Al
via la liberalizzazione dei farmaci analgesici oppioidi orali e
trasdermici utilizzati nel trattamento del dolore, che potranno essere
prescritti e dispensati con la ricetta non-ripetibile semplice
(come ad es Co-efferalgan), con un provvedimento d'urgenza temporaneo,
in attesa di una modifica più ponderata del DPR 309/90.
L'ordinanza, firmata il 16 giugno 2009,
è operativa dal 20 giugno 2009, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
La stessa ordinanza è stata
modificata da una ordinanza successiva (datata 2 luglio,
pubblicata ed in vigore dal 8 luglio 2009), che comporta per i medicinali oggetto del provvedimento quando prescritti con ricette private diverse da quella del SSN e dal modello a ricalco l'annotazione del documento d'identità dell'acquirente e la trasmissione dei dati
relativi a queste prescrizioni. Una ulteriore ordinanza (dell'8-10-09)
ha specificato che la norma riguarda esclusivamente i
medicinali trasferiti in tab II-D dalla tab II-A con la ordinanza in
questione.
Che dire del provvedimento? La semplificazione della
prescrizione ha l'encomiabile obiettivo di incentivare le cure
palliative e la terapia del dolore, ma il farmacista non può che
restare perplesso nel constatare che altri medicinali di uso
altrettanto
importante e forse ancora più frequente (es Gardenale e simili),
sicuramente meno pericolosi e meno soggetti ad abuso e tossicomania,
rimangono ancora sottoposti a formalità davvero pesanti per il
farmacista (ordinazione con buono acquisto e trascrizione dei movimenti
sul registro di carico e scarico), ora cancellate con un provvedimento
d'urgenza per gli analgesici oppiacei in questione. Da notare
infine che per i medicinali oggetto dell'ordinanza, come per tutti
quelli della tab II-D, l'indicazione della posologia non è
più obbligatoria.
Ulteriori perplessità suscita la seconda ordinanza,
che modifica la prima. Mi chiedo se il Ministro si sia consultato con
qualche farmacista (che sono i diretti interessati nell'applicazione
della seconda ordinanza) per adottare il provvedimento, perchè
il risultato è che mentre per i medici si tratta di una
semplificazione, per i farmacisti al contrario potrebbe diventare una vera e propria "complicazione"
che appare del tutto sproporzionata e ingiustificata. Se infatti si
teme che possano circolare ricette false, per quale motivo e con quale
coerenza si è eliminato l'obbligo di utilizzare un ricettario
ministeriale che in quanto tale è tracciato e tracciabile?
Per ultimo, non
volevo proprio credere che ci fosse qualche collega che desiderava estendere le
modalità previste dalla seconda ordinanza (registrazione degli
estremi del documento d'identità dell'acquirente ed invio
periodico mensile dei dati alla Asl e all'Ordine provinciale, nel caso
di richiesta dei prodotti dell'ordinanza con ricetta libera -diversa
dal ricettario ministeriale o da quello del SSN-) ad
altri medicinali, già oggetto di precedenti provvedimenti
per via ordinaria e quindi non oggetto della ordinanza in
questione, come ad es.: Co-efferalgan e Tachidol. Alla fine ha prevalso il buon senso, ma c'è voluta una terza ordinanza.
Farfog
Il provvedimento riguarda i medicinali dell'allegato
III-bis (per il trattamento del dolore) con esclusione di tutti i preparati iniettabili e con
esclusione dei composti ad uso orale di metadone e buprenorfina.
Questi medicinali oggetto del
provvedimento vengono collocati nella sezione D della tebella II DPR
309/90, pertanto saranno soggetti alla ricetta non-ripetibile
semplice, senza formalità di acquisto per la farmacia e di registrazione dei
movimenti (niente buono acquisto nè registro di carico e
scarico).
Per quanto
riguarda la prescrivibilità a carico del SSN, rimangono
prescrivibili nella quantità occorrente per 30 giorni di
terapia, con possibilità di utilizzare sia il ricettario a
ricalco che il comune modulo del SSN, secondo quanto già a
suo tempo enunciato riguardo a Co-efferalgan con la nota UCS dell'11-5-07.
Qui di seguito si
riporta, dopo il collegamento al testo dell'Ordinanza, la nota di
commento pubblicata sul sito internet del Ministero.
Testo ufficiale completo della prima Ordinanza del 16 giugno 2009
La seconda ordinanza, del 2 luglio 2009, che modifica la precedente
La terza ordinanza del 16 ottobre 2009.
Circolare della FOFI con alcuni chiarimenti sull'ordinanza
Una tabella semplice per capire [a cura dell'autore]
Un commento alla seconda ordinanza [a cura dell'autore]
farfog
dal Ministero:
Terapia del dolore: più facile accedere alle cure
Ancora oggi in Italia è difficile accedere ai farmaci per combattere il dolore.
Queste difficoltà ci pongono agli ultimi
posti in Europa per le prescrizioni dei farmaci oppiacei che servono a
combattere il dolore e le sofferenze, cui sono costretti milioni di
italiani colpiti da gravi malattie come il cancro, ma anche da
patologie croniche e invalidanti o comunque da gravi traumi, etc.
Una
delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore
è l'obbligo, previsto dal Testo unico degli stupefacenti e delle
sostanze psicotrope di cui al DPR 309 del 1990, di utilizzo di un
ricettario speciale per la prescrizione di medicinali analgesici
oppiacei per un gran numero di preparazioni medicinali contenenti
antidolorifici.
In attesa di
una revisione del Testo unico, il Viceministro Prof. Ferruccio Fazio,
sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato
oggi un'Ordinanza che iscrive temporaneamente alcune composizioni
medicinali nella tabella II sezione D del Testo unico.
L'Ordinanza
del 16 giugno 2009 entra in vigore il giorno della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e rimane vigente fino all'entrata in vigore delle
disposizioni di revisione del Testo unico o comunque non oltre i dodici
mesi.
Nell'Ordinanza stessa viene ribadita la necessità di una revisione sistematica del Testo unico.
L'iscrizione
delle composizioni in Tabella II sezione D rende più semplice la
prescrizione di alcuni farmaci oppiacei, consentendo al medico di
utilizzare il ricettario normale anziché quello speciale ed
eliminando così le difficoltà burocratiche che spesso
scoraggiano tali prescrizioni.
Le
composizioni medicinali, per le quali viene temporaneamente adottata la
ricetta semplice, sono tutte composizioni ad uso diverso da quello
parenterale, utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi
origine. Sono esclusi i medicinali indicati nella terapia della
disassuefazione degli stati di tossicodipendenza.
Le composizioni temporaneamente iscritte nella sezione D della Tabella II sono:
- composizioni
per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti
codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in
quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1%
p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
- composizioni per
somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali
in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per
unità di somministrazione;
- composizioni per
somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti
fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicidone e ossimorfone;
- composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.
In
precedenza erano state introdotte limitate modifiche alle tabelle delle
sostanze stupefacenti e psicotrope relative ad alcune preparazioni
contenenti codeina o ossicodone.
Ministerosalute.it / 16 giugno 2009