PRES. De Musis R. REL. D'Agostino G.
PM. Nardi V. (Diff.)
RIC. Murolo
RES. Misano Navigazione spa
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Ritiro libretto di navigazione - Art. 56 ccnl - Indennita' aggiuntiva - Decisione Commissione medica di secondo grado - Necessita' - Esclusione - Decisione della commissione di primo grado definitiva per omessa o irrituale impugnazione - Sufficienza - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1362
COD.CIV. ART. 1363
L. DEL 14/12/1933 NUM. 1773 ART. 14
In tema di personale
marittimo non piu' in grado di essere imbarcato, l'articolo 56 ccnl,
quando dispone, ai fini del riconoscimento di una indennita' aggiuntiva,
che "il ritiro definitivo del libretto di navigazione deve essere
disposto dalla Commissione medica di secondo grado", intende riferirsi
alla normalita' dei casi, in cui e' intervenuta una decisione
di merito di tale Commissione, ma non esclude
l'ipotesi (normativamente prevista dall'articolo 14 del
R.D. n. 1773 del 1933) in cui la decisione definitiva sia quella
adottata dalla Commissione medica di primo grado, o perche' non impugnata,
o perche' impugnata irritualmente o fuori termine (nella specie,
la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva
interpretato la previsione contrattuale nel senso che
il ritiro del libretto di navigazione, disposto dalla Commissione
di primo grado divenuto definitivo per omessa o tardiva impugnazione, escluda
il diritto all'indennita')

