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Sez. 3, Sentenza n. 21389 del 08/10/2009
Presidente: Di Nanni LF. Estensore: Di Nanni LF. Relatore: Di Nanni LF. P.M. Scardaccione EV. (Diff.)
Colonna (Farina ed altro) contro Sai Spa ed altro
(Sentenza impugnata: Trib. Catania, sez. dist. Mascalucia, 24/03/2004)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - Vettore - Responsabilità extracontrattuale - Sussistenza - Azione risarcitoria - Dolo e colpa - Accertamento in concreto - Necessità - Colpa - Contenuto.
Cod. Civ. art. 1681
Cod. Civ. art. 2043
In tema di trasporto "amichevole o di cortesia", diversamente dal trasporto "gratuito", il titolo di responsabilità di colui che lo effettua è di natura extracontrattuale, come tale interamente regolato dall'art. 2043 cod. civ. Ne consegue che, nell'azione risarcitoria, devono essere accertati in concreto sia il dolo che la colpa, quali elementi costitutivi dell'illecito, ricorrendo la seconda ogni qualvolta il vettore abbia tenuto un comportamento non improntato ai canoni oggettivi della perizia e della diligenza.
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