Metadone, alcuni chiarimenti.
Finalmente una interpretazione autorevole di una questione di cui si discute da tempo!
Su richiesta della FOFI, l'Ufficio Centrale Stupefacenti conferma che le prescrizioni di metadone per il trattamento della disassuefazione da tossicodipendenza (compilate dal medico sulla base di piano terapeutico di struttura autorizzata) non possono essere poste a carico del SSN in un numero di confezioni superiore a 2 oppure 3 in caso di esenzione per patologia (come previsto normalmente per i medicinali a carico del SSN), salvo diversi accordi regionali (che nel Lazio non sono previsti).
In
tutti i casi in cui invece il metadone sia prescritto per il
trattamento del dolore, può essere posta a carico del SSN la
prescrizione di tutte le confezioni occorrenti per la terapia massima
di 30 giorni.
Per quanto riguarda le prescrizione del metadone in regime privato (a
pagamento) non esistono differenze nelle modalità prescrittive in
relazioni alle indicazioni d'uso, come per tutti i medicinali
appartenenti all'allegato III-bis (Quantitativo per la terapia di non
più di 30 giorni, possibilità di associare sulla stessa ricetta
anche un altro medicinale o un altro dosaggio).
Effetti
pratici: la prescrizione di più confezioni che viene riconosciuta
come trattamento della disassuefazione (perchè proveniente da Sert o
perchè è indicato il codice di patologia 014) viene spedita con le
prime 2 oppure 3 confezioni a carico del SSN, e le rimanenti a
pagamento; in tutti gli altri casi tutte le confezioni prescritte sono
a carico del SSN.
Farfog
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Alla FOFI
Via Palestro 75, 00185 Roma
0003848-P- 16/02/2008 DGFDM 10738465
Risposta al Foglio del 17 gennaio 2008
N 2008000731/AG
Oggetto:
Prescrizione in regime di SSN di metadone per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza.
Con riferimento alla nota concernente l’oggetto, si comunica quanto segue.
Ai fini della prescrizione in regime di SSN è ancora vigente
l’articolo 9, comma 4 della legge 16 novembre 2001, n. 405
concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria “ (numero di confezioni prescrivibili
per singola ricetta).
Esso dispone che “Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati
nella terapia del dolore (omissis) ... è consentita la
prescrizione in un‘unica ricetta di un numero di confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni “.
Pertanto, questo Ufficio ritiene che la prescrizione di metadone in
regime di SSN con una unica ricetta di un numero di confezioni maggiori
di tre non è possibile.
Considerato che nell’articolo 43, comma 2 del D.P.R. 309/90 e
nelle tabelle che classificano le sostanze stupefacenti e psicotrope
non ci sono riferimenti alle indicazioni terapeutiche per le quali
possono essere utilizzati i farmaci in esse iscritti, questo Ufficio
ritiene possibile la prescrizione dei farmaci iscritti
nell’allegato III-bis secondo il succitato comma per tutte le
indicazioni terapeutiche per le quali essi sono autorizzati
all’immissione in commercio in Italia, fermo restando
l’obbligo del rispetto delle previsioni dell’articolo 43,
comma 5 del D.P.R. 309/90.
IL DITTORE DELL’UFFICIO VIII
Dott. Diego Petriccione