TRIBUNALE DI MODENA
ORDINANZA 14 FEBBRAIO 2001
Pres.: Roberto De Robertis, est. dott. Barbara Fabbrini
Poste Italiane s.p.a. (avv. A. Molè, R. Pini,
A. Sandulli e V. Tavormina,) c. Daniele Malavasi, (avv. G. Borelli e L.
Gazzetti) - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Registration Authority
Italiana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna), Naming Authority
Italiana (avv. E. Fogliani, P. Menchetti, M. Riguzzi, P. Sammarco).
ORDINANZA
1) con il presente ricorso Poste Italiane s.p.a, cosi como precisato in
udienza dei 24.1.2001. introduce ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per
l'attuazione di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Modena
in sede di reclamo, con il quale, in riforma della pronuncia emessa dal
giudice di prime cure, concedeva tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alle
Poste Italiane inibendo a Daniele Malavasi l'utilizzo dei domain names
"bancoposta.it", vaglia.it" e raccomandata.it", in quanto distintivi dell'immagine,
dei prodotti e dei servizi della ricorrente.
Più precisamente il Collegio vietava "al resistente Malavasi
in proprio e quale titolare della impresa individuale Discovogue l'impiego
dei termini bancoposta, vaglia e raccomandata quali domain names, con immediata
chiusura dei siti identificati dai domain names riportanti tali termini.".
A seguito dì ciò la Registratin Authority (parte del
giudizio di reclamo e anche del presente procedimento), quale autorità
preposta alla registrazione del domain names disponeva la sola sospensione
del sito.
Instauratesi il giudizio di merito, si attivavano le Poste Italiane
chiedendo al giudice designato per la trattazione del merito contestualmente
provvedimento ex art 669 decies e 669 duodecies c.p.c., per la modifica
del provvedimento collegiale o l'integrazione dello stesso, in quanto la
sola sospensione dei sito non poteva ritenersi esaustiva della tutela cautelare
concessa.
Il giudice del merito rigettava il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.
dichiarandosi incompetente e subordinava l'eventuale decisione del provvedimento
ex art 669 decies c.p.c. all'interpretazione, che avrebbe comunque dovuto
offrire il Collegio, dell'espressione "chiusura del sito". In altre parole
si demandava al Collegio quale organo che ha emanato il provvedimento cautelare,
se la parte dispositiva attinente alla chiusura del sito possa dirsi soddisfatta
dalla modalità attuattva di semplice sospensione del domain names
apportata dalla Regitration Authority o debba invece realizzarsi secondo
altre modalita'.
Tale ampia ricostruzione del fatti è risultata necessaria per
poter comprendere come si siano potute verificare in concreto quelle difficoltà
di esecuzione del provvedimento cautelare emanato in sede di reclamo, la
cui soluzione viene oggi domandata a questo Collegio.
2) Merita preliminarmente qualificare in modo corretto il ricorso introdotto
da Poste Italiane al fine di determinare in modo preciso il thema decidendum.
Come già sopra menzionato è stato precisato in udienza dalla
stessa ricorrente come essa avanzi in questa sede una nuova istanza ex
art. 669 duodecies c.p.c. per la determinazione delle modalità di
esecuzione e non come reclamo avverso al provvedimento emesso dal giudice
del merito. Cosi delineata la portata del ricorso, limitato alle sole questioni
di attuazione, risultano, estranee alla presente controversia tutte le
ulteriori deduzione avanzate dal resistente in sede di comparsa di costituzione
che non attengano alle modalità attuattive.
In particolare vanno disattese le eccezioni relative alla mancata interazione
del contraddìttorio nei confronti dell''ufficio del Pubblico Ministero
e di inesistenza dal provvedimento Collegiale. Valga qui considerare come
esse siano state oggetto di distinto provvedimento del giudice dei merito
che si è pronundato su tali richieste ex art 669 decies c.p.c. su
ricorso introdotto dal Malavasi e come rispetto a tale separato provvedimento
non è stato svolto alcun "reclamo incidentale" in questa sede, di
modo che tali questioni esulano del tutto dalla trattazione del presente
ricorso, avente per oggetto solo l'istanza di determinazione delle modalità
di attuazione del provvedimento emanato dai Collegio. Per completezza comunque
non si può non rilevare come da un lato il problema dell'integrazione
del contradditorio nei confronti dal Pubblico Ministero è questione
infondata in rito perché non rientra tra le ìpotesi di inefficacia
di cui all'art. 669 novies c.p.c. ed è comunque questione attinente
precipuamente al giudizio di merito dove è stata avanzata domanda
riconvenzionale per nullità del marchio e non alla fase cautelare,
dall'altro lato è da osservare come la mancanza della data del deposito
dell'ordinanza non può dar luogo ad alcuna nullità del provvedimento
(come avviene per le sentenze), atteso per le ordinanze l'unica formalità
richiesta è la comumcazione e la sua eventuale notificazione. Nel
caso di specie tale comunicazione è stata attuata (si vada documento
in atti), e e inoltre il provvedimento ha raggiunto comunque il suo scopo
dal momento che il Malavasi ne ha chiesto addirittura la modifica al giudice
del merito ex art. 669 decies c.p.c.
3} Risolte dunque tali questioni preliminari, venendo al problema dell'attuazione,
il Collegio afferma la propria competenza a provvedere. Infatti non esiste
nel sistema della disciplina del procedimento cautelare uniforme una norma
che possa risolvere i conflitti negativi di competenza in modo che se il
giudice del merito adito ex art 669 duodecies c.p.c. si è dichiarato,
come nel caso di specie, incompetente interpretando tale norma in modo
strettamente letterale attribuendo la competenza a decidere sulle modalità
di attuazìone solo ai giudice che "ha emanato il provvedimento",
tale giudice successivamente adito, dichiarandosi incompetente, determinerebbe
un inevitabile quanto deprecabile vuoto di tutela, tale da pregiudicare
in modo inaccettabile la cautela già concessa.
Del resto non è concepibile in tale sistema un'alternativa se
non quella tra il giudice del merito e quello che in concreto ha emanato
il provvedimento, non potendosi ravvisare un "terzo giudice" competente.
Dunque il Collegio ritiene, prescindendo dalla possibilità di condividere
o meno l'ìnterpretazione giuridica offerta in tema dal giudice di
merito, di dover affermare la propria competenza.
4) Scendendo al merito dell'attuazione, si tratta, come richiedo da
Poste Italiane, di interpretare il provvedimento del Collegio e valutare
se la sospendone dei siti attuata dalla Registration Authority sia sufficiente
a garantire quelle esigenze di cautela affermate in tale provvedimento.
La portata esegetica si deve in particolare modo appuntare sull'espressione
"chiusura del sito" contenuta in dispositivo.
La semplice sospensione dei damains names oggetto di causa non ha infatti
comportato, a parere dell'istante, quella complete tutela anticipatoria
che può ravvisarsi solo con la revoca dei domain names al Malavasi.
Non solo ma l'oscuramento dei sito comporterebbe un aggravamento della
situazione con l'effetto di porre nel nulla i vantaggi ottenuti con la
cautela emessa in proprio favore dal moménto che proprio perché
non vi è stata la revoca del nome a dominio, la materiate ricerca
dei siti "bancoposta.it" ecc. è possibile ma una volta che si cerchi
di attuare il collegamento (attraverso la diretta digitazione nel browser
o attivando la ricerca da uno dei numerosissimi motori) viene aperta una
pagina web con il consueto avviso, in casi simili, all'utente dell'impossibilità
di visualizzazione della pagina, perché "nel sito web si sono verifìcate
delle difficoltà tecniche o è neccessario modificare le impostazioni
del browser. Tale situazione, rileva sempre l'istante, ingenera nell'utenza
il dubbio sull'efficienza e la bontà di un servìzio che possono
essere "reputati" come offerti dalle poste italiane, con inevitabile discredito
dell'ente stesso.
5) A parte la necessità di porre un rimedio pratico a tale pregiudizio
concreto occorre anche valutare se la semplice sospensione del domain names
possa dirai esaustiva della cautela concessa. E' ovvio che la sospensione
ha operato una chiusura in senso stretto e meramente fattuale dei sito,
nel senso di renderio inoperativo, ma ha tuttavia mantenuto di fatto i
domain names di cui si era inibita l'utilizzazione, mantenendo la possibilità
materiale di loro ricerca in ìntemet e soprattutto lasciando la
titolarità effettiva dei nome a dominio in capo al Malavasi.
La sospensione, attuata tramite una sorta di spontaneo aderimento della
Registration Authority non può essere ritenuta, a parere di questo
Collegio, pienamente esaustiva del provvedimento di cui si discute, soprattutto
se si ha riguardo alla motivazione offerta in tema di periculum. Senza
volere qui ripercorrere la motivazione Collegiale, va sottolineato come
in tale ordinanza si metta in rilievo non solo l'applicabilità al
caso di specie della legge marchi, ma come l'impiego dei termini 'bancoposta"
"vaglia" e "raccomandata", quali domain names da parte del Malavasi ingeneri
una confusione nel mercato, proprio perché essi sono rappresentativi
e distintivi di prodotti e servizi offerti dalle Poste Italiane, attuando
in concreto un perìcolo di sviamento della clientela in relazione
al fatto che i servizi offerti dal Malavasi in tali siti sono analoghi
a quelli da tempo prestati da Poste Italiane.
In tale ottica non si può non affermare che Poste Italiane abbia
un interessa concreto alla revoca dei domain names qui in contestazione,
in quanto solo con tale misura essa potrebbe realizzare da un lato ae legìttima
aspirazione a divenire essa stessa assegnataria di tali nomi a dominio,
e dall'altro lato vedrebbe sottratta l'assegnazione a colui che in concreto
ha realizzato la violazione di quella situazione giuridica che la cautela
concessa è andata a tutelare.
La semplice sospensione del sito realizzando soltanto un materiale
oscuramento mediante disattivazione del sito stesso non può dunque
essere considerata satisfattiva di quell'espressione generica "chiusura
dei siti" utilizzata dal Collegio nel dispositivo, ma si impone la revoca
dei nomi a dominio "bancoposta" "vaglia"* e "raccomandata".
6) A tale decisorie operativa concreta non può certo ostare
la circostanza che il regolamento interno della Registration Authority
non preveda quale ipotesi di revoca l'ordine dell'Autorità. Se pure
è vero che tale regolamento all'art. 11 prevede quali ipotesi di
revoca solamente a) la rinuncia dell'assegnatario b) la revoca d'ufficio
c) la revoca per sentenza passata in giudicato o per decisione arbitrale
(ragione per cui tra l'altro la Registration Authority ha provveduto alla
sola sospensione dei nomi a dominio), è da rilevare come tale regolamentazìone
abbia rilevanza puramente interna alla Registration Authority, che in assenza
di normativa statale si è data un autoregolamento, che tuttavia
come tale non può avere certo efficacia cogente verso l'esterno,
con la conseguenza che sicuramente la Registration Authority deve sottostare
a qualsiasi ordine che provenga dall'autorità giudiziaria anche
se con esso sì impongano modalità di azione non previste
nel codice di autoregolamentazione.
7) Alla luce di quanto esposto tuttavia occorre rilevare che:
a) la semplice revoca non è sufficiente ponendo tra l'altro
alcuni problemi concreti, perché proprio in virtù del Regolamento
di Assegnazione appena un domain name viene revocato esso torna per così
dire in circolazione e può essere oggetto di immediata assegnazione,
con la conseguenza che essendo la regola del "first came, first served"
il principio cardine dell'assegnazione in forza del quale l'autorità
assegna un nome al primo utente che ne fa richiesta, verrebbero irrimediabilmente
pregiudicati gli esiti del giudizio di merito. Infatti sia Poste Italiane
che Malavasi potrebbero vedersi "sottratti" i domain names ancha da un
terzo utente di modo che la sentenza che intervenisse stabilendo che i
nomi "bancoposta" "vaglia" e "raccomandata" debbano essere assegnati all'uno
o all'altro dei contendenti rimarrebbe efficace solo nella sua portata
dichiarativa, non potendo darsi esecuzione alla stessa in quanto ormai
i nomi a dominio sarebbero stati attribuiti a terze persone.
b) neppure è possìbile disporre la contestuate assegnazione
dai nomi a dominio a Poste Italiane così come richiesto da quest'ultima,
e ciò non solo perché così facendo si oltrepasserebbe
la portata del provvedimento collegiale, ma anche perché verrebbero
anticipati in modo irreversibile gli esiti del merito. frustrando la legittima
aspettativa del Malavasi nel caso in cui, all'esito del giudizio ordinario,
questi si vedesse riconosciuto il diritto azionato.
8) Tali considerazioni inquadrate nella più ampia questione
della portata dei provvedimenti d'urgenza, possono trovare una adeguata
soluzione.
Per quello che qui ci occupa basti porre mente al significato della
"provvisorietà" dei provvedimenti emessi ex art 700 c.p.c., la quale
va intesa non solo, o non tanto, da un punto dì vista formale (provvedimento
destinato a caducarsi con la sentenza di merito), ma anche e soprattutto
da un punto di vista sostanziale, nel senso che gli effetti del provvedimento
d'urgenza possono anche essere totalmente anticipatori del successivo giudizio
di merito, purché mantengano il loro carattere di necessaria completa
reversibilità.
In ragione di ciò appare opportuno al Collegio disporre quale
modalità attuativa che la Registration Autority provveda a revocare
i nomi a dominio "bancoposta" "vaglia" "raccomandata" al Malavasi e che
contestualmente però provveda a sospendere l'attribuzione degli
stessi fino all'esito del giudizio di merito.
In tal modo sì può realizzare quella concreta tutela
che si era inteso disporre con l'ordine di chiusura del sito e si determinano
congiuntamente effetti conservativi dell'assegnazione di tali domain names
fino alla sentenza definitiva.
Del resto da un punto di vista pratico abbiamo già rilevato
per quanto concerne l'ordine di revoca, come la Registration Authority
non possa non eseguire un ordine dell'autorità giudiziaria, e per
quanto attiene l'ordine di sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio,
tale modalità rientra pienamente fra quelle previste in tema di
sospensione dall'art. 12 del codice di autoregolamentazione della Regìstration
Authority.
Ogni regolamentazione delle spese dela presente fase incidentale ex
art. 669 duodecies c.p.c. è rimessa al merito.
P.Q.M.
In attuazione dei provvedimento impugnato ex art 669 duodecies c.p.c.,
con particolare riferimento là dove è prevista la "chiusura
dei siti" riferentesi a domian name "bancoposta", "vaglia " e "raccomandata"
il Collegio .
ordina
alla Registration Authorìty la revoca di detti domain names
in capo ai resistente Malavasi Daniele in proprio e quale titolare dell'impresa
Discovogue e
dispone
la contestuale sospensione dell'assegnazione di tali nomi a dominio
sino all'esito dei giudizio di merito
Cosi deciso nella camera di Consiglio dei 24.1.2001 su relazione della
dr.ssa Barbara Fabbrini
il giudice estensore
Dr.ssa Barbara Febbrini
il Presidene
Dr. Roberto De Robertis
Depositato in cancelleria il 14 febbraio 2001.
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