SEZ. 3, SENT. 20787 DEL 27/10/2004
PRES. Duva V. REL. Durante B.
P.M. Marinelli V. (Conf.)
RIC. Parisella (avv. Andriani)
RES. Viaggi nel mondo Srl (D'Ovidio)
(Rigetto, Trib. Roma, 9 giugno 2000)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viaggi nel mondo s.r.l. convenne con due distinti atti Fernando Parisella
ed Elena Corradini innanzi al pretore di Roma, chiedendone al condanna
al pagamento del saldo (lire 2.354.582) del corrispettivo pattuito per
la partecipazione ad un viaggio turistico. I convenuti si opposero alla
domanda ed in via riconvenzionale chiesero la condanna della società
al risarcimento dei danni, deducendo che a causa dell'indisponibilità
dell'aereo erano stati costretti a prolungare a proprie spese il soggiorno
in Ecuador e ad acquistare altro biglietto per il rientro in Italia. Riuniti
i processi, il pretore respinse la domanda attrice ed in parziale accoglimento
di quella riconvenzionale condannò la società al pagamento
di lire 2.354.582 in favore di ciascun convenuto. Alla opposta conclusione
pervenne il tribunale di Roma con sentenza resa su gravame della società
il 18.5.2000, motivando come segue. La materia è regolata dalla
L. 1084/1977 che ha dato attuazione alla convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.4.1970; la legge sopra
indicata prevede due forme di responsabilità dell'organizzatore
di viaggi; la prima è disciplinata dalle norme che regolano il tipo
contrattuale, di cui è oggetto la prestazione mancata o difettosa,
nei rapporti tra le parti del contratto di viaggio; la seconda trova limite
nel fatto che l'organizzatore di viaggi sia stato diligente nella scelta
della persona che esegue il servizio; avendo nella specie i viaggiatori
lamentato di essere rientrati in Italia con ritardo e di avere sopportato
spese aggiuntive, deve ricevere applicazione l'art. 1681 c.c. che disciplina
la responsabilità del vettore; la società ha fornito la prova
liberatoria prevista da tale norma, avendo dimostrato che il ritardo è
dipeso dalla cancellazione del volo a causa delle avverse condizioni atmosferiche,
sicché le maggiori spese sopportate non possono esserle addebitate;
la detta società ha peraltro dimostrato di avere provveduto al rientro
dei viaggiatori in Italia, offrendo una soluzione adeguata alla stregua
del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il Parisella
e la Corradini, deducendo quattro motivi; ha resistito con controricorso
Viaggi nel mondo s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.
15 L. 1084/1977; tale norma - sostengono - regola la responsabilità
dell'organizzatore di viaggi, che commette i servizi a terzi, per i danni
causati al viaggiatore dalla mancata prestazione dei servizi al primo comma
e dalla difettosa esecuzione di essi al secondo comma; nella specie ricorre
la prima ipotesi, non avendo il vettore, di cui si è servita la
società, eseguito il trasporto da Quito a Roma, e, pertanto, il
tribunale ha erroneamente applicato la causa di esonero della responsabilità
prevista per la seconda ipotesi (diligenza nella scelta della persona che
deve prestare il servizio).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art.
1681 c.c.; ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione
della convenzione di Bruxelles - deducono - l'organizzatore di viaggi risponde
come vettore a norma dell'art. 1681 c.c. verso il viaggiatore dei danni
che il medesimo subisce durante il viaggio; per liberarsi dalla responsabilità
è tenuto a provare che il vettore, cui ha affidato l'esecuzione
del trasporto, ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
il tribunale ha erroneamente ritenuto che la società ha fornito
tale prova, avendo semplicemente dedotto l'esistenza di avverse condizioni
atmosferiche senza dimostrarla; pur in presenza di condizioni cosiffatte
il vettore avrebbe potuto evitare il danno facendo ritardare di pochi minuti
la partenza del volo per l'Italia.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono omessa motivazione su punto
decisivo della controversia; in particolare sostengono che il tribunale
ha ritenuto apoditticamente 1) che la società ha provato che il
ritardo dell'arrivo a Quito è stato determinato dalle cattive condizioni
atmosferiche (al qual proposito evidenziano che la dichiarazione scritta,
che si assume provenire dal capogruppo Avallone, è priva di qualsiasi
valore probatorio); 2) che le soluzioni alternative proposte dalla società
sono state accettate dagli altri viaggiatori ed erano, comunque, idonee
a contenere il sacrificio entro i limiti della normale tollerabilità
senza neppure considerare che la tollerabilità va rapportata alle
esigenze di ciascuno.
4. I motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
4.1. Va rilevato che nella specie trova applicazione la legge 1084/1977
e non il D.L. 111/1995, emanato in attuazione della Direttiva CEE 90/314,
che, pur senza abrogare la legge, ne ha ridotto sensibilmente il campo
di applicazione, essendo la controversia relativa a fatti verificatisi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
La responsabilità dell'organizzatore di viaggi, che fa eseguire
servizi da terzi, è regolata dall'art. 15 L. 1084/1977. La norma,
che prevede una responsabilità contrattuale per fatto altrui, assicura
una maggiore tutela al viaggiatore, consentendogli di ottenere più
agevolmente e rapidamente il ristoro del danno subito.
Il regime di responsabilità è imperniato sulla distinzione
dell'ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'inadempimento totale o
parziale del servizio da quella in cui si verifichi nel corso dell'esecuzione
di esso.
La distinzione è, pertanto, tra pregiudizi causati dalla mancata
esecuzione del servizio e pregiudizi dovuti alla difettosa esecuzione di
esso; non, come pure sostenuto da autorevole dottrina, tra pregiudizi causati
al viaggiatore "en raison" della inesecuzione totale o parziale del servizio
e pregiudizi causati "a l'occasion" della sua esecuzione.
Mentre nel caso di mancata esecuzione l'organizzatore del viaggio risponde
conformemente alle norme che regolano il servizio e quindi in tutte le
ipotesi in cui ricorrerebbe la responsabilità dell'imprenditore
che lo presta, nel caso di esecuzione difettosa l'organizzatore anzidetto
risponde solo se non dimostri di avere usato la dovuta diligenza nella
scelta dell'imprenditore che presta il servizio (Cass. 6.11.1996, n. 9643).
In sostanza la norma adotta due differenti modelli di responsabilità
a seconda che il servizio non sia prestato o lo sia in maniera difettosa:
consente all'organizzatore del viaggio di liberarsi dalla responsabilità
nel primo caso, fornendo la medesima prova alla quale sarebbe tenuto il
prestatore del servizio, e nel secondo, provando di essere esente da "culpa
in eligendo" nella scelta del prestatore medesimo.
Ne deriva un aggravamento della posizione dell'organizzatore, dal quale
il viaggiatore può pretendere il risarcimento dei danni causatigli
dal prestatore di servizio per inadempimento nell'attività da esso
svolta.
Affinché sorga la responsabilità dell'organizzatore è
sufficiente che non sia prestato o lo sia in modo difettoso anche uno dei
servizi ai quali egli si è obbligato.
4.2. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, non è
stato prestato il servizio del rientro in Italia con un determinato volo,
sicché è ravvisabile responsabilità da mancata esecuzione.
Il tribunale, pur non prendendo chiaramente posizione sul punto, ha valutato
la responsabilità della società Viaggi nel mondo come vettore.
4.3. Al riguardo va rilevato che il trasporto aereo internazionale
doveva essere eseguito nel 1992, sicché la normativa di diritto
uniforme è contenuta nella convenzione di Varsavia del 12.10.1929,
come emendata dal protocollo de L'Aja del 28.9.1955, resi esecutivi, rispettivamente,
con L. 841/1932 e L. 1832/1962; leggi dichiarate illegittime dalla Corte
Costituzionale con sentenza 2.5.1985, n. 132, nella parte in cui danno
esecuzione alle disposizioni della convenzione di Varsavia ed al protocollo
de L'Aja che prevedono limitazioni al normale indennizzo del passeggero
per morte e lesioni personali, aggiungendo che tale limitazione "si appalesa
giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate
garanzie di certezza o adeguatezza per il ristoro del danno"; la norma
dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità
del vettore per il ritardo o l'inadempimento nel trasporto di persone è
l'art. 942 cod. nav..
Peraltro, tanto gli artt. 17, 18 e 19 della convenzione che l'art.
942 cod. nav. stabiliscono - sulla base di una normativa sostanzialmente
unitaria - una presunzione di responsabilità a carico del vettore.
Per liberarsi da tale presunzione il vettore è tenuto a dimostrare
di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta,
peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il
criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176, comma 2, c.c., ma occorre
la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione
della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono
a carico del vettore i danni da causa ignota.
Il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione
del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218
c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito
a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire
la puntuale esecuzione del trasporto. 4.4. Nella specie il tribunale, pur
richiamando l'art. 1681 c.c., ha in sostanza ritenuto che sia stata fornita
la prova del fatto che l'utilizzazione del volo concordato è risultata
impossibile a causa delle avverse condizioni meteorologiche, le quali hanno
comportato la cancellazione dei voli in arrivo all'aeroporto di Quito,
correttamente assumendo tale fatto come causa di esclusione della responsabilità.
4.5. in relazione all'obbligazione dell'organizzatore del viaggio di
assicurare il rientro in Italia dei viaggiatori va rilevato che il tribunale
ha esattamente applicato la regola, secondo la quale non è possibile
pretendere dall'organizzatore del viaggio uno standard di condotta che
superi il livello medio, escludendone la responsabilità per avere
egli offerto soluzioni che non solo sono state accettate dagli altri viaggiatori,
ma corrispondevano a normali esigenze. 4.6. Coinvolgono una rivalutazione
delle risultanze probatorie, non consentita al giudice di legittimità,
le censure, secondo le quali la società non avrebbe fornito prova
o, quanto meno, prova adeguata dei fatti dedotti a dimostrazione della
causa di esonero della responsabilità.
4.7. In conclusione, i motivi non possono essere accolti.
5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt.
1218 e 2043 c.c.; sostengono che, se ricevesse il pagamento integrale del
viaggio, la società viaggi nel mondo conseguirebbe un arricchimento
ingiustificato, avendo ottenuto, come da lei stessa ammesso, il rimborso
del biglietto aereo; ribadiscono che la responsabilità della società
è stata erroneamente esclusa, dovendo essere, invece, ritenuta sia
sulla base della L. 1084/1977 che della L. 111/1995.
5.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili: sotto quello
concernente la responsabilità per le ragioni svolte esaminando i
motivi precedenti; sotto l'altro perché il viaggiatore, dal quale
l'organizzatore del viaggio pretenda il pagamento del prezzo convenuto
o il saldo di esso, non può opporre che l'organizzatore ha ottenuto
dal terzo, che ha prestato il servizio, il rimborso di quanto a lui pagato,
ma, ove risulti che il terzo è obbligato nei suoi confronti, può
agire soltanto in ripetizione.
6. Il ricorso è rigettato; si ravvisano giusti motivi per compensare
le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di Cassazione. |