PRES. Trezza V. REL. Foglia R.
PM. Cinque A. (Conf.)
RIC. Tipes SpA
RES. Bernardo
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - Rapporti continuativi fra autotrasportatore e società conferente l'incarico di trasporto - Inclusione.
COD.PROC.CIV. ART. 409
Fra i rapporti di lavoro c.d. parasubordinati, le cui controversie
sono attribuite dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alla competenza del
giudice del lavoro, sono inclusi - purchè si concretino in una prestazione
di opera continuativa e coordinata - tutti quei rapporti aventi ad oggetto
prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo,
ancorchè rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi
il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attività in autonomia
e con responsabilità e rischi propri, purchè caratterizzati
dalla continuità, dal loro collegamento funzionale con gli scopi
perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale.
(Nella specie, è stata affermata la competenza del giudice del lavoro
per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato
con continuità e con mezzi propri al trasporto ed alla consegna
di prodotti di una impresa secondo termini e modalità dalla medesima
indicati).
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Deduzione in contratto di una prestazione di trasporto - Sufficienza - Riconducibilità del contratto a tipo contrattuale diverso dal trasporto - Irrilevanza - Applicabilità delle tariffe a forcella al c.d. "frazionismo" - Sussistenza.
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 26
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 50
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 12
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 8
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 14
L. DEL 9/1/1978 NUM. 56 ART. 16
L. DEL 30/3/1987 NUM. 132
D. L. DEL 6/2/1987 NUM. 16 ART. 3
D. M. TRASPORTI DEL 18/11/1982 ART. 1
CIRC. MINIST. TRASPORTI DEL 15/9/1995
La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi,
dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle
tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di
stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati
al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni
che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996),
ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica,
garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine
di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante
il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della
qualità e della sicurezza del trasporto. Alla stregua della "ratio"
di tale disciplina, il divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissati
nelle tariffe determinate ai sensi dell'art. 52 della legge cit., riferito
dall'art. 8 del d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, (recante le norme di esecuzione
di tale legge) alla prestazione del trasporto anzichè al relativo
contratto, investe i contratti di qualsiasi tipo nei quali sia dedotta
una prestazione di trasporto. Pertanto, il sistema tariffario "a forcella"
è applicabile anche al c.d. "frazionismo" (ossia all'autotrasporto
eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà
del vettore e semirimorchio di proprietà altrui), come correttamente
prevede anche la circolare del Ministero dei trasporti del 15 settembre
1995, prot. n. 1917, dal momento che la fattispecie, anche in virtù
del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo
1987, n. 132, è equiparabile al trasporto effettuato con veicolo
a trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente allo stesso vettore,
permettendo inoltre la modulazione delle tariffe del sistema "a forcella"
di tenere conto dei minori costi eventualmente sopportati dal trasportatore
che non sia proprietario del semirimorchio.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE - Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Trasporto effettuato esclusivamente all'interno del territorio Italiano e senza trasbordo su mezzi diversi da quelli su gomma - Contrasto con direttive comunitarie - Esclusione.
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 51
L. DEL 6/6/1974 NUM. 298 ART. 52
L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 1
L. DEL 23/12/1997 NUM. 454 ART. 5
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 17/2/1975 NUM. 130 ART. 11
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 7/12/1992 NUM. 106 ART. 8
La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi,
dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle
tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di
stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati
al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni
che, come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee,
non contrasta con i principi del Trattato Cee, in quanto non ha per
oggetto la regolamentazione degli scambi di merci con gli altri Stati membri
(sent. 5.10.1995, n. C - 96/94). Pertanto, il sistema della tariffa " a
forcella", dal quale, ai sensi dell'art. 1, lett. f) della legge 23 dicembre
1997, n. 454 - che ha recepito le direttive del consiglio 17 febbraio 1975,
n. 75/130/CEE e 7 dicembre 1992, n. 92/106/CEE - è esentato il trasporto
"combinato", è applicabile in tutti i casi nei quali il trasportatore
abbia agito esclusivamente sul territorio italiano, senza operare il trasbordo
della merce su altri mezzi di trasporto diversi da quelli su gomma.

