bastava che fosse specificato nel
decreto, come a suo tempo è stato fatto per la pergolide,
che sulla base della prescrizione originale ospedaliera o
specialistica, il medico di famiglia avrebbe potuto trascrivere la
prescrizione a carico del SSN... Infatti, la deroga prevista
dall'articolo 70 della Legge 448 del 98 (comma 3) si riferisce
esplicitamente solo ai medicinali soggetti alle limitazioni di
una nota AIFA oppure soggetti a piano terapeutico, e non è
il caso di Kayexalate.
Invece, non solo siamo stati costretti a "subire" il provvedimento
così com'è senza preavviso (ed anche i medici non sono
stati informati), ma per giunta non ne è stata data
nessuna comunicazione ufficiale, nè sul sito dell'AIFA nè
da parte della Federfarma.
Il problema non si risolve ignorandolo; nel frattempo assistiamo a
interpretazioni estemporanee e "pittoresche" che evidenziano la
necessità di un provvedimento o una interpretazione chiara e
univoca.
L'Associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolati di farmacia comunica che
"il farmaco Kayexalate ha subito una variazione di regime di
fornitura, che ne modifica anche la prescrivibilità in regime
SSN. Si invita pertanto a prestare attenzione alle ricette SSN
prescriventi questo farmaco e redatte dal medico di base, informando il
paziente e mettendole da parte in attesa che ne venga chiarita la
rimborsabilità."
Come, prima le spediamo, magari senza rispettare le regole, poi vedremo il da farsi?
L'Assiprofar Federfarma-Roma invece comunica che "Il
farmaco è prescrivibile anche in SSN e per la farmacia nulla
cambia. Il medico di medicina generale lo può prescrivere senza apporre alcuna dicitura sulla ricetta, né
barrare alcun campo.
" E' un caso analogo a quello dell'isotretinoina orale, ed evidentemente si ritiene estensibile a Kayexalate il contenuto della nota a suo tempo inviata da Federfarma all'AIFA.
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO (GU 12-12-08)
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kayexalate»
Estratto determinazione AIC/N/V n. 2352 del 13 novembre 2008
Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio
fiscale in Milano, viale Luigi Bodio, n. 37/B, cap. 20158 - Codice
Fiscale 00832400154.
Medicinale: KAYEXALATE.
Variazione AIC: Modifica classificazione ai fini della Fornitura.
L'autorizzazione all'immissione in commercio e' modificata come di seguito indicata:
E' autorizzata la modifica della Classificazione ai fini della Fornitura:
da: RR medicinale soggetto a prescrizione medica
a: RRL (art. 93) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa,
vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti: Medicina interna, Nefrologia, Cardiologia.
Relativamente alla confezione sottoelencata:
AIC n. 021394022 - «100 mg/g polvere per sospensione orale» flacone 454 g.
I lotti gia' prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino al
180° giorno dalla data di notifica della presente determinazione.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo aquello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
farfog