PRES. ZAPPULLI A REL. ALIBRANDI A.
PM. GAZZARA G (PARZ DIFF)
RIC. SOC COSTA ARM
RES. ARDESSI
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - Marittimo ed aereo - retribuzione - in genere - lavoro subordinato - periodo di riposo - ferie annuali - retribuzione dovuta per le ferie - determinazione - criteri - riferimento alla contrattazione collettiva - necessitą - fattispecie relativa alla computabilitą o non nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e della indennitą "rischio-mine".
COSTITUZIONE ART. 36
COD.CIV. ART. 2109 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 19/12/1979 NUM. 649
Nč dall'art. 36 cost. nč dall'art. 2109 cod. civ., applicabile anche al lavoro marittimo, risulta che la retribuzione dovuta per le ferie debba essere comprensiva di ogni elemento retributivo continuativo - come č invece richiesto dall'art. 2121 cod. civ. ai fini della determinazione dell'indennitą di anzianitą - e, pertanto, in mancanza di un principio generale di onnicomprensivitą della retribuzione, č alla disciplina collettiva che, anche in tema di lavoro marittimo, deve farsi riferimento per individuare la nozione di retribuzione ai fini del trattamento per le ferie. (principio affermato, nella specie, in relazione alla questione della computabilitą o meno nel trattamento per le ferie del compenso per lavoro straordinario forfettizzato e dell'indennitą "rischio-mine").
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITą - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - Di anzianitą - diritto relativo - momento perfezionativo - disciplina applicabile - ultrattivitą della precedente - esclusione - fattispecie relativa a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. (nuovo testo).
COD.CIV. ART. 2120 *COST.
COD.CIV. ART. 2121 *COST.
COD.NAV. ART. 361
D. L. DEL 1/2/1977 NUM. 12 ART. 1
L. DEL 31/3/1977 NUM. 91 *COST.
Il diritto all'indennitą di anzianitą, perfezionandosi
soltanto al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, rimane integralmente
regolato dalla disciplina giuridica vigente in tale momento, con conseguente
esclusione dell'ultrattivitą della precedente disciplina difforme,
la quale non preclude al legislatore di regolare gli effetti dei rapporti
giuridici non ancora esauriti. (principio affermato in fattispecie relativa
a rapporto di lavoro cessato nel vigore dell'art. 361 cod. nav. nel testo
sostituito dall'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n. 91).

