PRES. Marvulli N. REL. Morelli M.R.
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. UMS GENERALI MARINE SpA
RES. CLERICI AGENTI Srl
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Firma del caricatore - Accettazione implicita della clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilita' - Condizioni e limiti - Fattispecie.
TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
L. 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
In tema di trasporti marittimi
ed aerei, il principio della inidoneita' della firma del caricatore
a fungere da accettazione della clausola compromissoria per
arbitrato estero contenuta nella convenzione di trasporto non si
applica tutte le volte in cui tale clausola sia
stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti (nella
specie, attraverso l'apposizione di un timbro operante un rinvio
"per relationem perfectam" all'originario "charter party"
sottoscritto dagli originari contraenti e contenente
la clausola "de qua").
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Trasporti internazionali - Clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano - Successivi prenditori del titolo - Operativita' - Sussistenza.
TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
L. 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
In tema di trasporto marittimo, la clausola
derogativa della giurisdizione del giudice italiano
che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti e dei
requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale
applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto
e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, e' operante
anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo
la relativa legge di circolazione, senza che si renda, all'uopo,
necessaria la ripetizione, ad ogni suo trasferimento,
degli adempimenti formali (presupposti della sua validita')
fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione
fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna
della merce che scaturisce dalla polizza in favore
del portatore, nonche' del subingresso del giratario nei diritti e negli
obblighi del caricatore.

