PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. TRANS NAV SARD
RES. SCLAFANI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nelle ferie - computo - criteri - contratto collettivo - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilitą del lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą "rischio mine".
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
Nč dall'art. 36 cost. nč dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo
- come č invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della
determinazione dell'indennitą di anzianitą - e, pertanto,
in mancanza di un principio generale di onnicomprensivitą della
retribuzione, č alla disciplina collettiva che, anche in tema di
lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di
retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato,
nella specie, in relazione alla questione della computabilitą o
meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario
forfettizzato e dell'indennitą "rischio mine").
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianitą - diritto del lavoratore - momento costitutivo - effetti - ultrattivitą della precedente disciplina difforme - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro marittimo cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo ex art. 1 del d.l. n. 12 del 1972.
COD.CIV. ART. 2120 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 361
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Il diritto all'indennitą di anzianitą, perfezionandosi
soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane integralmente
regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con conseguente
esclusione dell'ultrattivitą della precedente disciplina difforme,
la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei rapporti
giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie relativa
a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo
sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).

