PRES. Marvulli N. REL. Di Nanni L.F.
PM. Russo L.A. (Diff.)
RIC. ARPA Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
RES. Autolinee Gaspari Srl
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - Controversia tra privati di risarcimento del danno da concorrenza sleale - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento - Qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto propria dei litiganti - Influenza - Esclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 37
COD.PROC.CIV. ART. 41
La controversia tra privati, avente ad oggetto il risarcimento
del danno preteso dal concessionario di un pubblico servizio di trasporto
e derivante dall'attività concorrenziale svolta da altro concessionario
del medesimo pubblico servizio, non involge alcuna delle questioni di giurisdizione
indicate dall'art. 37 cod. proc. civ. con riferimento, segnatamente, al
difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica
amministrazione; è pertanto inammissibile il regolamento preventivo
diretto a sollevare la relativa questione, senza che rilevi in senso contrario
la qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto,
propria di entrambi i litiganti, di tale qualità venendo in considerazione
nella predetta controversia, non il rapporto intrattenuto dal concessionario
con la pubblica amministrazione, ma quello svolto nei confronti dei terzi,
esprimentesi nell'esercizio dell'impresa.

