Dipartimento dell'Innovazione
Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici
Ufficio Centrale Stupefacenti
tel. 0659943424 fax. 0659943226
N. DGFDM/VIII/P/C.1.a.c/35622
Roma, 26 ottobre 2007
Risposta al foglio del
N. 456
Oggetto: Smaltimento farmaci stupefacenti residuati a domicilio del paziente per interruzione del trattamento o decesso.
Pervengono a questo Ufficio numerose istanze volte a
conoscere la procedura di smaltimento dei farmaci stupefacenti, in
particolare analgesici oppiacei residuati a domicilio del paziente per
interruzione del trattamento o decesso.
La normativa vigente (artt 23, 24 e 25 del D.P.R. n.
309/1990) prevede modalità complesse di smaltimento o cessione
solo per le giacenze di stupefacenti scadute o inutilizzabili in
possesso di soggetti autorizzati alla produzione, alla sperimentazione
ed al commercio e di farmacie o per la distruzione di sostanze
confiscate nell’azione di contrasto al traffico illecito (art. 87
del D.P.R. 309/90).
Il D.P.R. n. 254/2003, art. 2 comma h) elenca i
rifiuti sanitari smaltibili per incenerimento negli impianti di cui
sopra ed include i farmaci stupefacenti in generale, superando la
previsione del recedente D M n. 219/2000, secondo cui facevano
eccezione i farmaci oppiacei scaduti o inutilizzati che erano
considerati rifiuti sanitari pericolosi richiedenti lo smaltimento in
impianti di incenerimento appositamente autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 22/1997.
In mancanza di specifiche disposizioni al riguardo,
i cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di
farmaci prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia,
essendo in possesso di limitati quantitativi di farmaci parzialmente
utilizzati, non possono essere assimilati ai soggetti di cui
all’art. 23 del D.P.R. n. 309/1990.
Considerato che attualmente tali farmaci finiscono
probabilmente per la maggior parte nei cassonetti per rifiuti urbani
(quindi a discarica), sarebbe opportuno (con l’eventuale aiuto
dei medici prescrittori e dei farmacisti dispensatori) invitare i
cittadini ad un corretto smaltimento.
A parere di questo Ufficio, tenuto conto che il
sistema obbligatorio di raccolta dei farmaci scaduti confluisce in ogni
caso ad impianti riconosciuti idonei allo smaltimento, i cittadini
possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di
interruzione di terapia negli appositi contenitori presenti nelle
farmacie senza obblighi di presa in carico da pane del farmacista.
IL DIRETTORE
(Dr. Diego Petriccione)