Ministero della SaluteDIPARTIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Direzione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
Su
sollecitazione di Federfarma, che aveva inviato esplicita richiesta, il
Ministero risponde che, per non compromettere l'efficienza e la
tempestività del servizio farmaceutico (relativamente alla
dispensazione di medicinali "stupefacenti" che dovessero essere
"ordinati"), ritiene possibile che il buono acquisto (sia esso quello
da staccare da apposita matrice o quello "nuovo" cumulativo stampabile
autonomamente) possa essere redatto e firmato anche da un collaboratore
farmacista (in assenza anche temporanea del titolare). Effettivamente
la possibilità che ci offre il Ministero può essere in alcuni casi
estremamente utile (ed evita altri comportamenti
formalmente scorretti), ma bisogna ricordare di non abusarne, e di
ricorrervi soltanto in casi assolutamente eccezionali: la
responsabilità della conduzione della farmacia resta a tutti gli
effetti sempre a carico del farmacista titolare.Farfog
DGFDM 0003695—P—
15/02/200810638156
Alla Federfarma
Via Emanuele Filiberto, 190
00185 - Roma
N
DGFDM/VIII/P/I.8.d.q/Risposta al Foglio deI 160/01/08
N UL/AC/945
Oggetto: Firma del buono acquisto. Con riferimento alla nota concernete l’oggetto, si comunica quanto segue.
L’articolo
38, comma 1 del testo unico in materia di stupefacenti di cui D.P.R.
309/90 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che la
vendita o cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabella II, sezioni A, B e C
deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del citato
D.P.R.309/90 e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito
bollettario buoni acquisto conforme a modello predisposto e distribuito
dal Ministero della salute oppure effettuata con il buono acquisto
previsto dal comma I-bis dello stesso articolo 38.
Al fine di
garantire il completo servizio da parte delle farmacie aperte al
pubblico, questo ufficio ritiene che, nel caso di assenza, anche
temporanea, del direttore o del titolare della farmacia, la richiesta
può essere predisposta da un farmacista collaboratore in servizio
presso la farmacia.
Tale compito può anche essere assegnato dal
titolare o dal direttore ai propri collaboratori e formalizzato
mediante specifica documentazione interna.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VIII
(Dott. Diego Petriccione)