PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. SOC COSTA
RES. PUTRINO
LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nelle ferie - computo - criteri - contratto collettivo - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilitą del lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą rischio mine.
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
Nč dall'art. 36 cost. nč dall'art. 2109 cod. civ.,
applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta
per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo
- come č invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della
determinazione dell'indennitą di anzianitą - e, pertanto,
in mancanza di un principio generale di onnicomprensivitą della
retribuzione, č alla disciplina collettiva che, anche in tema di
lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di
retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato,
nella specie, in relazione alla questione della computabilitą o
meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario
forfettizzato e dell'indennitą "rischio-mine").

