Comunicato n. 186 del 13 luglio 2007
Il
Consiglio dei Ministri ha approvato un
decreto legislativo proposto dal
Ministro della Salute Livia Turco per aggiornare l’attuale
normativa in materia di medicinali per uso umano, definita lo scorso
anno con il
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Il nuovo intervento normativo si è reso necessario:
-
per adeguare alcune disposizioni alle recenti innovazioni in
materia di vendita al pubblico di medicinali e in materia di
distribuzione all’ingrosso di medicinali, introdotte dal
cosiddetto “Decreto Bersani” del luglio scorso,
- per porre fine ad alcune procedure di infrazione comunitarie nel settore dei medicinali;
- per risolvere alcune problematiche emerse nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo 219/2006.
Ecco le principali novità:
•
viene stabilito che il Ministro della Salute, con proprio decreto
da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, sentiti gli Ordini dei medici e
dei farmacisti, individui le condizioni per consentire al farmacista,
in caso di estrema necessità e urgenza, di fornire anche in
assenza di prescrizione medica un medicinale soggetto a prescrizione
“semplice” o da rinnovare volta per volta. Questa
disposizione non intende alterare l’attuale distinzione delle
competenze fra medici e farmacisti, ma solo venire incontro alle
necessità dei pazienti, in casi di straordinaria urgenza, quando
risulta per loro impossibile procurarsi la ricetta medica;
•
sono introdotte specifiche norme per rendere più agevole
l’azione dell’AIFA. In particolare, si prevede che le
richieste di variazioni delle autorizzazioni all’immissione in
commercio di rilevanza minore possano essere attuate dalla azienda
farmaceutica senza un formale provvedimento dell’AIFA e si
semplificano la disciplina dello smaltimento delle scorte dei
medicinali e le procedure di rinnovo dell’AIC dopo cinque
anni dal primo rilascio;
• è
introdotta una specifica disposizione che consente al Ministro della
Salute di autorizzare sperimentazioni di nuove modalità di
fornitura di medicinali. Questa nuova norma consente di
“inquadrare” giuridicamente alcune sperimentazioni (quali
quella denominata “Pharmaclick”), avviata anche su impulso
della Commissione Europea, dirette a testare forme di rifornimento di
farmaci, mediante macchine distributrici che consentono il contatto a
distanza con un farmacista;
• viene
introdotta una norma che stabilisce espressamente che i farmacisti e le
società di farmacisti titolari di farmacia e le società
che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di
distribuzione all’ingrosso di medicinali;
•
vengono modificate varie disposizioni del decreto legislativo
219, che prevedono responsabilità e competenze dei farmacisti in
farmacia (ad esempio, in materia di farmacovigilanza e di informazioni
da dare all’autorità sanitaria sulla provenienza dei
farmaci venduti, di messa a disposizione di fogli illustrativi in
lingua tedesca in provincia di Bolzano, di consigli da dare ai clienti
sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica) per adeguarle
alla nuova realtà conseguente all’entrata in vigore della
liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta;
•
viene ammessa la possibilità di utilizzare fotografie o
rappresentazioni grafiche delle confezioni dei medicinali sui cartelli
indicanti i prezzi di vendita al pubblico e gli eventuali sconti
praticati in farmacia e nei punti-vendita previsti dal decreto-legge
Bersani (la norma riguarda, ovviamente, soltanto i farmaci senza
obbligo di ricetta e di automedicazione);
•
sempre con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre
2007, sarà introdotta una nuova disciplina per la cessione a
titolo gratuito ai medici, da parte dell’industria farmaceutica,
del materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro
(libri, riviste, materiale digitale, con esclusione
dell’hardware);
• in analogia a
quanto già stabilito dal decreto legislativo 219 con riferimento
alle farmacie, sono previste conseguenze amministrative (chiusura
temporanea o definitiva) per i reparti dei punti vendita del
decreto-legge Bersani che commettano irregolarità nella vendita
di medicinali.
Schema
di decreto legislativo di modifica al decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE” Articolo 1 (Oggetto del decreto legislativo) 1.
Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, sono
apportate le modifiche previste dall’articolo 2.
Articolo 2 (Modifiche
al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante
“Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”) 1
All’articolo 2, comma 3, dopo le parole “prodotti
intermedi” sono aggiunte le seguenti parole
“, ivi compresi formulati intermedi, sfusi di prodotti medicinali e prodotti medicinali parzialmente confezionati,”.
2 All’articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“4
bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31
dicembre 2007, su proposta dell’AIFA, sono previste particolari
disposizioni per la graduale applicazione del disposto del comma 1, con
riferimento all’autorizzazione all’immissione in commercio
dei gas medicinali.”
3 All’articolo 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1
bis. In caso di valutazione positiva della variazione di tipo IA e di
tipo IB, comprovata dalla mancata adozione da parte dell’AIFA di
un provvedimento di rifiuto anche solo parziale, il richiedente,
scaduti i termini previsti dal Reg. (CE) n. 1084/2003, dà corso
alla modifica.
L’AIFA conserva documentazione elettronica o
cartacea della valutazione effettuata. Per le procedure di mutuo
riconoscimento e decentrate in cui l’Italia agisce quale Stato
membro di riferimento restano fermi gli obblighi di informazione alle
Autorità competenti interessate e al titolare previsti per le
variazioni di tipo IA e IB nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5
del Reg. (CE) n. 1084/2003.”
4
All’articolo 36, comma 1, dopo le parole “per la salute
pubblica,” sono aggiunte le parole “ivi comprese le
modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ed
eventualmente del foglio illustrativo, a seguito
dell’acquisizione di nuovi dati attinenti alla sicurezza che
incidano negativamente sul rapporto rischio-beneficio del
medicinale,”.
5 L’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“Nei
casi di variazioni minori di tipo IA e IB, definite a norma del
Regolamento (CE) n.1084/2003, autorizzate ai sensi dell’articolo
35, è concesso lo smaltimento delle scorte del medicinale
oggetto di modifica salvo che l’AIFA, per motivi di salute
pubblica o di trasparenza del mercato, stabilisca un termine per il
ritiro dal commercio delle confezioni per le quali è intervenuta
la modifica; nei casi di variazioni di tipo II, definite a norma del
Regolamento (CE) n.1084/2003, autorizzate ai sensi dell’articolo
35, l’AIFA, quando a ciò non ostano motivi di salute
pubblica o di trasparenza del mercato, valutata l’eventuale
richiesta dell’azienda interessata, può concedere un
termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali
è intervenuta la modifica. L’AIFA, sentite le associazioni
dell’industria farmaceutica, adotta e rende noti criteri generali
per l’applicazione delle disposizioni del presente comma.”
6 All’articolo 38, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“
2 bis.
Nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l’AIFA
ne dà sollecita comunicazione al titolare dell’AIC e rende
noto, con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che il
medicinale non può essere più commercializzato. Nei casi
in cui, a seguito di presentazione di domanda di rinnovo, la
valutazione del rapporto rischio beneficio sia risultata non
favorevole, l’interessato può presentare all’AIFA,
entro 30 giorni, opposizione al provvedimento di diniego; l’AIFA
decide entro i successivi novanta giorni, sentito il Consiglio
Superiore di Sanità. Se la decisione non è favorevole,
l’AIFA ne dà sollecita comunicazione al titolare
dell’AIC e rende noto con un comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, che il medicinale non può essere più
commercializzato. Nei casi in cui la valutazione del rapporto rischio
beneficio sia risultata favorevole, ma i termini
dell’autorizzazione debbano essere modificati, l’AIFA
adotta uno specifico provvedimento; negli altri casi
l’autorizzazione è automaticamente rinnovata alla data di
scadenza di validità dell’autorizzazione
originaria.”
7 All’articolo 50, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo la parola “condizioni”, è aggiunta la parola “essenziali”;
b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
“5
bis. Con apposita determinazione l’AIFA individua le modifiche,
diverse da quelle previste al comma 5, che l’interessato è
tenuto a comunicare alla stessa Agenzia.”
8 All’articolo 54, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“
3 bis.
Il disposto del primo periodo del comma 3 si applica dal 1 gennaio
2009. Fino a tale data le materie prime devono essere corredate di una
certificazione di qualità che attesti la conformità alle
norme di buona fabbricazione, rilasciata dalla persona qualificata
responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie
prime. Resta ferma la possibilità, per l’AIFA, di
effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle
materie prime alla certificazione resa.”
9
All’articolo 73, comma 2, le parole “previa autorizzazione
dell’AIFA”, sono sostituite dalle parole “previa
notifica all’AIFA”.
10 All’articolo 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera f), n. 7, dopo la parola “produttore”,
sono aggiunte le parole “responsabile del rilascio dei
lotti;”
b) al comma 2, le parole “previa autorizzazione
dell’AIFA” sono sostituite dalle parole “previa
notifica all’AIFA”;
c) al comma 5, sono aggiunte, in
fine, le parole: “, secondo i criteri stabiliti con apposita
determinazione dell’AIFA.”
11
All’articolo 80, comma 1, dopo la parola: “farmacia”,
sono inserite le parole: “e nei punti vendita previsti
dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”.
12 All’articolo 88, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
“
2 bis.
Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro il 31
dicembre 2007, sentite le Federazioni degli ordini professionali dei
farmacisti e dei medici, individua le condizioni che consentono al
farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di
consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di
prescrizione medica, un medicinale disciplinato dal comma 2
[medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile] o
dall’articolo 89
[medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta].”
13 All’articolo 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sono soppresse le parole “in farmacia”;
b)
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I
medicinali di automedicazione di cui al primo periodo del presente
comma possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in
farmacia e nei punti vendita previsti dall’art. 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”
14 Dopo l’articolo 98 è aggiunto il seguente articolo:
“Articolo 98 bis
Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali
1.
Il Ministero della salute può autorizzare sperimentazioni sulle
modalità di fornitura di medicinali in deroga alle disposizioni
del presente titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da
rispettare ai fini della tutela della salute pubblica”.
15 All’articolo 100 sono aggiunti i seguenti commi:
“1
bis.
I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai
sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
nonché le società che gestiscono farmacie comunali
possono svolgere attività di distribuzione all’ingrosso
dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
1
ter.
E’ fatto divieto al distributore all’ingrosso di praticare,
senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni
diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni
generali di contratto.”
16
All’articolo 101, comma 2, in fine, è aggiunto, il
seguente periodo: “Con decreto del Ministro della salute, sentita
l’AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto della lett. b) del
comma 1 e al disposto del precedente periodo del presente comma.”
17 All’articolo 105, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole “dagli articoli 92 e 94”, sono
aggiunte le parole “ovvero dall’articolo 96”;
b)
al comma 3, dopo la parola “pubblico” sono aggiunte le
parole “, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti
dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”;
c)
al comma 4, dopo la parola “ospedaliere,” sono aggiunte le
parole “o dei punti vendita di medicinali previsti
dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.”;
d)
al comma 5, dopo le parole: “oltre al proprio nome e
indirizzo”, sono aggiunte le parole: “e codice
identificativo univoco assegnato dal Ministero della salute ai sensi
dell’art.3, comma 1, del decreto del Ministro della salute del 15
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n.
2:”;
e) la lettera b), del comma 5 è sostituita dalla
seguente: “b) la denominazione, la forma farmaceutica e il numero
dell’AIC del medicinale;”
18
All’articolo 107, comma 1, dopo le parole “Le farmacie
aperte al pubblico” sono inserite le parole “, i punti
vendita di medicinali previsti dall’art. 5 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248,”.
19 All’articolo 108 sono aggiunti i seguenti commi:
“1
bis.
Il farmacista che esplica l’attività professionale
prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è responsabile, oltre che della gestione del reparto e
dell’attività di vendita al pubblico dei medicinali, anche
del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso
all’esercizio commerciale.
1
ter.
Nell’ipotesi prevista dal comma 1 bis, quando al reparto per la
vendita di medicinali sono assegnati più farmacisti, il titolare
dell’esercizio commerciale individua il farmacista responsabile,
il quale deve risultare identificabile dall’utente.”
20 All’articolo 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può
essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute, ad
eccezione:
a) delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa
quotidiana o periodica che, ferme restando le disposizioni
dell’articolo 116, comma 1, si limitano a riprodurre
integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni,
le opportune precauzioni d’impiego, le interazioni, le avvertenze
speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo,
con l’eventuale aggiunta di una fotografia o di una
rappresentazione grafica dell’imballaggio esterno o del
confezionamento primario del medicinale;
b) delle fotografie o
rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del
confezionamento primario dei medicinali apposte sui cartelli dei prezzi
di vendita al pubblico e degli eventuali sconti praticati esposti da
coloro che svolgono attività di fornitura al pubblico,
limitatamente ai farmaci di cui all’art. 5 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.”;
b) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Se,
entro il termine di quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il
Ministero della salute comunica al richiedente che la domanda non
può essere accolta, la domanda stessa è da intendersi
definitivamente respinta qualora l’interessato non presenti
osservazioni entro il termine di dieci giorni; se l’interessato
presenta osservazioni finalizzate ad ottenere modifiche al messaggio,
diverse da quelle previste nella comunicazione ministeriale, il
relativo atto è considerato, a tutti gli effetti, come nuova
domanda di autorizzazione; se le osservazioni dell’interessato si
limitano a ribadire, con l’eventuale supporto di documentazione,
il contenuto della domanda iniziale, su di essa si pronuncia, in via
definitiva, il competente Ufficio del Ministero della salute, senza
necessità di una nuova consultazione della Commissione di cui al
comma 2.”
21 Il comma 2
dell’articolo 123, è sostituito dal seguente: “2. Il
materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non
specificamente attinente al medicinale, può essere ceduto a
titolo gratuito nel rispetto delle prescrizioni stabilite con decreto
del Ministro della salute da adottarsi entro il 31 dicembre 2007, su
proposta dell’Agenzia italiana del farmaco. Tale cessione non
può comprendere il materiale hardware.”
22
All’articolo 125, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, comunque non superiore al mese.”
23 All’articolo 129, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo le parole “definite dall’EMEA”, sono
inserite le parole “e alle linee direttrici elaborate dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1,
della direttiva 2001/83/CE:”;
b) al comma 5, dopo la parola
AIFA, sono aggiunte le seguenti parole: “previa consultazione
delle Associazioni dell’industria farmaceutica,”.
24 All’articolo 130, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole “secondo le modalità previste dalle
linee guida di cui al comma 2 dell’articolo 129”, sono
sostituite dalle parole “secondo le modalità previste
dalle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 106, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE.”
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8.
Conformemente alle linee direttrici elaborate dalla Commissione europea
ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, della direttiva
2001/83/CE, i titolari dell’AIC utilizzano la terminologia medica
concordata a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni
avverse.”
25 All’articolo 132, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, dopo la parola “medici” sono inserite le
seguenti parole: “, i farmacisti anche operanti nei punti vendita
previsti dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,”;
b) al comma 7, è aggiunta, in fine, la seguente parola: “129.”
26
All’articolo 133, comma 1, le parole “linee guida di cui
all’”, sono sostituite dalle parole “linee direttrici
elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell’”
27 All’articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, dopo le parole “della farmacia” sono aggiunte
le parole: “o dell’apposito reparto del punto vendita
previsto dall’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248,”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Se successivamente si ripetono, almeno due volte, i fatti
previsti dal comma 1 presso la stessa farmacia o lo stesso punto
vendita, l’autorità amministrativa competente dispone la
decadenza della farmacia o, nel caso previsto dall’articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.248, la chiusura del reparto.”
28 All’articolo 148, è aggiunto il seguente comma:
“24
bis. Il distributore all’ingrosso che non osserva il divieto
previsto dall’art.100, comma 1 ter, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila
euro.”
29 All’articolo 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“E’ abrogato l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, legge 15 giugno 2002, n. 112”;
b) al
comma 4, dopo le parole “farmacologicamente attive” sono
inserite le parole “ovvero di divisione, riconfezionamento e
rietichettatura delle stesse”;
c) al comma 4, la parola “dodici” è sostituita dalla parola “ventiquattro”;
d)
al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il
Ministero della salute, su proposta dell’AIFA, identifica le
variazioni di AIC tra loro collegate da un rapporto di
consequenzialità, alle quali non si applica la tariffa in quanto
non comportano una prestazione aggiuntiva da parte
dell’AIFA.”