
Garante per la protezione dei dati personali
dal comunicato stampa del 7 maggio 2009 pubblicato sul sito ufficiale www.garanteprivacy.it
Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci.
Provvedimento 29 aprile 2009 (GU del 11-5-09)
Niente più nomi dei medicinali sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacieI cittadini saranno più tutelati al momento della denuncia dei redditi
Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per
poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei
redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome
del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà
l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni
medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o
detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati.
Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non
"parlerà" dunque più.
Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre
al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco
acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di
salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi
mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione
della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la
documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il
proprio commercialista.
L'attività istruttoria svolta dal Garante con
l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la
federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti
italiani, ha permesso di stabilire che il
controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso
l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio"
(AIC) presente sulla
confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche
mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo
univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio,
somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in
chiaro del nome del farmaco.
È stata in questo modo individuata una
soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle
persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite
detrazioni e deduzioni fiscali.
Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre
mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni
per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di
farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010.Roma, 7 maggio 2009 [trascritto da Farfog]
Trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci. Provvedimento 29 aprile 2009
(G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009)IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice
presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;PREMESSO:
Specifiche
disposizioni legislative prevedono che nello scontrino fiscale
rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di farmaci siano riportati, ai
soli fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie,
oltre al codice fiscale del destinatario, anche la natura, la
qualità e la quantità dei medicinali acquistati (art. 1,
comma 28, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e, da ultimo, art. 39 del d.l.
1° ottobre 2007, n. 159, conv. l. 29 novembre 2007, n. 222).
In
base a tale disciplina, l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n.
156/E del 5 luglio 2007, ha rilevato che "per quanto concerne la
necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, si
ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica
di "farmaco" o "medicinale". Ciò vale ad escludere che la spesa
sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad altre
categorie merceologiche disponibili in farmacia. Tuttavia,
poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene,
richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto,
si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo
di farmaco acquistato". L'Agenzia ha, quindi, inteso interpretare la
parola "qualità" dei medicinali con l'espressa menzione in
chiaro della denominazione commerciale del farmaco sullo scontrino.
Al
riguardo, sono pervenute numerose segnalazioni volte ad evidenziare la
lesione della riservatezza e della dignità degli interessati in
conseguenza dell'indicazione, in chiaro, della denominazione
commerciale del farmaco acquistato all'atto della presentazione della
documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso il centro per
l'assistenza fiscale (Caf) oppure il proprio commercialista,
configurandosi, in tal modo, un trattamento sistematico di dati
personali sulla salute idonei a rivelarne anche le patologie.
Nell'ambito
dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio, in relazione
anche alle predette segnalazioni pervenute nonché a notizie di
stampa, è stato richiesto all'Agenzia di valutare l'effettiva
indispensabilità dell'indicazione nello scontrino fiscale della
denominazione commerciale del farmaco, oltre al codice fiscale del
destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali
acquistati.
L'Agenzia ha dato
riscontro alla richiesta (nota del 28 maggio 2008), evidenziando, in
proposito, che l'indicazione della denominazione del farmaco nella
fattura o nello scontrino risulta per l'amministrazione finanziaria
indispensabile in quanto assume rilievo in sede di controllo. L'Agenzia
ha motivato, tra l'altro, il proprio orientamento sulla base
dell'applicazione analogica della disciplina generale in materia di
Iva, in base alla quale l'indicazione relativa alla "natura,
qualità e quantità" dei beni è prevista per la
compilazione delle fatture al fine di garantire la corretta detrazione
dell'imposta da parte degli operatori economici (art. 21, comma 2,
lett. b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Per
l'Agenzia delle entrate, l'espressione "natura e qualità" deve
intendersi unitariamente come rappresentativa di un unico requisito che
risulta rispettato ogniqualvolta la descrizione contenuta nel documento
fiscale consenta inequivocabilmente ed univocamente di identificare
l'esatto bene oggetto di cessione.
Nell'ambito della medesima istruttoria preliminare,
l'Ufficio ha svolto il 24 luglio 2008 un incontro con taluni
rappresentanti di Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei
titolari di farmacia italiani) al fine di acquisire utili indicazioni,
con particolare riferimento ad eventuali informazioni rilevabili dal
farmacista -mediante la lettura ottica del codice a barre del farmaco
acquistato- idonee ad identificare il prodotto venduto e ad essere
menzionate sullo scontrino in luogo della denominazione commerciale
dello stesso (ad es. il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio, ovvero AIC).
All'esito del predetto incontro è pervenuta una prima nota
interlocutoria di Federfarma (nota del 9 ottobre 2008) recante la
normativa e i disciplinari tecnici che il gruppo di lavoro interno
istituito presso la medesima Federazione ha esaminato.
Successivamente
(nota del 26 febbraio 2009), Federfarma ha fornito specifici elementi
all'Autorità precisando che l'autorizzazione al commercio viene
rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco e che il numero di AIC
permette di individuare la singola confezione farmaceutica, riferendosi
a un medicinale avente un determinato dosaggio, forma farmaceutica, via
di somministrazione e presentazione (art. 6, comma 2, d.lg. 24 aprile
2006, n. 219). Tale numero, ha precisato ancora la Federazione,
è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla
confezione sia in chiaro che mediante la tecnica di rappresentazione a
barre e quindi rilevabile otticamente.
Con
la medesima comunicazione Federfarma ha segnalato, altresì, che
la prospettata ipotesi di indicare il numero AIC in luogo della
denominazione commerciale del farmaco, qualora venisse attuata,
renderebbe meno trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto
dello scontrino al fine di un'agevole verifica del prezzo pagato per un
determinato farmaco. Ha evidenziato, inoltre, che il numero AIC,
sebbene rilevabile dagli strumenti elettronici in dotazione delle
farmacie, tuttavia, attualmente, non è riportabile sullo
scontrino fiscale, salvo modifiche al software tali da richiedere un
congruo periodo di tempo per essere effettuate.
OSSERVA:
All'esito
dell'esame del quadro normativo sopra richiamato, in relazione ai soli
profili concernenti il trattamento dei dati personali contenuti nello
scontrino fiscale per l'acquisto di farmaci ai fini della detrazione o
della deduzione delle spese sanitarie, tenuto conto delle osservazioni
formulate in proposito dall'Agenzia delle entrate e da Federfarma,
è stato completato il necessario approfondimento in ordine al
delicato bilanciamento tra il rispetto della dignità e della
riservatezza degli interessati e, contestualmente, l'interesse pubblico
alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.
L'indicazione
sullo scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di
farmaci ai fini della detrazione o della deduzione delle spese
sanitarie, oltre del codice fiscale del destinatario, anche della
natura, della qualità e della quantità dei medicinali
acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati
personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le
patologie.
In tale quadro,
occorre preliminarmente evidenziare che l'Agenzia delle entrate, nel
legittimo perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico connesse all'applicazione delle disposizioni in materia
fiscale, ivi compresi gli aspetti concernenti le deduzioni e le
detrazioni nonché i relativi controlli, può trattare
anche dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del regolamento
per il trattamento di tale categoria di dati adottato, in attuazione
dell'art. 20 del Codice, dall'Agenzia in conformità al parere
positivo del Garante (parere dell'8 febbraio 2007).
Sul punto occorre rilevare che i dati idonei a
rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati
solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività
istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
Tuttavia, la
disciplina in materia fiscale relativa alla detrazione o alla deduzione
delle spese sanitarie non prevede alcun potere di indagine dell'organo
amministrativo accertatore in ordine alla connessione tra il farmaco
acquistato, l'effettivo stato di salute del contribuente e
l'appropriatezza dell'assunzione del medicinale da parte
dell'interessato.
Si rileva,
inoltre, che il contribuente può avvalersi delle previste
agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione) sia per i farmaci da
banco sia per quelli soggetti a prescrizione. In quest'ultimo caso,
diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia nella citata nota
indirizzata al Garante, anche per i farmaci parzialmente a carico del
Ssn, la prescrizione è trattenuta dal farmacista all'atto
dell'erogazione del farmaco.
In
tale quadro, deve ritenersi che ogni lecita forma di controllo sul bene
venduto da parte degli organi preposti può essere utilmente
effettuata mediante l'utilizzo del numero di autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) -rilevato mediante la lettura ottica
del codice a barre di ciascun farmaco e riportato automaticamente sullo
scontrino fiscale dal farmacista- in luogo della denominazione
commerciale dello stesso. Tale procedura consente, infatti, di
identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica venduta -al
pari della specificazione in chiaro della relativa denominazione
commerciale- e risulta, pertanto, un accorgimento idoneo alla riduzione
del rischio che si verifichi un pregiudizio rilevante per gli
interessati, in considerazione della natura sensibile dei dati
trattati, idonei a rivelarne anche le patologie, e delle relative
modalità di trattamento.
La
specificazione della qualità del bene attraverso l'indicazione
del numero di AIC in luogo della denominazione commerciale del farmaco
assicura lo stesso livello di garanzie rispetto al rischio, paventato
dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della citata nota indirizzata al
Garante, che "l'operatore economico non corretto potrebbe essere
indotto ad indicare negli scontrini emessi la dicitura "farmaco" o
"medicinale" anche in occasione della vendita di prodotti appartenenti
ad ulteriori e diverse categorie merceologiche".
L'univoca individuazione "codificata" della
qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e
prezzo consente, inoltre, in relazione a quanto rilevato da Federfarma,
di rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il
contenuto dello scontrino al fine della verifica dell'importo pagato
per ciascun farmaco acquistato.
Pertanto,
per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito
fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della
detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro
la denominazione commerciale del farmaco acquistato.
A
tale scopo l'Agenzia delle entrate deve fornire idonee indicazioni
affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese
sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci
riporti, in luogo della menzione in chiaro della denominazione
commerciale degli stessi, il numero di AIC, oltre al codice fiscale del
destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali
acquistati.
Tali indicazioni,
che devono risultare immediatamente operative, devono essere fornite
entro il termine ritenuto congruo di tre mesi dalla data di ricezione
del presente provvedimento.
Dal
giorno successivo alla pubblicazione o alla comunicazione da parte
della Agenzia delle entrate delle suddette indicazioni, e comunque non
oltre la data del 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento, che
emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai fini della
detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, devono adeguarsi a
quanto indicato dall'Agenzia delle entrate.TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice, dispone che:
- a)
l'Agenzia delle entrate, entro il termine di tre mesi dalla data di
ricezione del presente provvedimento, fornisca indicazioni
–immediatamente operative- affinché, ai fini della
detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino
fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci riporti, in luogo della
menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il
numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al
codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei
medicinali acquistati;
- b) dal giorno successivo alla
pubblicazione o alla comunicazione da parte della Agenzia delle entrate
delle indicazioni di cui alla lettera precedente, e comunque non oltre
la data del 1° gennaio 2010, i titolari del trattamento dei dati
personali che emettono scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci ai
fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie devono
adeguarsi alle suddette indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli
stessi, in luogo della menzione in chiaro della denominazione
commerciale del farmaco, il numero di autorizzazione all'immissione in
commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura
e alla quantità dei medicinali acquistati;
- c) copia del
presente provvedimento sia trasmessa a A.s.so.farm. e a Federfarma,
affinché divulghino il contenuto del presente provvedimento
presso le farmacie pubbliche e private;
- d) ai sensi dell'art.
143, comma 2, del Codice, copia del presente provvedimento sia
trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2009
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE Patroni Griffi