PRES. BOLOGNA I REL. MALTESE D.
PM. ZEMA M (PARZ DIFF)
RIC. AMM FINANZE
RES. SOC CASTEL
NAVE - OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE - IN GENERE - SALVATAGGIO DI NAVE COSIDDETTO OBBLIGATORIO - Sequestro e confisca del carico - diritto del soccorritore al compenso - nei confronti della amministrazione finanziaria - insussistenza.
COD.NAV. ART. 490
In ipotesi di salvataggio di nave cosiddetto obbligatorio, cioè
effettuato in ottemperanza del dovere imposto dall'art. 490 cod. nav.,
il diritto del soccorritore al compenso sussiste nei confronti dei soggetti
interessati alla spedizione marittima, il cui patrimonio abbia tratto immediato
e diretto vantaggio dall'eliminazione del rischio di perdita della nave
e del suo carico. Detto compenso, pertanto, non può essere preteso
nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, a seguito di
sequestro e confisca del carico, perchè importato in violazione
della disciplina doganale (nella specie, sigarette), abbia provveduto ad
immetterlo al consumo, considerato che gli eventuali benefici dell'amministrazione
medesima, per tali vicende, attengono ad un momento che è successivo
al salvataggio ed alla insorgenza del diritto nei riguardi degli indicati
interessati. (la s.c., enunciando il principio di cui sopra, ha precisato
che la ricorrenza di un salvataggio obbligatorio non restava esclusa per
il fatto che la nave si trovava in pericolo a seguito di raffiche sparate
da una motovedetta della guardia di finanza, la quale aveva poi richiesto
il soccorso).

