PRES. Giuliano A. REL. Segreto A.
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. SIAT
RES. TIOZZO MARE
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - Soggetti legittimati - Proprietario, titolare di altro diritto reale, creditore ipotecario - Configurabilità - Locatario - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di locazione di nave.
COD.CIV. ART. 1411
COD.CIV. ART. 1891
COD.CIV. ART. 1904
COD.CIV. ART. 1917
COD.NAV. ART. 519
COD.NAV. ART. 520
COD.NAV. ART. 529
In tema di assicurazione contro i danni alla
cosa, ivi incluso il suo perimento, il principio generale
secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto va
riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare
di un diritto reale sul bene (salvo il caso del creditore ipotecario),
atteso che l'interesse all'assicurazione non può essere di
mero fatto, postulando viceversa l'esistenza di una posizione
giuridicamente qualificata - sicchè, in
linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse
all'assicurazione del rischio del perimento della "res" intesa
come cespite patrimoniale - trova un limite nell'ipotesi in cui (come nella
specie) il rischio ed il pericolo della cosa assicurata siano
pattiziamente posti a carico del locatario (nella specie, di
nave), trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il
rischio della perdita della cosa dal proprietario -
locatore all'utilizzatore - conduttore, sicchè
l'assicurazione di questo rischio - a quest'ultimo trasferito
indipendentemente da ogni sua responsabilità - ne comporta
l'insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all'assicurazione
per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito.

