PRES. Olla G. REL. Luccioli M.G.
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. Garofalo (Avv. Frataccia)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - Disposizione dell'art. 1591 cod.civ. - Portata generale per qualsiasi contratto di concessione di utilizzo di bene dietro corrispettivo - Configurabilita' - Fattispecie relativa ad occupazione di area demaniale in periodo successivo alla scadenza della concessione.
COD.CIV. ART. 1591
La disposizione sancita dall'art.
1591 cod.civ. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione
di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali
viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per
l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene
oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne piu' il
titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il
concessionario da tale utilizzazione consegue un danno
per il concedente, che ha come misura certa il
corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto,
salva la prova del maggior danno (nella specie, un privato aveva
continuato ad occupare un'area demaniale marittima per
molti anni dopo che era scaduta la concessione.
L'Amministrazione delle Finanze pretendeva il risarcimento del
danno nella misura del vantaggio ricevuto dall'occupante. La
S.C. ha confermato la sentenza di merito
che, invece, ha attribuito all'Amministrazione il risarcimento determinato
nella misura del danno subito dalla stessa e liquidato con riferimento
al canone pagato dal privato durante il periodo della legittima occupazione
dell'area).

