PRES. Vessia A. REL. Vella A.
PM. Dettori P. (Conf.)
RIC. Granitalia SpA (Avv. Ricci)
RES. Agenzia Marittima Sorrentini SpA (Avv. Menghini)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Sottoscrizione della polizza di carico - Mero richiamo "alle condizioni termini ed eccezioni" della convenzione di trasporto - Implicita accettazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di trasporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRATT. INTERNAZ. DEL 10/6/1958 ART. 2
L. DEL 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
La sottoscrizione della polizza di carico
(ovvero, come nella specie, la mera firma per girata
della polizza stessa, avente la sola funzione di trasferire
ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto), pur implicando
adesione del destinatario al contratto di trasporto
marittimo, non puo' assumere, ex se, il valore di accettazione
di un clausola compromissoria per arbitrato estero
in mancanza di espresso e specifico richiamo ad quest'ultima
- merce' espressioni che rivelino il consenso alla deroga alla giurisdizione
del giudice italiano - , trattandosi di pattuizione da stipularsi
per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilita' di
delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata,
secondo le previsioni in tal senso desumibili dagli artt.
V e II della Convenzione di New York 10 giugno
1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968 (nella specie,
la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore, e
poi girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle condizioni,
termini ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, ritenuta
del tutto insufficiente a giustificare la deroga
alla giurisdizione dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato
il principio di diritto di cui in massima).

