Giurisprudenza

   
SEZ. L SENT. 06628 DEL 30/07/1987
 PRES. ZAPPULLI A   REL. ALIBRANDI A.
 PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
 RIC. SOC COSTA
 RES. PUTRINO

 LAVORO - LAVORO IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - nelle ferie - computo - criteri - contratto collettivo - rilevanza - fattispecie relativa alla computabilitą del lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą rischio mine.

 COSTITUZIONE ART. 36
 COD.CIV. ART. 2109     *COST.
 COD.CIV. ART. 2121     *COST.
 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 19/12/1979 NUM. 649

 Nč dall'art. 36 cost. nč dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come č invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennitą di anzianitą - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensivitą della retribuzione, č alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilitą o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą "rischio-mine").