Torna
 

  TRIBUNALE DI MODENA
ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2001 
Pres.: Roberto De Robertis, est. dott. Barbara Fabbrini

 Poste Italiane s.p.a. (avv.  A. Molè,  R. Pini, A. Sandulli e V. Tavormina,) c. Daniele Malavasi, (avv. G. Borelli e L. Gazzetti) - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Registration Authority Italiana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna), Naming Authority Italiana (avv. E. Fogliani, P. Menchetti, M. Riguzzi, P. Sammarco).


ORDINANZA

1) con il presente ricorso Poste Italiane s.p.a, cosi como precisato in udienza dei 24.1.2001. introduce ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per l'attuazione di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Modena in sede di reclamo, con il quale, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, concedeva tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alle Poste Italiane inibendo a Daniele Malavasi l'utilizzo dei domain names "bancoposta.it", vaglia.it" e raccomandata.it", in quanto distintivi dell'immagine, dei prodotti e dei servizi della ricorrente. 
Più precisamente il Collegio vietava "al resistente Malavasi in proprio e quale titolare della impresa individuale Discovogue l'impiego dei termini bancoposta, vaglia e raccomandata quali domain names, con immediata chiusura dei siti identificati dai domain names riportanti tali termini.".
A seguito dì ciò la Registratin Authority (parte del giudizio di reclamo e anche del presente procedimento), quale autorità preposta alla registrazione del domain names disponeva la sola sospensione del sito.
Instauratesi il giudizio di merito, si attivavano le Poste Italiane chiedendo al giudice designato per la trattazione del merito contestualmente provvedimento ex art 669 decies e 669 duodecies c.p.c., per la modifica del provvedimento collegiale o l'integrazione dello stesso, in quanto la sola sospensione dei sito non poteva ritenersi esaustiva della tutela cautelare concessa.
Il giudice del merito rigettava il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. dichiarandosi incompetente e subordinava l'eventuale decisione del provvedimento ex art 669 decies c.p.c. all'interpretazione, che avrebbe comunque dovuto offrire il Collegio, dell'espressione "chiusura del sito". In altre parole si demandava al Collegio quale organo che ha emanato il provvedimento cautelare, se la parte dispositiva attinente alla chiusura del sito possa dirsi soddisfatta dalla modalità attuattva di semplice sospensione del domain names apportata dalla Regitration Authority o debba invece realizzarsi secondo altre modalita'.
Tale ampia ricostruzione del fatti è risultata necessaria per poter comprendere come si siano potute verificare in concreto quelle difficoltà di esecuzione del provvedimento cautelare emanato in sede di reclamo, la cui soluzione viene oggi domandata a questo Collegio. 
2) Merita preliminarmente qualificare in modo corretto il ricorso introdotto da Poste Italiane al fine di determinare in modo preciso il thema decidendum. Come già sopra menzionato è stato precisato in udienza dalla stessa ricorrente come essa avanzi in questa sede una nuova istanza ex art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di esecuzione e non come reclamo avverso al provvedimento emesso dal giudice del merito. Cosi delineata la portata del ricorso, limitato alle sole questioni di attuazione, risultano, estranee alla presente controversia tutte le ulteriori deduzione avanzate dal resistente in sede di comparsa di costituzione che non attengano alle modalità attuattive.
In particolare vanno disattese le eccezioni relative alla mancata interazione del contraddìttorio nei confronti dell''ufficio del Pubblico Ministero e di inesistenza dal provvedimento Collegiale. Valga qui considerare come esse siano state oggetto di distinto provvedimento del giudice dei merito che si è pronundato su tali richieste ex art 669 decies c.p.c. su ricorso introdotto dal Malavasi e come rispetto a tale separato provvedimento non è stato svolto alcun "reclamo incidentale" in questa sede, di modo che tali questioni esulano del tutto dalla trattazione del presente ricorso, avente per oggetto solo l'istanza di determinazione delle modalità di attuazione del provvedimento emanato dai Collegio. Per completezza comunque non si può non rilevare come da un lato il problema dell'integrazione del contradditorio nei confronti dal Pubblico Ministero è questione infondata in rito perché non rientra tra le ìpotesi di inefficacia di cui all'art. 669 novies c.p.c. ed è comunque questione attinente precipuamente al giudizio di merito dove è stata avanzata domanda riconvenzionale per nullità del marchio e non alla fase cautelare, dall'altro lato è da osservare come la mancanza della data del deposito dell'ordinanza non può dar luogo ad alcuna nullità del provvedimento (come avviene per le sentenze), atteso per le ordinanze l'unica formalità richiesta è la comumcazione e la sua eventuale notificazione. Nel caso di specie tale comunicazione è stata attuata (si vada documento in atti), e e inoltre il provvedimento ha raggiunto comunque il suo scopo dal momento che il Malavasi ne ha chiesto addirittura la modifica al giudice del merito ex art. 669 decies c.p.c. 
3} Risolte dunque tali questioni preliminari, venendo al problema dell'attuazione, il Collegio afferma la propria competenza a provvedere. Infatti non esiste nel sistema della disciplina del procedimento cautelare uniforme una norma che possa risolvere i conflitti negativi di competenza in modo che se il giudice del merito adito ex art 669 duodecies c.p.c. si è dichiarato, come nel caso di specie, incompetente interpretando tale norma in modo strettamente letterale attribuendo la competenza a decidere sulle modalità di attuazìone solo ai giudice che "ha emanato il provvedimento", tale giudice successivamente adito, dichiarandosi incompetente, determinerebbe un inevitabile quanto deprecabile vuoto di tutela, tale da pregiudicare in modo inaccettabile la cautela già concessa.
Del resto non è concepibile in tale sistema un'alternativa se non quella tra il giudice del merito e quello che in concreto ha emanato il provvedimento, non potendosi ravvisare un "terzo giudice" competente. Dunque il Collegio ritiene, prescindendo dalla possibilità di condividere o meno l'ìnterpretazione giuridica offerta in tema dal giudice di merito, di dover affermare la propria competenza. 
4) Scendendo al merito dell'attuazione, si tratta, come richiedo da Poste Italiane, di interpretare il provvedimento del Collegio e valutare se la sospendone dei siti attuata dalla Registration Authority sia sufficiente a garantire quelle esigenze di cautela affermate in tale provvedimento. La portata esegetica si deve in particolare modo appuntare sull'espressione "chiusura del sito" contenuta in dispositivo. 
La semplice sospensione dei damains names oggetto di causa non ha infatti comportato, a parere dell'istante, quella complete tutela anticipatoria che può ravvisarsi solo con la revoca dei domain names al Malavasi. 
Non solo ma l'oscuramento dei sito comporterebbe un aggravamento della situazione con l'effetto di porre nel nulla i vantaggi ottenuti con la cautela emessa in proprio favore dal moménto che proprio perché non vi è stata la revoca del nome a dominio, la materiate ricerca dei siti "bancoposta.it" ecc. è possibile ma una volta che si cerchi di attuare il collegamento (attraverso la diretta digitazione nel browser o attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori) viene aperta una pagina web con il consueto avviso, in casi simili, all'utente dell'impossibilità di visualizzazione della pagina, perché "nel sito web si sono verifìcate delle difficoltà tecniche o è neccessario modificare le impostazioni del browser. Tale situazione, rileva sempre l'istante, ingenera nell'utenza il dubbio sull'efficienza e la bontà di un servìzio che possono essere "reputati" come offerti dalle poste italiane, con inevitabile discredito dell'ente stesso. 
5) A parte la necessità di porre un rimedio pratico a tale pregiudizio concreto occorre anche valutare se la semplice sospensione del domain names possa dirai esaustiva della cautela concessa. E' ovvio che la sospensione ha operato una chiusura in senso stretto e meramente fattuale dei sito, nel senso di renderio inoperativo, ma ha tuttavia mantenuto di fatto i domain names di cui si era inibita l'utilizzazione, mantenendo la possibilità materiale di loro ricerca in ìntemet e soprattutto lasciando la titolarità effettiva dei nome a dominio in capo al Malavasi. 
La sospensione, attuata tramite una sorta di spontaneo aderimento della Registration Authority non può essere ritenuta, a parere di questo Collegio, pienamente esaustiva del provvedimento di cui si discute, soprattutto se si ha riguardo alla motivazione offerta in tema di periculum. Senza volere qui ripercorrere la motivazione Collegiale, va sottolineato come in tale ordinanza si metta in rilievo non solo l'applicabilità al caso di specie della legge marchi, ma come l'impiego dei termini 'bancoposta" "vaglia" e "raccomandata", quali domain names da parte del Malavasi ingeneri una confusione nel mercato, proprio perché essi sono rappresentativi e distintivi di prodotti e servizi offerti dalle Poste Italiane, attuando in concreto un perìcolo di sviamento della clientela in relazione al fatto che i servizi offerti dal Malavasi in tali siti sono analoghi a quelli da tempo prestati da Poste Italiane. 
In tale ottica non si può non affermare che Poste Italiane abbia un interessa concreto alla revoca dei domain names qui in contestazione, in quanto solo con tale misura essa potrebbe realizzare da un lato ae legìttima aspirazione a divenire essa stessa assegnataria di tali nomi a dominio, e dall'altro lato vedrebbe sottratta l'assegnazione a colui che in concreto ha realizzato la violazione di quella situazione giuridica che la cautela concessa è andata a tutelare. 
La semplice sospensione del sito realizzando soltanto un materiale oscuramento mediante disattivazione del sito stesso non può dunque essere considerata satisfattiva di quell'espressione generica "chiusura dei siti" utilizzata dal Collegio nel dispositivo, ma si impone la revoca dei nomi a dominio "bancoposta" "vaglia"* e "raccomandata". 
6) A tale decisorie operativa concreta non può certo ostare la circostanza che il regolamento interno della Registration Authority non preveda quale ipotesi di revoca l'ordine dell'Autorità. Se pure è vero che tale regolamento all'art. 11 prevede quali ipotesi di revoca solamente a) la rinuncia dell'assegnatario b) la revoca d'ufficio c) la revoca per sentenza passata in giudicato o per decisione arbitrale (ragione per cui tra l'altro la Registration Authority ha provveduto alla sola sospensione dei nomi a dominio), è da rilevare come tale regolamentazìone abbia rilevanza puramente interna alla Registration Authority, che in assenza di normativa statale si è data un autoregolamento, che tuttavia come tale non può avere certo efficacia cogente verso l'esterno, con la conseguenza che sicuramente la Registration Authority deve sottostare a qualsiasi ordine che provenga dall'autorità giudiziaria anche se con esso sì impongano modalità di azione  non previste nel codice di autoregolamentazione. 
7) Alla luce di quanto esposto tuttavia occorre rilevare che: 
a) la semplice revoca non è sufficiente ponendo tra l'altro alcuni problemi concreti, perché proprio in virtù del Regolamento di Assegnazione appena un domain name viene revocato esso torna per così dire in circolazione e può essere oggetto di immediata assegnazione, con la conseguenza che essendo la regola del "first came, first served" il principio cardine dell'assegnazione in forza del quale l'autorità assegna un nome al primo utente che ne fa richiesta, verrebbero irrimediabilmente pregiudicati gli esiti del giudizio di merito. Infatti sia Poste Italiane che Malavasi potrebbero vedersi "sottratti" i domain names ancha da un terzo utente di modo che la sentenza che intervenisse stabilendo che i nomi "bancoposta" "vaglia" e "raccomandata" debbano essere assegnati all'uno o all'altro dei contendenti rimarrebbe efficace solo nella sua portata dichiarativa, non potendo darsi esecuzione alla stessa in quanto ormai i nomi a dominio sarebbero stati attribuiti a terze persone. 
b) neppure è possìbile disporre la contestuate assegnazione dai nomi a dominio a Poste Italiane così come richiesto da quest'ultima, e ciò non solo perché così facendo si oltrepasserebbe la portata del provvedimento collegiale, ma anche perché verrebbero anticipati in modo irreversibile gli esiti del merito. frustrando la legittima aspettativa del Malavasi nel caso in cui, all'esito del giudizio ordinario, questi si vedesse riconosciuto il diritto azionato. 
8) Tali considerazioni inquadrate nella più ampia questione della portata dei provvedimenti d'urgenza, possono trovare una adeguata soluzione. 
Per quello che qui ci occupa basti porre mente al significato della "provvisorietà" dei provvedimenti emessi ex art 700 c.p.c., la quale va intesa non solo, o non tanto, da un punto dì vista formale (provvedimento destinato a caducarsi con la sentenza di merito), ma anche e soprattutto da un punto di vista sostanziale, nel senso che gli effetti del provvedimento d'urgenza possono anche essere totalmente anticipatori del successivo giudizio di merito, purché mantengano il loro carattere di necessaria completa reversibilità. 
In ragione di ciò appare opportuno al Collegio disporre quale modalità attuativa che la Registration Autority provveda a revocare i nomi a dominio "bancoposta" "vaglia" "raccomandata" al Malavasi e che contestualmente però provveda a sospendere l'attribuzione degli stessi fino all'esito del giudizio di merito.
In tal modo sì può realizzare quella concreta tutela che si era inteso disporre con l'ordine di chiusura del sito e si determinano congiuntamente effetti conservativi dell'assegnazione di tali domain names fino alla sentenza definitiva. 
Del resto da un punto di vista pratico abbiamo già rilevato per quanto concerne l'ordine di revoca, come la Registration Authority non possa non eseguire un ordine dell'autorità giudiziaria, e per quanto attiene l'ordine di sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio, tale modalità rientra pienamente fra quelle previste in tema di sospensione dall'art. 12 del codice di autoregolamentazione della Regìstration Authority. 
Ogni regolamentazione delle spese dela presente fase incidentale ex art. 669 duodecies c.p.c. è rimessa al merito. 
P.Q.M. 
In attuazione dei provvedimento impugnato ex art 669 duodecies c.p.c., con particolare riferimento là dove è prevista la "chiusura dei siti" riferentesi a domian name "bancoposta", "vaglia " e "raccomandata" il Collegio . 
ordina 
alla Registration Authorìty la revoca di detti domain names in capo ai resistente Malavasi Daniele in proprio e quale titolare dell'impresa Discovogue e 
dispone 
la contestuale sospensione dell'assegnazione di tali nomi a dominio sino all'esito dei giudizio di merito 
Cosi deciso nella camera di Consiglio dei 24.1.2001 su relazione della dr.ssa Barbara Fabbrini 
il giudice estensore 
Dr.ssa Barbara Febbrini 
il Presidene 
Dr. Roberto De Robertis
Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2001.