PRES. Buccarelli G. REL. De Biase A.
PM. Velardi M (Conf.)
RIC. Azienda Siciliana Trasporti
RES. Bonfissuto
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - FERIE ED ALTRI CONGEDI - Periodo feriale - Retribuzione - Determinazione - Criteri - Riferimento alla disciplina collettiva applicabile - Necessita' - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 12 marzo 1980.
COD.CIV. ART. 2099
COD.CIV. ART. 2109
COSTITUZIONE ART. 36
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 22
R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 1
In armonia con l'inesistenza di un principio
di onnicomprensività della retribuzione, l'art. 22 dell'Allegato
A) al R.D. n. 148 del 1931, nello stabilire per il rapporto di lavoro
degli autoferrotranvieri che le ferie devono essere compensate con
stipendio o paga ed indennità fisse, rinvia per la determinazione
di tali voci all'art. 1 dello stesso decreto, secondo cui gli stipendi,
le paghe ed ogni altra indennità fissa o temporanea sono stabiliti
dall'autonomia collettiva, e quindi alle concrete previsioni
dei contratti collettivi, ai quali è lasciata
possibilità di determinazione anche dall'art.
36 della Costituzione che si limita a disporre che le ferie devono essere
retribuite (nella specie la S.C. ha cassato la decisione
di merito che, traendo argomento dal citato art. 22, aveva
ritenuto la computabilità nella retribuzione feriale della
tredicesima e quattordicesima mensilità ed aveva escluso
la derogabilità di tale ritenuta previsione
da parte del c.c.n.l. 12 marzo 1980)

