PRES. Duva V. REL. Manzo G.
PM. Cinque A. (Diff.)
RIC. Mariniello Srl (Avv. Tuorto)
RES. Polaris Assicurazioni SpA (Avv. Gargani)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 febbraio 1990, la Mariniello
S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Cidas Assicurazioni
S.p.a., esponendo che in data 8 marzo 1988 aveva subito il furto dell'autoveicolo
di sua proprietà, assicurato per tale evento dalla società
convenuta. Del fatto aveva dato notizia con lettera del 9 marzo 1988 all'assicuratrice
che, a sua volta, con lettera del 9 giugno 1988, aveva accusato ricevuta
della denunzia di furto, chiedendo i documenti necessari per l'istruzione
della pratica, e, successivamente, aveva pattuito anche l'ammontare dell'indennizzo
in L. 9.900.000, previo invio dell'estratto del P.R.A. di Napoli. Tuttavia,
con lettera del 7 novembre 1989, la società assicuratrice aveva
comunicato di non poter risarcire il danno per intervenuta prescrizione.
Ciò premesso la Mariniello S.r.l. chiedeva la condanna della Cidas
Assicurazioni S.p.a. al pagamento della somma di L. 9.900.000, oltre interessi
e rivalutazione, a titolo di indennizzo per il furto della propria autovettura.
La Convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda,
per essere il diritto azionato estinto per prescrizione.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava la Cidas
Assicurazioni S.p.a. al pagamento dell'indennizzo.
La Polaris Assicurazioni S.p.a. - già Cidas Assicurazioni S.p.a.
- appellava la sentenza. La Mariniello S.r.l. proponeva, a sua volta, appello
incidentale avverso la statuizione di diniego della rivalutazione monetaria.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 13 gennaio 1996, accoglieva
l'appello principale, rigettando la domanda di risarcimento proposta.
Avverso tale decisione, La Mariniello S.r.l. propone ricorso per Cassazione
affidato a due motivi. La Polaris Assicurazione non ha svolto difese scritte;
il difensore ha, tuttavia, partecipato alla discussione in virtù
di procura depositata in data 7 giugno 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con carattere di pregiudizialità va rilevato che l'eccezione
di inammissibilità del ricorso svolta nel corso della discussione
dal procuratore dell'intimata è priva di fondamento, atteso che
il ricorso contiene un'esposizione dei fatti che consente una chiara percezione
della vicenda processuale e degli elementi di fatto rilevanti per la decisione.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta "l'omessa pronunzia su di
un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte (art. 360
n. 5 c.p.c.) - Conseguente violazione dell'art. 2944 c.c. ed errata applicazione
dell'art. 2952, secondo comma c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.".
Più specificamente la ricorrente censura la sentenza impugnata per
non aver ammesso la prova testimoniale dalla stessa dedotta con la quale
si intendeva provare l'esistenza di un accordo con il liquidatore della
società per il pagamento della somma di L. 11.000.000, una volta
ottenuto l'estratto cronologico del P.R.A., detratta la sola scopertura
del dieci per cento previsto dalla polizza. L'accordo raggiunto costituiva
riconoscimento del debito e, dunque, atto interruttivo della prescrizione.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto prescritto a norma dell'art. 2952
c.c. il diritto all'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione
per il furto dell'autovettura, escludendo l'esistenza di atti interruttivi.
Ha considerato che, conformemente ad un principio enunciato dalla giurisprudenza
di legittimità, non possono consistere in un riconoscimento del
diritto dell'assicurato le trattative eventualmente condotte dalla società
assicuratrice per comporre in via bonaria la controversia. Sulla base di
tale affermazione, la Corte d'appello ha, evidentemente, ritenuto non rilevante
la prova dedotta dall'attuale ricorrente, anche se non ha espressamente
pronunziato su tale aspetto.
Nei suoi termini generali è esatta l'affermazione contenuta
nella sentenza impugnata secondo cui nella giurisprudenza di legittimità
si trova enunciato il principio che "le trattative per comporre bonariamente
una vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunzie a scopo transattivo
di una delle parti, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo
come proprio presupposto l'ammissione, totale o parziale, della fondatezza
della pretesa avversaria e non rappresentando, pertanto, un riconoscimento,
anche solo implicito, del diritto altrui (giusto il disposto dell'art.
2944 cod. civ.), non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione,
né integrare gli estremi della rinuncia tacita a far valere la prescrizione
stessa, non costituendo fatti incompatibili in via assoluta (senza, cioè,
possibilità di diverse interpretazioni) con la volontà di
avvalersi di tale causa estintiva del diritto altrui, così come
richiesto dall'art. 2937, comma terzo, cod. civ." (Cass. 2 luglio 1997,
n. 5948; 9 maggio 1997, n. 4060; 5 marzo 1994, n. 2189).
La Corte territoriale non ha, peraltro, considerato che il principio
indicato trova ulteriore specificazione e concretezza in altre sentenze
di questa Corte che, nel delineare la fattispecie "dell'interruzione per
effetto del riconoscimento" di cui all'art. 2944 c.c., hanno dato risalto
alle circostanze di fatto e alle modalità nella quali si svolgono
le trattative, affermando che "anche le trattative per comporre bonariamente
la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi
dell'art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti
il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione
è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione,
e non anche all'esistenza, di tale diritto" (Cass. 12 agosto 1992, n. 9539;
21 febbraio 1995, n. 1882; 26 settembre 1978, n. 4322). Le conclusioni
alle quali perviene l'indirizzo da ultimo indicato consentono di evitare
quell'indiscriminata generalizzazione del principio più sopra enunciato
che, altrimenti, porterebbe ad escludere l'efficacia interruttiva anche
in quei comportamenti "che, nella buona fede e nell'affidamento, sono socialmente
e civilmente espressivi proprio di riconoscimento... del diritto altrui"
(Cass. 12 agosto 1992, n. 9539, in motiv.).
Ma pur prescindendo dal profilo delle "modalità" delle trattative,
va osservato che nel caso di specie la prova proposta dalla società
Mariniello S.r.l. tendeva ad acquisire al processo non solo le circostanze
relative alle trattative, ma anche quella dell'intervenuta conclusione
di un accordo per definire la controversia con il versamento di una certa
somma, restandosi solamente in attesa dell'estratto cronologico del P.R.A.
Ora, se anche non si intende ravvisare, avuto riguardo alle circostanze
del caso concreto, un riconoscimento dell'altrui diritto nelle trattative
per addivenire ad un bonario componimento, non può negarsi tale
efficacia alla conclusione di una transazione, ancorché l'efficacia
del negozio non si sia ancora verificata o sia subordinata ad una condizione
(v. Cass. 26 maggio 1993, n. 5932).
Avuto riguardo a tale profilo, è censurabile la sentenza impugnata
che, muovendo da un erroneo presupposto in diritto, ha implicitamente ritenuto
irrilevante la prova proposta con la comparsa di costituzione in appello
dall'attuale ricorrente volta ad acquisire al processo il fatto delle intervenute
trattative e dell'accordo transattivo. In ciò consiste anche il
vizio di motivazione, in quanto le circostanze oggetto della prova - riassunta
specificamente e con chiarezza nel ricorso - hanno carattere decisivo.
Nel corso della discussione il difensore della Polaris Assicurazioni
S.p.a. ha eccepito che, in ogni caso, non potrebbe darsi ingresso alla
prova testimoniale in quanto vertente su di un contratto - la transazione
- per la quale è richiesta la prova per iscritto (art. 1967). La
deduzione è priva di fondamento. Infatti, il contratto di transazione
non è invocato tra le parti quale fonte di reciproci diritti ed
obblighi ma quale atto in senso stretto consistente nel riconoscimento
dell'altrui diritto e produttivo di effetti interruttivi della prescrizione
a norma dell'art. 2944 c.c. (sull'esclusione dei limiti legali della prova
quando il contratto, per cui è richiesta la forma scritta, viene
dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione, v. Cass.
20 gennaio 1982, n. 363; 2 febbraio 1982, n. 610; 7 aprile 1987, n. 3351;
2 luglio 1997, n. 5944).
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.
2934, 2935 c.c., deducendo che la dichiarazione del sinistro alla società
assicuratrice costituisce atto di esercizio del diritto al conseguimento
del risarcimento, poiché ne è implicita la richiesta, cosicché,
nel caso di specie, era da escludere l'intervenuta prescrizione.
Anche tale motivo è fondato.
L'avviso di sinistro (art. 1913 c.c.) svolge la funzione di mettere
l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro
e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali
prove. Tale funzione non esclude, peraltro che l'atto scritto con cui l'assicurato
dà notizia all'assicuratore del verificarsi dell'evento coperto
da garanzia - e, come nel caso di specie di assicurazione contro il furto,
anche del valore assicurato - consista anche in un atto di costituzione
in mora idoneo ad interrompere la prescrizione. Se è vero, infatti,
che l'avviso di sinistro costituisce un onere per l'assicurato, potendo
incidere sul diritto all'indennità (art. 1915 c.c.), è pur
vero che l'assicurato comunica l'evento all'assicuratore proprio al fine
di ottenere l'indennità e che, nella normalità dei casi,
l'atto in questione è espressione inequivoca della volontà
di ottenere l'adempimento da parte dell'assicuratore. Per altro verso,
l'unico requisito formale richiesto dalla legge per la costituzione in
mora è la richiesta scritta di adempimento (Cass. 6 agosto 1996,
n. 7181); mentre, sotto il profilo sostanziale, la manifestazione di volontà
del titolare di far valere il suo diritto non richiede formule particolari
e neppure l'esatta indicazione dell'ammontare del credito (Cass. 5 marzo
1976, n. 737; 2 dicembre 1982, n. 6567).
In conclusione, il Collegio, discostandosi da Cass. 3 luglio 1993,
n. 7276 (che, sia pure a livello di "obiter dictum", considera l'avviso
di sinistro privo degli effetti di un atto di costituzione "in mora") ritiene
che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche
manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto
all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora
idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso
di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso
far valere anche la propria pretesa.
L'errore nel quale è incorsa la Corte territoriale sta nell'avere
escluso, con valutazione aprioristica, che la denunzia del furto, con gli
estremi della polizza e il valore assicurato potesse consistere in quella
manifestazione di volontà volta ottenere il soddisfacimento del
proprio diritto.
In conclusione, il ricorso dev'essere accolto e la sentenza impugnata
dev'essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, ad altra
sezione della Corte d'appello di Napoli, che si atterrà ai principi
di diritto sopra enunciati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese ad altra
sezione della Corte d'appello di Napoli.

