PRES. Saggio A. REL. Dell'Anno P.
PM. De Augustinis U (Conf.)
RIC. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
RES. Fogliati
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche - Dipendenti di imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche - Iscrivibilita' - Condizioni.
L. DEL 31/10/1988 NUM. 480 ART. 1
L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
COD.NAV. ART. 732
I dipendenti delle imprese di riparazioni e
manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione
estensiva della nozione di costruzione - consentita
anche per le leggi previdenziali e, nella
fattispecie, basata sul principio di diritto stabilito
da questa Corte con la sentenza n. 4960 del
1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge
n. 480 del 1988 - interpretazione cui, pero', si puo'
accedere soltanto ove ricorrano le condizioni previste
dall'art. 4 della legge n. 859 del 1965 e dall'art. 732 cod.
nav. e, in particolare, la prevalenza dell'attivita' di volo a bordo dell'aeromobile.

