Lo scontrino parlante dal 1° luglio 2007 (con aggiornamenti sulla possibilità di detrazione).
Lo scontrino parlante con codice fiscale dell'acquirente dal 1° gennaio 2008.
Lo scontrino parlante col codice del medicinale (per la privacy) dal 1° gennaio 20010.
Dal 1° gennaio 2010 è
obbligatorio che lo scontrino "parlante", idoneo cioè alla detrazione
fiscale in quanto riporta il codice fiscale dell'acquirente, per motivi
di privacy non abbia esplicitamente indicato il nome del medicinale,
bensì il suo codice univoco di autorizzazione (AIC).
Ferma restando infatti l'obbligatorietà, ai fini della detrazione
fiscale del contribuente, di tutti gli altri elementi presenti (appunto
il codice fiscale dell'acquirente, natura del prodotto -con indicazioni
quanli "farmaco", "medicinale" o altre eventualmente analoghe-, e
quantità), la "qualità" del prodotto è sostituita, per motivi di
privacy appunto, da un codice numerico univoco mediante il quale è
possibile risalire solo indirettamente al nome del prodotto (cioè soslo
consultando l'archivio dei codici-prodotto presente in farmacia).
In questo modo il cittadino sarebbe tutelato da chi occasionalmente
potrebbe venire a conoscenza del suo stato di salute maneggiando anche
per motivi professionali (es commercialista) i suoi scontrini fiscali.
Dal 1° luglio sono in vigore le disposizioni della legge finanziaria (commi 28 e 29 dell’art. 1 della Legge 296/2006)
secondo le quali la farmacia, per consentire ai contribuenti la
detrazione dalla dichiarazione dei redditi delle spese dei medicinali,
deve emettere scontrini “parlanti” (in alternativa a
fattura), cioè una documentazione ufficiale che riporti "natura" (medicinale), "qualità" (nome del medicinale) e
"quantità" (numero di confezioni) dei prodotti consegnati.
Di sicuro possono essere detratte fiscalmente (detrazione di imposta del 19% al netto della franchigia di 129,11 euro) le spese dei medicinali autorizzati, compresi i medicinali omeopatici e quelli veterinari.
Prodotti
diversi (ad es dermocosmetici, integratori dietetici o alimentari e tutto quanto comunemente definito "parafarmaco")
anche se prescritti con ricetta medica non sono detraibili (leggi le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, la 256/E del 20 giugno 2008 e la 396/E del 22 ottobre 08).
Infatti, dopo una prima ipotesi secondo cui
avrebbero potuto essere considerati nell'ambito di cure mediche
fiscalmente
detraibili, suffragata da una risposta dell'Agenzia delle Entrate del
2006, peraltro relativa ai soli integratori dietetici prescritti da
medici specialisti, la stessa Agenzia delle Entrate si è
pronunciata recentemente in senso opposto, con le due risoluzioni qui sopra indicate.
Dal 1° gennaio 2008 il codice fiscale dell'acquirente per la detrazione delle spese mediche deve essere
stampato direttamente sullo scontrino parlante, fornito al
farmacista dall'utente che voglia avvalersi della detrazione fiscale.
Lo stesso codice fiscale, sotto forma di tessera sanitaria
con codice a barre a lettura ottica, dovrà necessariamente
essere fornito al farmacista all'atto della spedizione delle
ricette del Servizio Sanitario, secondo le disposizioni previste dal
sistema per il monitoraggio della spesa farmaceutica.
E' evidente
che la norma mira a individuare, tra i prodotti venduti in farmacia,
quelli che possono essere detratti fiscalmente, e per raggiungere
questo fine il legislatore vuole che sia il farmacista, che conosce i
prodotti, ad indicargli (sullo scontrino parlante) quali sono
detraibili e quali no. In questo senso appare quindi necessario che
sullo scontrino parlante, oltre alla specifica denominazione del
prodotto, sia presente anche la categoria ("farmaco" "medicinale" o
equivalente), mentre non pare condivisibile l'opinione che si possa "ritenere
sufficiente la denominazione del medicinale e la descrizione della
confezione, il loro numero, in quanto la natura del prodotto (farmaco)
è assorbita dalla denominazione dello stesso".
Per
quanto riguarda l'applicazione pratica della norma prevista dalla legge
finanziaria per il 2007, il farmacista entro la data del 1° luglio
dovrebbe avere realizzato il collegamento tra la cassa fiscale e
l'archivio informatico dei prodotti (sistema gestionale), per poter
essere in grado di emettere appunto lo scontrino fiscale "parlante".
L'emissione
di questo scontrino, come già accennato, è obbligatoria
per i prodotti fiscalmente deducibili, a richiesta dell'utente. In
alternativa è possibile emettere fattura (che contiene gli
stessi dati richiesti allo scontrino parlante).
I quotidiani del 29
giugno 2007 informano che una circolare della Agenzia delle
Entrate consente provvisoriamente (fino al 31-12-07), alle
farmacie che non hanno fatto in tempo ad adeguare la cassa fiscale ed
il programma gestionale per la stampa dello scontrino "parlante", di
allegare al comune scontrino fiscale (non parlante) una
documentazione rilasciata dal farmacista che indichi comunque natura,
qualità e quantità dei farmaci venduti.
Per quanto
riguarda la presenza del codice fiscale dell'utente/contribuente, che
deve essere presente sullo scontrino parlante per la detrazione
fiscale, fino al 31-12-07 può essere annotato a penna dal
contribuente stesso.
Inoltre, una Circolare dell'Agenzia dell'Entrate del 28-3-08
ammette anche la possibilità di ottenere la detrazione fiscale per le
spese sostenute fino al 31-12-07 anche in assenza dello scontrino
parlante, purchè allo scontrino fiscale sia allegata una dichiarazione,
anche dello stesso contribuente, della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati e del codice fiscale dell'acquirente.
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