Esenzioni per reddito, cosa cambia dal 1 aprile.
La
nuova normativa prevede che
l'esenzione per età/reddito, come tutte le altre esenzioni,
debba essere
indicata in origine dal medico, sulla base degli elenchi
forniti dal ministero delle finanze e su richiesta dell'assistito.
Solo
fino al 30 giugno sarà ancora possibile godere dell'esenzione
apponendo la firma autocertificante.
Il nuovo sistema faciliterà
il compito del farmacista, contribuirà al risparmio del Ssn
(evitando abusi) senza caricate il medico di responsabilità che
non gli competono.
In pratica, per le ricette redatte a decorrere dal 1-4-2011,
l'esenzione per reddito (codici E) sarà valida purché non
sia barrata la casella "non esente" (esclusivamente
fino al 30 giugno -data di redazione della ricetta da parte del
medico- sarà ancora possibile apporre la firma
autocertificante per godere dell'esenzione).
Gli assistiti che hanno i requisiti per l'esenzione ma non risultano
inseriti nell'elenco del ministero, devono
presentare alla Asl apposita
autocertificazione; il medico allora potrà indicare l'esenzione
verificando la ricevuta della autocertificazione accettata dalla asl.
In ogni caso l'esenzione relativa alla condizione di disoccupazione va rinnovata ogni anno.
In questo modo in farmacia
sarà tutto più facile (sia per l'assistito che per il
farmacista), purchè il medico abbia avuto l'attenzione di
registrare nel suo archivio il diritto all'esenzione.
Le condizioni relative al diritto all'esenzione non sono cambiate.
Documentazione:
il
comunicato della Regione per il pubblico
il
Decreto della Regione (U16 del 23 marzo 2011)
il
modulo per l'autocertificazione
la
lettera della Regione alle organizzazioni dei medici
farfog