PRES. Dell'Anno P. REL. De Luca M.
PM. Fuzio R (Conf.)
RIC. Azzini ed altri
RES. FF SS Ferrovie dello Stato SpA
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - Promozione automatica alla qualifica superiore - Mancanza di un determinato titolo di studio - Irrilevanza - esercizio delle relative mansioni in mancanza del titolo o abilitazione richiesta da norme inderogabili per l'esercizio di una determinata attivita' - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 2103
L. 8/8/1992 NUM. 359 ART. 18
*COST.
La mancanza del titolo
di studio o altro requisito analogo
previsto per l'attribuzione di una qualifica
superiore non esclude l'acquisibilita' della medesima
e, di regola, delle corrispondenti mansioni, ai sensi
dell'art. 2103, primo comma, cod. civ.,
nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per
il periodo minimo prescritto; tuttavia l'esercizio delle mansioni
corrispondenti alla qualifica superiore conferita resta precluso
qualora il titolo di studio o altro requisito analogo
sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di
determinate attivita'. (Nella specie la Suprema Corte nel confermare
la sentenza di merito che aveva escluso il diritto
di alcuni dipendenti delle ferrovie dello stato, inquadrati nel
profilo di macchinisti, a svolgere le relative mansioni, per essersi
rifiutati di acquisire l'abilitazione prescritta, per l'esercizio di tali
mansioni, dal D.M. n. 11 agosto 1972 n. 9207, posta a tutela della
sicurezza dei trasporti ferroviari, ha precisato che tale normativa
regolamentare non risulta incompatibile con la privatizzazione
delle ferrovie dello stato, ne' puo' essere derogata dalla contrattazione
collettiva).

