PRES. Giustiniani V REL. Segreto A
PM. Sorrentino F (Conf.)
RIC. Min. Difesa
RES. Parodi
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - IN GENERE - Navigazione
aerea - Attività pericolosa - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 2043
COD.CIV. ART. 2050
La navigazione aerea non è considerata dal legislatore come
un'attività pericolosa, nè può ritenersi che essa
(per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata
potenzialità offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa,
tenuto conto che attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e
considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto
ed in generale. Tuttavia, in concreto tale pericolosità sussiste
tutte le volte in cui tale attività non rientri nella normalità
delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni
di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità
della disposizione dell'art. 2050 cod. civ. tutte le volte in cui la navigazione
aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo
(La S.C. ha cosi' confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero
della Difesa a risarcire il proprietario di autovettura danneggiata da
un cartello segnaletico stradale, finitole contro per lo spostamento d'aria
determinato da un elicottero dei Carabinieri alzatosi in volo in un'area
che non era stata transennata).

